Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 marzo 2019 – Espírito Santo Financial Group / BCE

(causa T‑730/16)

«Accesso ai documenti – Decisione 2004/258/CE – Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE – Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro – Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Eccezione relativa a documenti per uso interno – Obbligo di motivazione»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 31, 32)

2. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Domanda di accesso alle decisioni adottate dal consiglio dei governatori e ai verbali che le trascrivono – Decisione di rifiuto – Motivazione insufficiente

(Art. 296, comma 2, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4)

(v. punti 38‑40, 51‑61, 111)

3. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro o la situazione finanziaria della Banca o delle banche centrali nazionali – Tutela dell’interesse pubblico riguardante la stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro – Potere discrezionale della Banca centrale europea

[Art. 296, comma 2, TFUE; decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4, § 1, a)]

(v. punti 73, 172)

4. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Decisione 2004/258 della Banca centrale europea – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Decisione di diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Requisito secondo cui il rischio deve essere concreto e prevedibile

(Decisione della Banca centrale europea 2004/258, art. 4, § 1)

(v. punti 74, 78‑82, 126‑130)

5. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che conferma una decisione iniziale

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punto 165)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA.

Dispositivo

1) 

La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1o agosto 2014.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Espírito Santo Financial Group SA e la BCE sopporteranno ciascuna le proprie spese.