SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

25 ottobre 2018 ( *1 )

«Funzione pubblica – SEAE – Retribuzione – Funzionari in servizio presso la delegazione di Pechino – Assegni familiari – Indennità scolastica per l’anno 2015/2016 – Articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto – Superamento del massimale statutario per i paesi terzi – Decisione di porre un tetto al rimborso delle spese di frequenza scolastica in casi eccezionali – DGE»

Nella causa T‑729/16,

PO, funzionario della Commissione europea,

PP, funzionario del Servizio europeo per l’azione esterna,

PQ, funzionario della Commissione europea,

PR, funzionario della Commissione europea,

rappresentati inizialmente da N. de Montigny e J.-N. Louis, successivamente da N. de Montigny, avvocati,

ricorrenti,

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt e R. Spac, in qualità di agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del SEAE di non rimborsare ai ricorrenti, per l’anno scolastico 2015/2016, le spese di frequenza scolastica eccedenti un importo corrispondente al massimale statutario per i paesi terzi (sei volte il massimale di base) maggiorato di EUR 10000 (EUR 27788,40 in totale),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti e decisione impugnata

1

I ricorrenti, PO, PP, PQ e PR, sono stati assegnati alla delegazione dell’Unione europea in Cina a Pechino in qualità di dipendenti del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

A. PO

2

Il 26 agosto 2011 PO è stato assegnato alla delegazione dell’Unione in Cina a Pechino nell’interesse del servizio. Al momento del suo arrivo in Cina, egli ha iscritto i figli alla British School of Beijing.

3

Il 9 settembre 2015, in applicazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), PO ha chiesto il rimborso delle spese di frequenza scolastica (indennità scolastica B) per l’anno 2015/2016 eccedenti il massimale previsto da tale disposizione per i funzionari che prestano servizio in un paese terzo, che corrisponde a sei volte il massimale di base per l’indennità scolastica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto (in prosieguo: il «massimale scolastico per i paesi terzi»). Per l’anno 2015/2016, il massimale di base per l’indennità scolastica ammontava a EUR 260,95 al mese per ciascun figlio e il massimale statutario per i paesi terzi ammontava quindi a EUR 1565,70 al mese, ossia EUR 18788,40 all’anno.

4

Il 17 dicembre 2015 PO ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») che lo informava del fatto che il rimborso delle spese di frequenza scolastica era limitato, per ciascun figlio, ad un livello pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000 (EUR 28788,40 all’anno). La differenza tra le indennità scolastiche percepite da PO e le spese di frequenza scolastica sostenute da quest’ultimo per i figli, per l’anno scolastico 2015/2016, ammontava a EUR 17330,11.

5

Il 7 marzo 2016, a seguito di una domanda di PO, quest’ultimo è stato informato del fatto che il «messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2015» costituiva la decisione dell’APN contro la quale egli poteva presentare reclamo.

6

Il 15 marzo 2016, PO ha presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, un reclamo contro il messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015.

7

Il 5 luglio 2016 l’APN ha adottato una decisione di rigetto del reclamo di PO.

B. PP

8

Il 1o agosto 2015 PP è stato assegnato alla delegazione dell’Unione in Cina a Pechino nell’interesse del servizio. In vista del suo arrivo in Cina, il 19 maggio 2015, egli ha iscritto i figli al Dulwich College Beijing.

9

Il 25 agosto 2015, in applicazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, PP ha chiesto il rimborso delle spese di frequenza scolastica (indennità scolastica B) per l’anno 2015/2016 eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

10

Il 17 dicembre 2015 PP ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dell’APN che lo informava del fatto che il rimborso delle spese di frequenza scolastica era limitato, per ciascun figlio, ad un livello pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000. Da una precisazione alla fine di tale messaggio risulta che quest’ultimo era inviato a titolo meramente informativo e non costituiva una decisione recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. La differenza tra le indennità scolastiche percepite da PP e le spese di frequenza scolastica sostenute da quest’ultimo per i figli, per l’anno scolastico 2015/2016, ammontava a EUR 23791,93.

11

Il 21 dicembre 2015, su domanda di PP, l’APN ha confermato che egli avrebbe unicamente ricevuto per ciascun figlio una somma pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000.

12

Il 13 gennaio 2016 PP ha informato l’APN delle conseguenze finanziarie che ne risultavano per lui e ha chiesto di ricevere la decisione finale.

13

Il 14 gennaio 2016 PP è stato informato del fatto che la decisione finale era il messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2015.

14

Il 16 marzo 2016 PP ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2015 e, per quanto necessario, contro il messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015 e il suo foglio paga del febbraio 2016.

15

Il 5 luglio 2016 il SEAE ha adottato una decisione di rigetto del reclamo di PP.

C. PQ

16

Nel 2015, PQ ha presentato la sua candidatura ad un posto presso la delegazione dell’Unione in Cina a Pechino. Il 19 ottobre 2015 gli è stato proposto di coprire tale posto a partire dal 1o gennaio 2016.

17

Il 19 novembre 2015 PQ ha chiesto un anticipo sull’indennità scolastica nonché il rimborso di spese di frequenza scolastica (indennità scolastica B) per l’anno 2015/2016 eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi, in forza dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto.

18

Il 17 dicembre 2015 PQ ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dell’APN che lo informava del fatto che il rimborso delle spese di frequenza scolastica era limitato per ciascun figlio ad un livello pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000. Da una precisazione alla fine di tale messaggio risulta che quest’ultimo era inviato a titolo meramente informativo e non costituiva una decisione recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. L’ammontare delle spese di frequenza scolastica è stato calcolato nella proporzione di otto mesi su dodici.

19

Al momento del suo arrivo in Cina il 1o gennaio 2016, PQ ha iscritto i figli alla Western Academy of Beijing. La differenza tra le indennità scolastiche percepite da PQ e le spese di frequenza scolastica sostenute da quest’ultimo per i figli, per l’anno scolastico 2015/2016, ammontava a EUR 10011,94.

20

Il 14 marzo 2016 PQ ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015.

21

Il 5 luglio 2016 il SEAE ha adottato una decisione di rigetto del reclamo di PQ.

D. PR

22

Il 14 agosto 2013 PR ha iniziato a prestare servizio presso la delegazione dell’Unione in Cina a Pechino. Al momento del suo arrivo in Cina, ella ha iscritto due dei suoi figli alla Western Academy of Beijing.

23

Il 25 settembre 2015, in applicazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, PR ha chiesto il rimborso delle spese di frequenza scolastica (indennità scolastica B) per l’anno 2015/2016 eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

24

Il 17 dicembre 2015 PR ha ricevuto un messaggio di posta elettronica dell’APN che lo informava del fatto che il rimborso delle spese di frequenza scolastica era limitato per ciascun figlio ad un livello pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000. Da una precisazione alla fine di tale messaggio risulta che quest’ultimo era inviato a titolo meramente informativo e non costituiva una decisione recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto. La differenza tra le indennità scolastiche percepite da PR e le spese di frequenza scolastica sostenute da quest’ultima per i figli, per l’anno scolastico 2015/2016, ammontava a EUR 17960,45.

25

Il 7 gennaio 2016, su domanda, è stato confermato a PR che l’ammontare dell’indennità scolastica che ella avrebbe percepito per ciascun figlio non avrebbe ecceduto un livello pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000.

26

Il 4 marzo 2016 PR ha chiesto che le fosse inviata una decisione ufficiale.

27

Il 7 marzo 2016 PR ha ricevuto un messggio di posta elettronica dell’APN che la informava del fatto che l’atto recante pregiudizio era il messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015.

28

Il 12 marzo 2016 PR ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro il messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015.

29

Il 5 luglio 2016 il SEAE ha adottato una decisione di rigetto del reclamo di PR.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

30

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2016, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

31

Il 6 gennaio 2017 il SEAE ha presentato un controricorso.

