Causa T‑830/16
Monolith Frost GmbH
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PLOMBIR – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Esame dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001) – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»
Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso – Presa in considerazione, ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione, della legislazione, della giurisprudenza o della dottrina nazionali – Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Prove contrarie e ampliamento dei mezzi di prova
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 1, e 92, § 7)
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Procedimento di dichiarazione di nullità concernente impedimenti assoluti alla registrazione – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, 52, § 1, a), e 76, § 1]
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo PLOMBIR
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, § 1, a)]
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Obiettivo – Imperativo di disponibilità
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
V. il testo della decisione.
(v. punto 15)
V. il testo della decisione.
(v. punto 16)
La prova contraria e l’ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla decadenza prevista dall’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che prevede che le prove e le offerte di prova siano presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. Tale disposizione riguarda, infatti, i mezzi di prova nuovi e dev’essere letta alla luce dell’articolo 92, paragrafo 7, del regolamento di procedura, che prevede espressamente che la prova contraria e l’ampliamento dei mezzi di prova sono riservati.
(v. punto 21)
La presunzione di validità del marchio dell’Unione europea che caratterizza i procedimenti di dichiarazione di nullità limita l’obbligo dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, di esaminare d’ufficio i fatti rilevanti che potrebbero condurlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Poiché si presume la validità del marchio dell’Unione europea registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità ditale marchio far valere dinanzi all’Ufficio gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità.
Al fine di mettere in discussione la validità di un marchio dell’Unione europea registrato, il richiedente la nullità può tuttavia dedurre fatti notori. I fatti notori sono definiti come fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.
Inoltre, qualora gli organi dell’Ufficio decidano di tenere conto di fatti notori, essi non sono tenuti a dimostrare, nelle loro decisioni, l’esattezza di tali fatti.
Allo stesso modo, non si può addebitare alle parti di un procedimento dinanzi agli organi dell’Ufficio di non aver prodotto gli elementi di prova diretti a confermare l’esattezza dei fatti notori. È solo dopo aver indicato che i fatti notori allegati dalle parti ad un procedimento di nullità non possono essere considerati come tali che la commissione di ricorso è, eventualmente, in grado di respingerli sulla base del rilievo che le parti non hanno presentato elementi di prova sufficienti al fine di dimostrarne l’esattezza.
(v. punti 31‑34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 35‑38, 52‑54, 60, 72‑75)
V. il testo della decisione.
(v. punto 44)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46, 71)
V. il testo della decisione.
(v. punto 58)