29.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 111/37 |
Impugnazione proposta il 13 febbraio 2016 da Carlo De Nicola avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 18 dicembre 2015 causa F-9/14, De Nicola/BEI
(Causa T-59/16 P)
(2016/C 111/44)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: G. Ferabecoli, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti 58-63 della sentenza stessa; |
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Per l’effetto, annullare o dichiarare disapplicabili le linee guida stabilite per l’anno 2012; condannare la BEI a risarcire al Dott. De Nicola i danni subiti, così come richiesti col ricorso introduttivo del giudizio o, in subordine, rimettere la causa ad altra sezione del Tribunale della funzione pubblica affinché, in diversa composizione, decida nuovamente sui punti annullati. |
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Con vittoria delle spese di lite. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico), del 18 dicembre 2015, De Nicola/Banca europea per gli investimenti (F-9/14).
I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-55/16 P, De Nicola/Banca europea per gli investimenti.