32

Il 9 marzo 2017 i ricorrenti hanno depositato la replica.

33

Il 3 maggio 2017 il SEAE ha depositato la controreplica.

34

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato il SEAE a produrre taluni documenti. Il SEAE a dato seguito a tale richiesta.

35

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 30 maggio 2018.

36

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del 17 dicembre 2015«di limitare a EUR 10000 le spese di frequenza scolastica da essi sostenute»;

per quanto necessario, annullare:

il messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2015;

ogni altro messaggio di posta elettronica confermativo della decisione del 17 dicembre 2015;

le schede di valutazione dell’indennità scolastica;

i fogli paga da cui risulta l’ammontare dell’indennità scolastica percepita;

per quanto necessario, annullare le decisioni di rigetto del loro reclamo del 5 luglio 2016;

condannare il SEAE alle spese.

37

Il SEAE conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile, ma non fondato;

condannare i ricorrenti alle spese di causa.

III. In diritto

38

In via preliminare, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del SEAE (GU 2010, L 201, pag. 30), il SEAE è un organo dell’Unione che opera in autonomia funzionale, distintamente dal segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea e che dispone della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi.

39

In forza dell’articolo 6 della decisione 2010/427, lo Statuto nonché il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea si applicano al personale del SEAE. Dal canto suo, l’articolo 1 ter, lettera a), dello Statuto dispone che, salvo disposizioni contrarie, il SEAE è equiparato, ai fini dell’applicazione dello Statuto, alle istituzioni dell’Unione.

40

Quanto all’oggetto delle domande di annullamento dei ricorrenti, si deve rilevare che queste ultime riguardano principalmente i messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 nonché le decisioni di rigetto del reclamo e che solo «per quanto necessario» i ricorrenti chiedono l’annullamento di messaggi di posta elettronica successivi a quello del 17 dicembre 2015, di schede di valutazione dell’indennità scolastica e di fogli paga dai quali risulta l’ammontare dell’indennità scolastica percepita. Alla luce dell’oggetto delle domande di annullamento, in un primo tempo, saranno esaminate le domande di annullamento riguardanti i messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 nonché le decisioni di rigetto dei reclami e, in un secondo tempo, le altre domande di annullamento.

A. Sulle domande di annullamento riguardanti i messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 e le decisioni di rigetto dei reclami

41

A sostegno della loro domanda di annullamento riguardante i messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 nonché le decisioni di rigetto dei reclami, i ricorrenti fanno valere quattro motivi.

42

Nell’ambito del primo motivo, essi fanno valere che avevano diritto, essendo i loro casi eccezionali, ad un rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica in forza dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto. Tale diritto non avrebbe potuto essere limitato da considerazioni di ordine finanziario. Nell’ambito del primo motivo, essi fanno altresì valere che, in ogni caso, le decisioni impugnate avrebbero dovuto essere fondate su disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE»), che il SEAE avrebbe dovuto adottare conformemente alla procedura prevista dell’articolo 110 dello Statuto.

43

Il secondo motivo è fondato su una violazione delle linee guida del SEAE riguardanti le indennità scolastiche (in prosieguo: le «linee guida»).

44

Con il terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che l’APN ha violato principi di diritto primario, quali i diritti del minore, il diritto alla vita familiare, il diritto all’istruzione, il principio di non discriminazione, il principio di certezza del diritto, il principio di proporzionalità, nonché il principio di tutela dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative.

45

Il quarto motivo è fondato su errori manifesti di valutazione.

46

In un primo tempo, occorre esaminare l’argomento di PR, nell’ambito del quarto motivo, secondo cui, alla luce degli elementi da lei dedotti, la motivazione figurante nel messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015 e nella decisione recante rigetto del suo reclamo non è sufficiente.

47

In un secondo tempo, saranno esaminati gli argomenti esposti dai ricorrenti nell’ambito del quarto motivo che mirano a dimostrare che la considerazione dell’APN secondo la quale i loro casi non erano eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto è viziata da errori manifesti di valutazione.

48

In un terzo tempo, vanno esaminati gli argomenti esposti dai ricorrenti nell’ambito dei motivi dal primo al quarto, che mirano a dimostrare che, poiché essi si trovavano in situazoni eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, il SEAE era tenuto a rimborsare integralmente le spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

49

In un quarto tempo, saranno esaminati gli argomenti esposti dai ricorrenti nell’ambito dei motivi del secondo al quarto, che riguardano la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi alla quale l’APN ha proceduto nei messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015.

50

In un quinto tempo, si dovranno esaminare gli argomenti esposti dai ricorrenti in particolare nell’ambito del primo motivo e fondati sul fatto che il SEAE avrebbe dovuto adottare delle DGE.

1.   Sull’argomento fondato su un’insufficienza di motivazione

51

Nell’ambito del quarto motivo, PR fa valere che, alla luce degli argomenti da lei addotti, la motivazione del messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2015 e della decisione di rigetto del suo reclamo non è sufficiente. L’APN non avrebbe tenuto conto delle circostanze eccezionali da lei fatte valere nella sua domanda di rimborso delle spese di frequenza scolastica, circostanze che giustificherebbero un rimborso integrale di tali spese. L’iscrizione dei suoi figli alla Western Academy of Beijing si giustificava, a suo dire, con la necessità, per i suoi figli, di mantenere e di migliorare il loro livello nella lingua materna neerlandese, tenuto conto del fatto che i suoi figli erano stati inizialmente scolarizzati nella lingua neerlandese e proseguiranno molto probabilmente i loro studi in tale lingua se un ritorno in sede dovesse verificarsi nei prossimi anni.

52

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che riproduce semplicemente l’obbligo generale sancito dall’articolo 296 TFUE, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio nonché l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto (v. sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

53

In tale contesto, occorre altresì ricordare che si presume che la motivazione di una decisione di rigetto del reclamo coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo era diretto e può integrare tale motivazione (v., in questo senso, sentenza del 16 gennaio 2015, Trentea/FRA, T‑107/13 P, EU:T:2015:20, punto 77).

54

Per quanto riguarda la motivazione della decisione recante rigetto del reclamo di PR, si deve rilevare che, in particolare alle pagine 21 e 22 di tale decisione, l’APN ha sostenuto, in sostanza, che, persino in casi eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, non esisteva un obbligo automatico per il SEAE di rimborsare integralmente l’ammontare delle spese di frequenza scolastica sostenute eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. Essa ha altresì affermato di avere il diritto di tenere conto dei vincoli di bilancio. Inoltre, alle pagine 20 e 21 di tale decisione, l’APN ha precisato che il diritto all’istruzione in forza dell’articolo 14, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non si estendeva ad un’istruzione impartita in una scuola privata.

55

Si deve necessariamente constatare che tale motivazione permetteva a PR di comprendere le ragioni per le quali, malgrado le circostanze eccezionali da lei fatte valere nella sua domanda di rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi, l’APN aveva deciso di non rimborsare tali spese in misura integrale. Tale motivazione permetteva altresì al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione.

56

Di conseguenza, l’argomento di PR fondato su una violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinto.

2.   Sugli argomenti diretti a dimostrare che la considerazione dell’APN secondo cui i casi dei ricorrenti non erano eccezionali è viziata da errori manifesti di valutazione

57

Taluni degli argomenti esposti dai ricorrenti nell’ambito del quarto motivo lasciano intendere che l’APN avrebbe erroneamente considerato non eccezionali i casi dei ricorrenti e che tale considerazione sarebbe viziata da errore manifesto di valutazione.

58

A questo proposito, occorre rilevare che tali argomenti dei ricorrenti sono fondati sulla premessa secondo la quale, nelle decisioni impugnate, l’APN non avrebbe considerato che essi si trovavano in situazioni eccezionali.

