Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 giugno 2019 – Changmao Biochemical Engineering / Commissione

(causa T‑741/16)

«Dumping – Importazioni di aspartame originario della Cina – Rifiuto di accordare il trattamento di un’economia di mercato – Imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 – Articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento 2016/1036 – Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 – Non conformità dei documenti contabili – Mancato rispetto delle norme contabili internazionali – Ricorso ai dati dell’industria dell’Unione – Richiesta di adeguamento – Onere della prova – Diritto della difesa – Principio di buona amministrazione – Legittimo affidamento»

1. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Scelta del metodo di calcolo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

(v. punti 27‑30)

2. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi probatori da parte delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, §§ 1‑6 e 7, a), b) e c)]

(v. punti 35‑38)

3. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Concessione dello status di impresa operante in un’economia di mercato – Presupposti – Utilizzo di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e che siano d’applicazione in ogni caso – Interpretazione restrittiva

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a), b) e c)]

(v. punti 48‑53, 55)

4. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Potere discrezionale delle istituzioni – Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)]

(v. punti 83‑86)

5. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Scelta di un paese analogo – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 7, a)]

(v. punti 102, 103, 107‑111)

6. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato – Poteri di indagine della Commissione – Limiti – Cooperazione volontaria delle parti interessate

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009)

(v. punti 124, 125)

7. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presupposti – Onere della prova

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, §§ 7, a), e 10, 3, §§ 2, a), e 3, e 9, § 4]

(v. punti 138, 139, 148, 152, 158)

8. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 6, §§ 7 e 8)

(v. punti 183‑187, 191, 192)

9. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

[Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, § 7, a), e 3, §§ 2, 3 e 5]

(v. punti 198, 199, 203)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata alle spese.