2.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 156/49


Ricorso proposto il 15 febbraio 2016 — E-Control/ACER

(Causa T-63/16)

(2016/C 156/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Energie Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Resistente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER del 16 dicembre 2015 nel caso A-001-2015; e

condannare la resistente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali.

Sono stati violati requisiti procedurali essenziali nel procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata, in particolare, il diritto procedurale fondamentale della E-Control di contestare la legittimità del parere n. 09/2015 dell’ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell’Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 (1) e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all’Allegato I dello stesso regolamento (in prosieguo: il «parere»), nonché il diritto della E-Control di essere sentita.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che il parere non costituisca una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 (2).

La commissione dei ricorsi dell’ACER è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il ricorso della E-Control avverso il parere fosse irricevibile in quanto quest’ultimo non costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009, negando alla E-Control il diritto al ricorso. Il parere oggetto del ricorso costituisce una decisione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 in quanto produce effetti giuridici diretti nei confronti della E-Control. Pertanto, sussiste il diritto al ricorso e la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto giudicare nel merito il ricorso della E-Control.

3.

Terzo motivo, vertente sulla mancanza di un’adeguata motivazione.

La commissione dei ricorsi dell’ACER non ha fornito un’adeguata motivazione nella decisione impugnata, in quanto la sua valutazione giuridica si limita, in linea di principio, alla dichiarazione secondo cui il parere costituisce una misura intermedia e un atto preparatorio per possibili ulteriori azioni della Commissione. La decisione impugnata non è basata sulla considerazione degli argomenti di diritto della E-Control e non contiene un’adeguata motivazione delle (potenzialmente contrapposte) opinioni della commissione dei ricorsi dell’ACER.

4.

Quarto motivo, vertente sull’erronea applicazione dei principi di diritto rilevanti.

La commissione dei ricorsi dell’ACER ha limitato la propria valutazione giuridica del ricorso della E-Control alla dichiarazione secondo cui il parere dell’ACER costituisce una misura provvisoria e intermedia, che funge unicamente da atto preparatorio per possibili future azioni della Commissione. Secondo la commissione dei ricorsi dell’ACER, pertanto, il parere, in quanto misura intermedia, non può formare oggetto di un ricorso. Tale opinione giuridica non è corretta. Il parere costituisce un atto indipendente, definitivo e autonomo di un’agenzia dell’Unione europea e, pertanto, di per sé, può formare oggetto di un ricorso di annullamento e, di conseguenza, anche di un ricorso ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 713/2009. La commissione dei ricorsi, se avesse applicato correttamente i principi giuridici rilevanti, avrebbe annullato il parere.


(1)  Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211, pag. 1).