59

Orbene, in tale contesto, si deve ricordare che l’articolo 15, prima frase, dell’allegato X dello Statuto prevede che, alle condizioni stabilite dall’APN, il funzionario beneficia di un’indennità scolastica intesa a coprire le spese effettive di frequenza scolastica, indennità versata su presentazione di documenti giustificativi. Ai sensi della seconda frase di tale disposizione, salvo casi eccezionali definiti dall’APN, quest’indennità non può superare il massimale statutario per i paesi terzi. Come indica quest’ultima frase, l’APN ha quindi il diritto di concedere un rimborso eccedente il massimale statutario per i paesi terzi unicamente in casi eccezionali ai sensi di tale disposizione.

60

Come risulta dai messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015, l’importo rimborsato dal SEAE per le spese di frequenza scolastica dei loro figli eccedeva il massimale statutario. Ne consegue che l’APN ha considerato che i casi dei ricorrenti erano eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

61

La premessa dei ricorrenti secondo la quale l’APN non avrebbe considerato che essi si trovavano in situazioni eccezionali è pertanto errata. Di conseguenza, i loro argomenti devono essere respinti.

3.   Sugli argomenti intesi a dimostrare che l’APN era tenuta a rimborsare integralmente ai ricorrenti spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi

62

I ricorrenti ritengono che, essendo i loro casi eccezionali, l’APN fosse tenuta a rimborsare integralmente le loro spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. A sostegno di tale tesi, essi adducono, in primo luogo, argomenti riguardanti l’interpretazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e, in secondo luogo, argomenti fondati sulle linee guida.

a)   Sugli argomenti riguardanti l’interpretazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto

63

I ricorrenti sostengono che, in forza dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, l’APN era tenuta a rimborsare integralmente le loro spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. I loro casi sarebbero eccezionali, per il fatto che, a loro dire, le sole forme di insegnamento disponibili a Pechino che fossero adeguate per i loro figli comportavano spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. A sostegno della loro tesi, essi si basano su argomenti derivati dalla formulazione letterale dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e dai lavori preparatori del detto allegato nonché su argomenti derivati da un’interpretazione di tale disposizione alla luce del principio di certezza del diritto, del principio di tutela dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative, del principio di non discriminazione, dei diritti del minore, del diritto alla vita familiare, del diritto all’istruzione e del principio di proporzionalità.

1) Sugli argomenti derivati dalla formulazione letterale dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e dai lavori preparatori del detto allegato

64

Nelle decisioni di rigetto dei reclami, l’APN ha affermato, in sostanza, che l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto non prevedeva alcun diritto incondizionato al rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi e che, al di là di tale massimale, essa aveva il diritto di limitare le indennità scolastiche tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

65

Nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti fanno valere che tale interpretazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto è errata. Tale articolo non permetterebbe di limitare il rimborso delle spese di frequenza scolastica in casi eccezionali, nei quali le sole forme di insegnamento adeguate per i figli dei funzionari di delegazione che siano disponibili nello Stato terzo in questione comportino spese eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. A sostegno di tale interpretazione, essi sostengono che la formulazione letterale della seconda frase di tale articolo non prevede limiti per l’ammontare delle indennità scolastiche da versare in casi eccezionali e fanno valere i lavori preparatori di detto allegato.

66

Il SEAE contesta tali argomenti.

67

A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 15, prima frase, dell’allegato X dello Statuto prevede che le indennità scolastiche sono intese a coprire le spese effettive di frequenza scolastica. Tuttavia, occorre altresì rilevare che, in forza della seconda frase di tale articolo, in linea di principio, l’ammontare delle indennità scolastiche non può eccedere il massimale statutario per i paesi terzi. Vero è che tale frase prevede anche che, in casi eccezionali, il detto massimale può essere superato. Tuttavia, la formulazione letterale di tale frase non consente di determinare in che misura le indennità scolastiche debbano coprire le spese di frequenza scolastica necessarie per ricevere una forma di insegnamento adeguato.

68

Per quanto riguarda la questione di stabilire in cosa consista un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, si deve rilevare che risulta dai lavori preparatori di tale allegato che il detto articolo è inteso a realizzare l’obiettivo di consentire che i figli dei funzionari dell’Unione ricevano un insegnamento gratuito e mira ad evitare che la circostanza che un funzionario svolga le sue funzioni all’esterno dell’Unione comporti una discriminazione al riguardo. In tale contesto, si deve altresì rilevare che tali lavori preparatori partono dal principio che non tutte le forme di insegnamento pubblico gratuito disponibili nei paesi di assegnazione sono necessariamente adeguate per i figli dei funzionari dell’Unione. Inoltre, ne risulta che le forme di insegnamento disponibili in un paese terzo e adeguate per i figli dei funzionari dell’Unione possono essere limitate e molto costose e che la possibilità di superare il massimale statutario per i paesi terzi di cui all’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto è stata prevista al fine di tener conto di una situazione del genere. Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che i ricorrenti si trovano in una fattispecie per la quale la possibilità di superare il massimale statutario per i paesi terzi è stata prevista dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

69

Tuttavia, contrariamente a quanto fanno valere i ricorrenti, non può dedursi dai lavori preparatori dell’allegato X dello Statuto che l’articolo 15, seconda frase, di tale allegato debba essere interpretato nel senso che, in casi eccezionali ai sensi di tale frase, esiste un diritto illimitato al rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

70

Infatti, come risulta dai detti lavori, il massimale statutario per i paesi terzi è stato introdotto al fine di evitare spese eccessive risultanti dal rimborso delle spese di frequenza scolastica. Orbene, l’interpretazione propugnata dai ricorrenti non tiene sufficientemente conto dell’esistenza di tale massimale e della decisione del legislatore dell’Unione secondo cui, in linea di massima, i rimborsi delle indennità scolastiche non eccedono tale massimale. In tale contesto, si deve ricordare che le spese di frequenza scolastica per ottenere un insegnamento adeguato in un paese terzo possono dipendere da fattori che sfuggono al controllo del SEAE, come tassi di cambio o dalla domanda per tali forme di insegnamento. Prevedendo il massimale statutario per i paesi terzi, il legislatore dell’Unione ha inteso evitare che spese eccessive eventualmente derivanti da tali fattori gravino sul bilancio del SEAE. Orbene, un’interpretazione dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto nel senso che, in casi eccezionali ai sensi di tale disposizione, esista un diritto illimitato al rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi, indipendentemente dalle conseguenze per il bilancio del SEAE, non terrebbe conto di tale obiettivo.

71

Inoltre, non può ritenersi che il legislatore dell’Unione abbia inteso escludere unicamente il rimborso della quota delle spese di frequenza scolastica eccedente il massimale statutario per i paesi terzi risultante dal fatto che, pur esistendo istituti che offrono un insegnamento adeguato le cui spese di frequenza scolastica sono meno elevate, i membri del personale del SEAE scelgono di iscrivere i loro figli in un istituto che richiede spese di frequenza scolastica più elevate. Infatti, se il legislatore avesse voluto limitarsi ad escludere unicamente il rimborso di tale quota delle spese di frequenza scolastica, esso avrebbe potuto indicarlo.

72

Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, né la formulazione letterale dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, né i lavori preparatori di tale allegato impongono un’interpretazione della seconda frase di tale articolo nel senso che, in casi eccezionali ai sensi di tale frase, esista un diritto al rimborso integrale e illimitato delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. Al contrario, tale frase dev’essere interpretata nel senso che, nell’applicazione di tale disposizione, l’APN ha il diritto di tener conto di vincoli di bilancio.

73

Pertanto, gli argomenti derivati dalla formulazione letterale dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e dai lavori preparatori di tale allegato debbono essere respinti.

