14.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 98/52


Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione

(Causa T-8/16)

(2016/C 098/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Giappone), e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea) (rappresentanti: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia-Tousis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE;

inoltre, o in subordine, ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese, e

adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa delle ricorrenti, derivante da una divergente qualificazione giuridica della condotta, da una motivazione contraddittoria, o almeno insufficiente, con riferimento alla qualificazione giuridica dell’asserita infrazione, dal diniego di accesso agli elementi di prova a discarico e dall’aver fatto affidamento, nella decisione impugnata, su più elementi giuridici e di fatto che non erano presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

3.

Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE con riferimento alla constatazione di una infrazione unica.

5.

Quinto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla circostanza che le ricorrenti erano asseritamente a conoscenza dell’intera infrazione unica e, più nello specifico, della partecipazione di tutti gli altri destinatari.

6.

Sesto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto riguardo alla data in cui ha avuto inizio l’asserita partecipazione delle ricorrenti all’intera infrazione unica.

7.

Settimo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla portata dell’infrazione addebitata alle ricorrenti nell’affermare che le ricorrenti erano implicate in «accordi» anticoncorrenziali.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e dei relativi principi generali del diritto dell’Unione europea a causa della durata manifestamente eccessiva dell’inchiesta.

9.

Nono motivo, in subordine, vertente su errori nel calcolo dell’ammenda in quanto:

la Commissione non ha preso in considerazione (a) il fatto che le ricorrenti sono imprese monoprodotto, (b) ulteriori circostanze che limitano la gravità della condotta individuale delle ricorrenti e circostanze attenuanti, e

la Commissione non ha dato giusto peso alle specifiche circostanze dell’infrazione nello stabilire l’entità del coefficiente moltiplicatore di gravità generale e del dazio d’ingresso.