2) Sugli argomenti fondati su una violazione del principio di certezza del diritto, del principio del rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei ricorrenti nonché del principio di buona amministrazione

74

Nelle decisioni di rigetto dei reclami di PO e PP, l’APN ha sostenuto che la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica dei ricorrenti a un importo pari al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000 non era contraria al principio di tutela delle legittime aspettative dei ricorrenti. Questi ultimi non avrebbero ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, nel senso che essi avrebbero ottenuto un rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica per la durata della loro assegnazione in Cina.

75

I ricorrenti sostengono che tali considerazioni sono errate. Il principio di certezza del diritto, il principio del rispetto dei loro diritti acquisiti e delle loro legittime aspettative, nonché il principio di buona amministrazione osterebbero ad una limitazione del rimborso delle loro spese di frequenza scolastica.

76

Il SEAE contesta tali argomenti.

77

In primo luogo, quanto all’argomento relativo al fatto che il principio di certezza del diritto osterebbe ad una modifica delle norme applicabili senza discussione o previa informazione preliminare e senza misure transitorie, basta rilevare che l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto non è stato modificato. In tal contesto, si deve altresì rilevare che, secondo le informazioni fornite dal SEAE all’udienza e non contestate dai ricorrenti, la limitazione a EUR 10000 del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi era già stata applicata alle spese di frequenza scolastica per l’anno 2014/2015. Pertanto, tale argomento dev’essere respinto.

78

In secondo luogo, per quanto riguarda i diritti acquisiti dei ricorrenti, basti rilevare che i ricorrenti non adducono alcun elemento atto a dimostrare che essi disponessero di un diritto acquisito al rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi per l’anno 2015/2016. Al contrario, come risulta dalle affermazioni espresse dall’APN nelle decisioni di rigetto dei reclami di PO e PP, che non sono state contestate dai ricorrenti, nell’ambito delle sue decisioni riguardanti domande di rimborso di spese di frequenza scolastica per gli anni scolastici precedenti, il SEAE aveva avuto cura di precisare che tali decisioni riguardavano unicamente l’anno scolastico in questione e che esse non conferivano alcun diritto per gli anni scolastici futuri. Pertanto, anche tale argomento dev’essere respinto.

79

In terzo luogo, quanto alle legittime aspettative dei ricorrenti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, il diritto di reclamare la tutela del legittimo affidamento presuppone il ricorrere di tre condizioni, e cioè, innanzitutto, che assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, siano state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione, in secondo luogo, che tali assicurazioni siano tali da far sorgere una legittima aspettativa in capo alla persona a cui sono rivolte e, in terzo luogo, che le assicurazioni fornite siano conformi alle norme applicabili (sentenza del 15 novembre 2005, Righini/Commissione, T‑145/04, EU:T:2005:395, punto 130).

80

Orbene, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto e del contenuto delle linee guida, che prevedevano che le domande di rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi sarebbero state esaminate sulla base delle risorse di bilancio disponibili, il solo fatto che, per il passato, i ricorrenti abbiano potuto percepire indennità scolastiche eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi e corrispondenti all’intero ammontare delle spese di frequenza scolastica non può essere considerato di per sé come un’assicurazione precisa, incondizionata e concordante ai sensi della giurisprudenza menzionata al precedente punto 79. Ciò vale tanto più in quanto, nell’ambito delle sue decisioni vertenti su domande di rimborso di spese di frequenza scolastica per anni scolastici precedenti, il SEAE aveva avuto cura di precisare che tali decisioni riguardavano unicamente l’anno scolastico in questione e non conferivano alcun diritto per gli anni scolastici futuri (v. precedente punto 78).

81

In quarto luogo, i ricorrenti fanno valere una violazione del principio di buona amministrazione. Le decisioni impugnate sarebbero intervenute nel corso dell’anno scolastico, quando le spese di iscrizione erano già state versate dai funzionari. A quel momento, essi non avrebbero più potuto reagire.

82

A questo proposito, occorre rilevare che, in sostanza, l’argomento dei ricorrenti è fondato sull’errata premessa secondo cui, prima delle iscrizioni dei loro figli alle scuole in questione, essi avessero il diritto di contare sul fatto che le intere spese di frequenza scolastica, ivi compreso l’ammontare eccedente il massimale statutario per i paesi terzi, sarebbero state loro rimborsate. Orbene, come si è già detto ai precedenti punti da 77 a 80, non esisteva alcun valido fondamento per tali aspettative. Pertanto, anche tale argomento dev’essere respinto.

83

Pertanto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, né il principio di certezza del diritto, né il principio del rispetto dei loro diritti acquisiti o delle loro legittime aspettative, né il principio di buona amministrazione ostavano a che l’APN limitasse il rimborso delle loro spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

3) Sugli argomenti fondati su una violazione del principio di non discriminazione

84

Nell’ambito della seconda parte del terzo motivo e della terza parte del terzo motivo, i ricorrenti adducono argomenti fondati su una violazione del principio di non discriminazione.

85

A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo il principio di non discriminazione, è vietato trattare situazioni analoghe in maniera differente o situazioni diverse in maniera uguale, a meno che una tale disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenza del 28 giugno 1990, Hoche, C‑174/89, EU:C:1990:270, punto 25).

86

Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la loro comparabilità devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. In tale contesto devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 26).

87

Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 47).

88

Nelle decisioni di rigetto dei reclami, l’APN ha respinto la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione. Essa non avrebbe trattato situazioni identiche in maniera diversa. I funzionari in servizio presso una delegazione non sarebbero nella stessa situazione dei funzionari in servizio presso la sede di Bruxelles (Belgio). Questo è il motivo per il quale l’allegato X dello Statuto prevederebbe norme specifiche per i funzionari in servizio in un paese terzo.

89

I ricorrenti sostengono che tali considerazioni sono erronee.

90

In primo luogo, essi fanno valere che i funzionari in servizio presso una delegazione sono trattati allo stesso modo dei funzionari che si trovano in sede, mentre essi si troverebbero in situazioni diverse.

91

Il SEAE contesta tale argomento.

92

L’argomento dei ricorrenti dev’essere respinto. Infatti, come risulta dall’articolo 101 bis dello Statuto, l’allegato X di tale Statuto determina le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari in servizio in un paese terzo e tale allegato prevede norme specifiche per le indennità scolastiche percepite da tali funzionari, divergenti da quelle applicabili ai funzionari in servizio presso la sede. Infatti, l’articolo 15 dell’allegato X non soltanto prevede che il massimale per le dette indennità corrisponde a sei volte il massimale di base per l’indennità scolastica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, ma prevede altresì la possibilità di superare tale massimale in casi eccezionali. Pertanto, contrariamente a quanto fanno valere i ricorrenti, i funzionari in servizio presso una delegazione non sono trattati allo stesso modo dei funzionari in servizio presso la sede.

93

In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che, mentre sia i funzionari in servizio presso la sede sia i funzionari in servizio presso una delegazione dispongono di un diritto all’istruzione gratuita dei loro figli, essi sono trattati in maniera diversa, poiché, per i figli dei funzionari in servizio presso una delegazione, il rimborso delle indennità scolastiche potrebbe essere limitato.

94

Il SEAE contesta tale argomento.

95

Preliminarmente, occorre ricordare che, come è stato esposto al precedente punto 92, da un lato, il massimale statutario per i funzionari in servizio presso una delegazione è più elevato di quello previsto per i funzionari in servizio presso la sede, e, dall’altro, il massimale per i funzionari in servizio presso una delegazione può essere superato in casi eccezionali, mentre una siffatta possibilità non esiste per i funzionari in servizio presso la sede. Pertanto, le norme previste dall’allegato X dello Statuto prevedono un trattamento più favorevole per i ricorrenti rispetto ai funzionari in servizio presso la sede.

96

Tuttavia, con il loro argomento, i ricorrenti intendono anche far valere una differenza di trattamento derivante dal fatto che, grazie alle scuole europee e alle indennità scolastiche che essi ricevono, i figli dei funzionari in servizio presso la sede hanno accesso gratuito ad una forma di insegnamento adeguato, mentre le indennità scolastiche da loro percepite non permetterebbero ai loro figli di ricevere gratuitamente un insegnamento adeguato a Pechino.

97

A tal riguardo, occorre ricordare che uno degli obiettivi perseguiti dall’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto è il trattamento non discriminatorio dei funzionari che prestano servizio in paesi terzi rispetto ai funzionari in servizio presso la sede per quanto riguarda la gratuità dell’istruzione dei loro figli (v. precedente punto 68). Alla luce della giurisprudenza menzionata al precedente punto 86, occorre quindi verificare se, alla luce di tale obiettivo, i funzionari in servizio presso una delegazione siano trattati in maniera discriminatoria rispetto a quelli in servizio presso la sede.

98

Orbene, si deve rilevare che, nel corso dell’udienza, il SEAE ha affermato che esistevano a Pechino scuole che offrivano un insegnamento adeguato presso cui le spese di frequenza scolastica erano inferiori a quelle sostenute dai ricorrenti. Tuttavia, si deve necessariamente constatare che né nei messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 né nelle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti il SEAE si è fondato sulla considerazione secondo la quale un insegnamento adeguato era disponibile per un ammontare pari o inferiore al massimale statutario per i paesi terzi, maggiorato di EUR 10000.

99

In ogni caso, supponendo che a Pechino non esistano scuole in grado di offrire un insegnamento adeguato per i figli dei ricorrenti per un importo di EUR 27788,40, corrispondente al massimale statutario per i paesi terzi, maggiorato di EUR 10000, i ricorrenti sarebbero stati certo trattati in maniera diversa rispetto ai funzionari in servizio presso la sede se si considera che le spese di frequenza scolastica dei figli dei funzionari in servizio presso la sede sono de facto rimborsate integralmente. Tuttavia, una differenza di trattamento costituisce una discriminazione solo se essa non è obiettivamente giustificata.

100

A questo proposito, in primo luogo, si deve ricordare che il SEAE dispone di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda il modo in cui ripartisce la dotazione di bilancio di cui dispone per spese non obbligatorie. Come ha affermato il SEAE all’udienza, l’obiettivo da esso perseguito con la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000 era quello di estendere il rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi al maggior numero possibile di funzionari che ne avessero fatto domanda, tenendo conto, nel contempo, dei limiti di bilancio per tali spese. Alla luce dell’ampio margine discrezionale di cui dispone il SEAE, la scelta di tale obiettivo non può essere contestata.

101

In secondo luogo, si deve rilevare che i ricorrenti non contestano l’esistenza di vincoli di bilancio. Essi si limitano a sostenere che l’APN non ha sufficientemente tenuto conto del fatto che la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica potrebbe provocare altre spese, come spese di ripetizione di classi da parte dei figli e spese per traslochi, nuove sistemazioni, trasferimenti e invalidità.

102

A tal riguardo, si deve constatare che, con tali argomenti, in sostanza i ricorrenti, mirano a rimettere in discussione l’adeguatezza della limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000 per conseguire l’obiettivo di estendere il rimborso di tali spese al maggior numero possibile di funzionari che ne abbiano fatto domanda.

103

Tenuto conto dell’ampio margine discrezionale di cui il SEAE dispone al riguardo, il Tribunale deve limitarsi a controllare se gli argomenti dei ricorrenti siano tali da dimostrare l’esistenza di un errore manifesto commesso dal SEAE. Tale evenienza sarebbe riscontrabile soltanto se gli argomenti dei ricorrenti fossero tali da privare di plausibilità le considerazioni del SEAE.

104

Orbene, si deve necessariamente constatare che l’argomento relativo alle spese che potrebbero derivare da eventuali ripetizioni di classi, traslochi, nuove sistemazioni, trasferimenti e invalidità, che non è in alcun modo circostanziato, non è tale da privare di plausibilità la considerazione del SEAE secondo la quale una limitazione a EUR 10000 del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi costituiva un mezzo adeguato per ripartire la limitata dotazione di bilancio di cui esso disponeva.

105

Pertanto, gli argomenti addotti dai ricorrenti non sono di natura tale da dimostrare che un’eventuale differenza di trattamento non era obiettivamente giustificata.

106

Ne consegue che l’argomento relativo a una discriminazione dei ricorrenti rispetto ai funzionari in servizio presso la sede dev’essere anch’esso respinto.

107

In terzo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti sostengono di essere discriminati rispetto ai funzionari in servizio presso delegazioni dell’Unione in paesi terzi in cui l’ammontare corrispondente al massimale statutario per i paesi terzi maggiorato di EUR 10000 basta a coprire le spese di frequenza scolastica per usufruire di un insegnamento adeguato, occorre respingere tale argomento rinviando alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 93 a 106.

108

In quarto luogo, relativamente all’argomento dei ricorrenti fondato sul fatto che il SEAE privilegia i funzionari senza figli, basta rilevare che i funzionari con figli non sono trattati allo stesso modo dei funzionari senza figli. Infatti, l’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto e l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto prevedono la concessione di indennità scolastiche unicamente per i funzionari aventi figli a carico.

109

Pertanto, nessuno degli argomenti fondati su una violazione del principio di non discriminazione addotti dai ricorrenti è tale da dimostrare che, alla luce di tale principio, l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che attribuisca loro un diritto al rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica.

4) Sugli argomenti fondati su una violazione dei diritti del minore, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione

110

Nell’ambito della terza parte del terzo motivo, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che, alla luce dei diritti del minore, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione, l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che attribuisce loro un diritto al rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica.

111

Nelle decisioni di rigetto dei reclami di PO, di PP e di PR, l’APN ha respinto la censura relativa ad una violazione del diritto all’istruzione. L’APN ha affermato, in primo luogo, che la Carta dei diritti fondamentali non prevedeva alcuna disposizione che obbligasse i datori di lavoro a rimborsare integralmente al loro personale le spese di frequenza scolastica derivanti dall’iscrizione dei loro figli in una scuola privata, in secondo luogo, che il diritto all’istruzione previsto all’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali non sarebbe intaccato, poiché esso sarebbe inteso a tutelare il diritto di accedere gratuitamente all’insegnamento obbligatorio negli Stati membri, ma non attribuirebbe un diritto di accedere ad un insegnamento impartito da scuole private come le scuole scelte dai ricorrenti, e, in terzo luogo e in ogni caso, che una limitazione di tale diritto potrebbe essere giustificata in applicazione dell’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali.

112

I ricorrenti sostengono che tali considerazioni sono errate.

113

In primis, essi fanno valere che, ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, ogni persona ha diritto all’istruzione e che tale diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. Nei paesi dell’Unione, in generale, l’istruzione sarebbe obbligatoria per i minori dai 6 ai 16 anni. I figli dei funzionari in servizio presso delegazioni disporrebbero di un diritto ad un’istruzione di livello analogo. Orbene, in taluni paesi terzi, la scelta di scuole che offrono tale livello sarebbe limitata. Pertanto, il diritto all’istruzione non sarebbe limitato all’insegnamento pubblico gratuito in tali paesi terzi. Ciò si verificherebbe qualora, in un paese terzo, l’insegnamento pubblico non sia offerto né nella lingua materna dei figli dei dipendenti in servizio presso una delegazione, né in inglese, ma unicamente nella lingua nazionale di tale paese.

114

Il SEAE contesta tali argomenti.

115

In primo luogo, per quanto riguarda il diritto all’istruzione garantito dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, occorre ricordare che è vero che il paragrafo 2 di tale articolo garantisce la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.

116

Orbene, anzitutto, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 2), da prendere debitamente in considerazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 7, di detta Carta, il suo articolo 14 non impone che gli istituti privati che impartiscono un siffatto insegnamento siano gratuiti.

117

Non può poi dedursi dall’articolo 14, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che l’Unione sia tenuta a garantire, sul territorio di paesi terzi, un insegnamento obbligatorio gratuito corrispondente a quello esistente negli Stati membri dell’Unione.

118

Peraltro, si deve necessariamente constatare che i ricorrenti non fanno valere che i loro figli non abbiano avuto accesso all’insegnamento pubblico nazionale in Cina.

119

Inoltre, quanto agli argomenti dei ricorrenti fondati sul fatto che i figli dei dipendenti in servizio presso una delegazione hanno diritto ad una forma di insegnamento adeguato, si deve ricordare che occorre distinguere tra i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali e i diritti garantiti dallo Statuto.

120

Da un lato, relativamente ai diritti derivanti dallo Statuto, basta ricordare che l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto non può essere interpretato nel senso che obblighi il SEAE a rimborsare spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi in maniera illimitata (v. precedenti punti da 64 a 73).

121

Dall’altro lato, nei limiti in cui gli argomenti dei ricorrenti riguardano l’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, si deve ricordare che tale articolo conferisce diritti minimi per ogni persona e che il diritto dei figli dei funzionari ad una forma di insegnamento adeguato in uno Stato terzo non ne fa parte.

122

Alla luce di queste considerazioni, occorre respingere l’argomento dei ricorrenti relativo ad una limitazione del diritto all’istruzione sancito dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali.

123

Secondariamente e in ogni caso, anche supponendo che un rimborso non integrale delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi limiti il diritto all’istruzione previsto dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali, occorre ricordare che una limitazione del genere potrebbe essere giustificata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Infatti, si tratterebbe di una limitazione prevista da una legge che perseguirebbe un obiettivo di interesse generale dell’Unione, e, cioè l’obiettivo di estendere il rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi al maggior numero possibile di funzionari che ne abbiano fatto domanda, tenendo conto, nel contempo, dei limiti di bilancio per tali spese (v. precedenti punti da 100 a 105).

124

Pertanto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il diritto all’istruzione sancito dall’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali non impone un’interpretazione dell’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto nel senso che, a causa delle situazioni eccezionali in cui essi si trovavano, il SEAE fosse tenuto a rimborsare integralmente le loro spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

125

In secondo luogo, i ricorrenti fanno valere che, alla luce dei diritti del minore sanciti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, del diritto alla vita familiare sancito dall’articolo 9 della detta Carta e della protezione della famiglia prevista dall’articolo 33 di tale Carta, occorre interpretare l’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto nel senso che, essendo i loro casi eccezionali, essi dispongono di un diritto al rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. Trasferendosi in Cina con la loro famiglia, essi avrebbero esercitato il loro diritto alla vita familiare. In tale contesto, essi fanno valere che i funzionari in servizio presso una delegazione non lo sono necessariamente per loro propria scelta. Da un lato, taluni funzionari, come PO e PP, sarebbero stati assegnati in Cina nell’interesse del servizio. Dall’altro lato, l’intero personale del SEAE dovrebbe svolgere periodicamente le proprie funzioni presso le delegazioni dell’Unione. L’onere finanziario che la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi farebbe gravare su alcune famiglie di funzionari recherebbe pregiudizio sia ai diritti dei loro figli, sia ai loro diritti alla vita familiare, poiché, a seguito di tale onere, i loro figli rischierebbero di essere separati dal loro genitore in servizio presso una delegazione, al fine di poter accedere ad una forma di insegnamento adeguato in uno dei paesi dell’Unione.

126

Il SEAE contesta tali argomenti.

127

A questo proposito, in primo luogo, occorre constatare che gli argomenti dei ricorrenti intesi a dimostrare l’esistenza di una limitazione del diritto alla vita familiare e dei diritti del minore sono fondati sulla premessa secondo la quale un funzionario potrebbe essere assegnato contro la sue volontà presso una delegazione dell’Unione in un paese terzo nel quale le spese di frequenza scolastica eccedono il massimale statutario per i paesi terzi.

128

In tale contesto, va ricordato che i ricorrenti hanno deciso di entrare nel SEAE, sapendo che ciò implicava l’esercizio periodico delle loro funzioni presso delegazioni dell’Unione (v., a questo proposito, articolo 6, paragrafo 10, terza frase, della decisione 2010/427).

129

Inoltre, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno dimostrato di essere stati assegnati contro la loro volontà presso la delegazione dell’Unione in Cina a Pechino. Infatti, risulta dagli atti che taluni ricorrenti hanno chiesto di loro propria iniziativa di essere assegnati presso la delegazione dell’Unione in Cina. Quanto ai funzionari che sono stati assegnati alla delegazione dell’Unione in Cina nell’interesse del servizio, è stato confermato dai ricorrenti nel corso dell’udienza che ciò non è avvenuto contro la loro volontà. In tale contesto, occorre altresì rilevare che il SEAE ha affermato nei suoi atti scritti e nel corso dell’udienza che i membri del personale del SEAE non sono assegnati ad una delegazione dell’Unione in un paese terzo contro la loro volontà e che i ricorrenti non hanno contestato tale affermazione in maniera circostanziata.

130

Di conseguenza, il fatto che l’intero ammontare delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi non sia stato rimborsato ai ricorrenti non può essere considerato come una limitazione dei diritti dei loro figli ai sensi dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, né del diritto alla vita familiare ai sensi dell’articolo 9 della detta Carta, né del diritto alla protezione della famiglia previsto dall’articolo 33 di quest’ultima.

131

In secondo luogo ed in ogni caso, occorre ricordare che un’eventuale limitazione del diritto alla vita familiare derivante dal fatto che, a seguito dell’onere finanziario causato dal rimborso parziale delle spese di frequenza scolastica nel paese di assegnamento, in alcuni casi i figli non potrebbero accompagnare uno dei loro genitori in occasione della sua assegnazione ad una delegazione dell’Unione in uno Stato terzo potrebbe essere giustificata in base all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (v. precedente punto 123).

132

Alla luce delle considerazioni che precedono, si debbono respingere gli argomenti dei ricorrenti fondati su una violazione dei diritti del minore, del diritto alla vita familiare e della protezione della famiglia nonché del diritto all’istruzione.

5) Sugli argomenti fondati su una violazione del principio di proporzionalità

133

I ricorrenti sostengono che, limitando il rimborso delle spese di frequenza scolastica, mentre le loro situazioni rappresentavano casi eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, l’APN ha unicamente tenuto conto dell’obiettivo di riduzione dell’impatto finanziario conseguente al rimborso delle spese di frequenza scolastica. Procedendo in tale modo, senza tener sufficientemente in considerazione i loro diritti e i loro interessi, l’APN avrebbe violato il principio di proporzionalità.

134

Il SEAE contesta tali argomenti.

135

In tale contesto, basta ricordare che, nell’ambito dell’esame di una violazione dei diritti fatti valere dai ricorrenti, effettuato ai precedenti punti da 74 a 132, il principio di proporzionalità e gli argomenti addotti al riguardo dai ricorrenti sono già stati presi in considerazione (v., in particolare, precedenti punti da 100 a 105). Orbene, da tale esame non è emerso che, non rimborsando integralmente ai ricorrenti le spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi, l’APN abbia leso in maniera sproporzionata i diritti dei ricorrenti.

136

Pertanto, anche gli argomenti fondati su una violazione del principio di proporzionalità devono essere respinti.

137

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che nessuno degli argomenti addotti dai ricorrenti e fondati sulla formulazione letterale e sugli obiettivi perseguiti dall’articolo 15 dell’allegato X dello Statuto, sul principio di non discriminazione, sul principio di certezza del diritto, sul principio del rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative, sul principio di buona amministrazione, sui diritti del minore, sul diritto alla vita familiare e sul diritto all’istruzione o sul principio di proporzionalità è tale da dimostrare che, nella situazione in cui si trovavano i ricorrenti, l’APN fosse tenuta a rimborsare loro integralmente le spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

b)   Sull’argomento fondato sul mancato rispetto delle linee guida

138

Nelle decisioni di rigetto dei reclami di PQ e PR, l’APN ha sostenuto di aver rispettato le linee guida. Queste ultime prevederebbero che il rimborso di tali spese avvenga sulla base delle «disponibilità di bilancio».

139

Nell’ambito del secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che tali considerazioni sono erronee. Le linee guida osterebbero a che il rimborso delle spese di frequenza scolastica sia limitato qualora le sole forme di insegnamento adeguate per i figli di funzionari dell’Unione che prestano servizio in un paese terzo comportino spese eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. Esse non prevederebbero alcun limite per il rimborso di spese di frequenza scolastica in casi eccezionali ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

140

Il SEAE contesta detti argomenti.

141

Tali argomenti dei ricorrenti devono essere respinti. Infatti, da una parte, si deve rilevare che risulta chiaramente dalle linee guida, quali applicabili nella fattispecie, che le decisioni concernenti domande di rimborso di spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi erano adottate sulla base delle disponibilità di bilancio. Dall’altra parte, dev’essere constatato che le linee guida non contengono alcun elemento che consenta di ritenere che l’APN non potesse non tener conto di vincoli di bilancio qualora le sole forme di insegnamento adeguate per i figli di funzionari dell’Unione comportassero spese eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

142

Ne consegue che nessuno degli argomenti addotti dai ricorrenti è tale da dimostrare che, nelle situazioni eccezionali in cui si trovavano, essi disponessero di un diritto ad un rimborso integrale delle loro spese di frequenza scolastica.

4.   Sugli argomenti riguardanti la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi effettuata dall’APN

143

Ai precedenti punti da 62 a 142, sono stati unicamente esaminati gli argomenti dei ricorrenti intesi a dimostrare che, essendo i loro casi eccezionali, l’APN era tenuta a rimborsare integralmente le spese di frequenza scolastica dei loro figli. Orbene, nell’ambito del loro terzo motivo, i ricorrenti non si limitano a far valere tali argomenti, ma adducono altresì argomenti diretti a rimettere in discussione le modalità della limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi a cui l’APN ha proceduto nelle decisioni impugnate.

144

Nelle decisioni di rigetto dei reclami, l’APN ha affermato, in particolare, che la limitazione delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi da lei effettuata non era discriminatoria. Poiché le indennità scolastiche erano dovute per ciascun figlio, una limitazione di queste ultime si applicherebbe anch’essa a ciascun figlio. Un metodo del genere non sarebbe manifestamente erroneo.

145

I ricorrenti ritengono che le considerazioni dell’APN non siano conformi al principio di non discriminazione, alle linee guida, ai diritti del minore, al diritto alla vita familiare, al diritto all’istruzione e al principio di proporzionalità.

146

Il SEAE contesta tali argomenti.

147

In primo luogo, i ricorrenti fanno valere che la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi effettuata dall’APN non è conforme al principio di non discriminazione e alle linee guida in ragione del fatto che l’APN non avrebbe proceduto ad un esame caso per caso delle domande di rimborso dei funzionari in questione.

148

Tale argomento dev’essere respinto. Infatti, come risulta in particolare dalle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti, l’APN ha esaminato le loro domande di rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi tenendo conto della loro singola situazione. È unicamente a causa del fatto che gli importi delle spese di frequenza scolastica per i quali i ricorrenti avevano chiesto un rimborso eccedevano tutti il limite di EUR 10000 determinato dall’APN che gli importi delle indennità concesse ai ricorrenti erano identici.

149

In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento dei ricorrenti fondato sul contrasto del limite applicato dall’APN con il principio di non discriminazione, per il fatto che essa tratterebbe in maniera identica le famiglie monoparentali e le famiglie numerose, da un lato, e, altre famiglie, dall’altro, mentre esse si troverebbero in situazioni diverse.

150

A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo il principio di non discriminzione, è vietato trattare in maniera uguale situazioni diverse, a meno che una siffatta disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata, e che gli elementi che caratterizzano situazioni diverse e quindi il loro carattere comparabile devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi, prendendo in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (v. precedenti punti 85 e 86).

151

Orbene, i ricorrenti non fanno valere l’esistenza di un obiettivo dello Statuto da cui possa dedursi che, in ordine all’ammontare delle indennità scolastiche dei figli, l’APN avrebbe dovuto considerare diversa la situazione delle famiglie monoparentali e delle famiglie numerose rispetto a quella di altre famiglie, il che imporrebbe un trattamento diverso. Al contrario, si deve rilevare, da una parte, che risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto che l’indennità scolastica è dovuta per ciascun figlio a carico e, dall’altra, che, nello Statuto, il legislatore dell’Unione ha previsto massimali che limitano tali indennità scolastiche. Alla luce di tali elementi non può ritenersi che, limitando il rimborso delle spese di frequenza scolastica per ciascun figlio che eccedano il massimale statutario per i pesi terzi a EUR 10000, l’APN abbia trattato due situazioni diverse in maniera identica.

152

Pertanto, l’argomento dei ricorrenti fondato sul fatto che l’APN avrebbe violato il principio di non discriminazione, trattando le famiglie monoparentali e le famiglie numerose in maniera identica rispetto ad altre famiglie, dev’essere anch’esso respinto.

153

In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri argomenti fondati su una violazione del principio di non discriminazione nonché gli argomenti fondati su una violazione dei diritti del minore, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione, nonché del principio di proporzionalità, si deve rinviare alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 62 a 142. Inoltre, nel caso in cui uno di tali diritti sia limitato a seguito della limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi, si deve constatare che i ricorrenti non adducono alcun argomento circostanziato diretto a dimostrare che, alla luce dell’obiettivo perseguito dal SEAE, e cioè l’obiettivo di estendere il rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi al maggior numero possibile di funzionari che ne avessero fatto domanda, tenendo conto delle esigenze di bilancio alle quali il SEAE era sottoposto, tale limitazione era manifestamente eccessiva.

154

Ne consegue che anche gli argomenti riguardanti la limitazione del rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi effettuata dall’APN devono essere integralmente respinti.

5.   Sugli argomenti relativi al fatto che le decisioni impugnate avrebbero dovuto essere fondate su DGE

155

Nell’ambito del primo motivo, i ricorrenti fanno valere che le decisioni impugnate avrebbero dovuto essere fondate su DGE adottate conformemente alla procedura prevista dall’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto. Tale procedura prevederebbe la consultazione del comitato del personale del SEAE e l’emissione di un parere da parte del comitato dello Statuto.

156

Il SEAE contesta tali argomenti.

157

In via preliminare, si deve rilevare che, con la sua decisione HR DEC(2014)02, del 3 febbraio 2014, il SEAE ha deciso di applicare le disposizioni figuranti nella decisione C(2013) 8971 final della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante DGE relative alla concessione dell’indennità scolastica prevista dall’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto, e che tale prima decisione è stata adottata conformemente alla procedura prevista dall’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto.

158

Tuttavia, con i loro argomenti, i ricorrenti non contestano l’esistenza di tali DGE del SEAE relative all’applicazione dell’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto, ma sostengono che il SEAE avrebbe dovuto adottare DGE relative alla norma derogatoria di cui all’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, che permette al detto servizio di superare il massimale statutario per i paesi terzi in casi eccezionali.

159

A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un obbligo di emanare DGE conformemente alla procedura prevista dall’articolo 110, paragrafo 1, dello Statuto esiste in presenza di una disposizione espressa. In mancanza di una disposizione espressa, tale obbligo è ammesso solo in via eccezionale, e cioè qualora le disposizioni dello Statuto manchino di chiarezza e di precisione a un punto tale da non prestarsi ad un’applicazione esente da arbitri (v., in questo senso, sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE, T‑792/14 P, EU:T:2016:156, punti 2930).

160

In un primo tempo, occorre quindi verificare se esista una disposizione espressa che preveda un obbligo per l’APN di emanare DGE nell’esercizio del suo potere decisionale previsto dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, e cioè del suo potere di decidere, in casi eccezionali, di rimborsare spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

161

In primo luogo, dev’essere rilevato che una siffatta disposizione espressa non risulta dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, che si limita a far riferimento alle decisioni individuali che l’APN deve adottare in circostanze eccezionali.

162

In secondo luogo, anche nell’ipotesi in cui l’articolo 15, prima frase, dell’allegato X dello Statuto, ai sensi del quale le condizioni alle quali un funzionario beneficia di un’indennità scolastica sono stabilite dall’APN, riguardi i casi eccezionali, menzionati nella seconda frase di tale articolo, in cui l’APN può superare il massimale statutario per i paesi terzi, occorre rilevare che l’articolo 15, prima frase, dell’allegato X dello Statuto non prevede esplicitamente che tali condizioni debbano essere stabilite sotto forma di DGE.

163

In terzo luogo, si deve verificare se l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto, da cui risulta che «[DGE] sono stabilite conformemente all’articolo 110 dello statuto», debba essere considerato come una disposizione espressa che imponga l’adozione di DGE per quanto riguarda l’esercizio del potere decisionale conferito all’APN in forza dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

164

Al riguardo, si deve ricordare che il potere decisionale conferito all’APN dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto verte su casi eccezionali. Inoltre, come si è detto in particolare ai precedenti punti da 64 a 73, nell’ambito di tale potere decisionale, l’APN deve tener conto dei vincoli di bilancio esistenti per il rimborso di spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. A causa di tali vincoli, essa deve tener conto di tutte le domande di rimborso di tali spese presentate dai membri del personale del SEAE, i cui importi possono variare in relazione a fattori che sfuggono al controllo di tale servizio, come i tassi di cambio o la domanda per tali forme di insegnamento. Ne consegue che, nell’ambito del suo potere di decisione, l’APN deve disporre di una certa flessibilità, che le consenta di tener conto dell’ammontare complessivo per il quale un rimborso viene domandato, delle disponibilità di bilancio e delle circostanze eccezionali fatte valere dalle persone interessate.

165

Alla luce di tali considerazioni, l’articolo 1, terzo comma, dell’allegato X dello Statuto non può essere interpretato nel senso che imponga al SEAE di adottare DGE relative all’esercizio del potere decisionale conferito dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

166

Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, tale conclusione è conforme alla sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156).

167

Infatti, le considerazioni che hanno indotto il Tribunale a considerare che il SEAE era tenuto ad adottare DGE per quanto riguarda la procedura prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto non sono trasponibili all’articolo 15, seconda frase, del detto allegato.

168

Infatti, come risulta dal punto 32 della sentenza del 17 marzo 2016, Vanhalewyn/SEAE (T‑792/14 P, EU:T:2016:156), per quanto riguarda la procedura prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto, il legislatore dell’Unione ha inteso garantire che i criteri utilizzati per la determinazione dei paesi terzi in cui le condizioni di vita possono essere considerate equivalenti a quelle abituali nell’Unione siano fissati in maniera astratta e indipendente da ogni procedura intesa a determinare, in un caso specifico, se le condizioni di vita esistenti in un paese presentino tale equivalenza. L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto riguarda quindi una decisione di portata generale, che interessa tutti i membri del personale del SEAE che prestano servizio in un paese terzo. D’altro canto, occorre rilevare che, qualora le condizioni di vita in un paese terzo non siano equivalenti a quelle esistenti abitualmente nell’Unione, i membri del personale del SEAE che prestano servizio in tale paese hanno diritto a un’indennità correlata alle condizioni di vita.

169

Per contro, come si è detto ai precedenti punti da 62 a 142, anche se un membro del personale del SEAE si trova in un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto, tale disposizione non conferisce un diritto incondizionato ad un rimborso integrale delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. Inoltre, il potere decisionale conferito all’APN da tale disposizione non riguarda una decisione di portata generale, ma decisioni di portata individuale da adottare in casi eccezionali e, come si è detto al precedente punto 164, nell’ambito dell’esercizio di tale potere, l’APN deve tener conto delle singole situazioni dei membri del suo personale che hanno chiesto un rimborso delle spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi. In tale contesto, l’APN deve disporre di una flessibilità che le consenta di tener conto, da un lato, della singola situazione di ciascun membro del personale del SEAE che abbia presentato una domanda di rimborso di spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi e, dall’altro, dei vincoli di bilancio ai quali è soggetto il rimborso di tali spese.

170

Ne consegue che la considerazione del Tribunale riguardante l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato X dello Statuto, secondo la quale il legislatore dell’Unione ha inteso garantire che i criteri utilizzati per la determinazione dei paesi terzi in cui le condizioni di vita possono essere ritenute equivalenti a quelle abituali nell’Unione siano fissati in maniera astratta e indipendente da ogni procedura intesa a determinare, in un caso specifico, se le condizioni di vita esistenti in un paese presentino tale equivalenza, e quindi nell’ambito di DGE, non è trasponibile al potere decisionale conferito all’APN dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

171

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che non esiste alcuna disposizione espressa che preveda l’obbligo di emanare DGE riguardanti l’esercizio del potere decisionale dell’APN previsto dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

172

In un secondo tempo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, in assenza di una disposizione espressa che preveda l’obbligo di emanare DGE, tale obbligo è ammesso solo in via eccezionale, e cioè qualora le disposizioni dello Statuto manchino di chiarezza e di precisione a un punto tale da non prestarsi ad un’applicazione esente da arbitri (v. precedente punto 159).

173

Orbene, alla luce del carattere eccezionale delle decisioni dell’APN di superare il massimale statutario per i paesi terzi in forza dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto e del fatto che l’APN deve disporre di una certa flessibilità in ordine all’applicazione di tale disposizione (v. precedente punto 164), non può ritenersi che il fatto che tale articolo lasci un ampio margine discrezionale all’APN basti a dimostrare una mancanza di chiarezza o di precisione di tale disposizione ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 159.

174

In ogni caso, si deve rilevare che i ricorrenti non hanno addotto argomenti tali da dimostrare che, in assenza di DGE, l’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto non si presta ad un’applicazione esente da arbitri. Infatti, da un lato, come risulta dai precedenti punti da 62 a 154, gli argomenti dei ricorrenti diretti a dimostrare che il SEAE ha commesso un errore riguardo all’applicazione dell’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto devono essere respinti. Dall’altro lato, si deve constatare che i ricorrenti non hanno addotto altri argomenti circostanziati al riguardo.

175

Infine e in ogni caso, si deve rilevare che, anche se il SEAE fosse stato tenuto ad adottare DGE, alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 64 a 137, esso non sarebbe stato tenuto, in tali DGE, a prevedere un obbligo di rimborsare integralmente le spese di frequenza scolastica eccedenti il massimale statutario per i paesi terzi.

176

Alla luce delle considerazioni che precedono, debbono essere respinti gli argomenti fondati sul fatto che il SEAE era tenuto ad adottare DGE per quanto riguarda il suo potere decisionale previsto dall’articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto.

177

Pertanto, tutti i motivi dedotti dai ricorrenti debbono essere respinti. Di conseguenza, la domanda di annullamento riguardante i messaggi di posta elettronica del 17 dicembre 2015 e la domanda di annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti devono essere respinte, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità dell’ultima domanda.

B. Sulle altre domande di annullamento

178

Per quanto riguarda le domande di annullamento relative ai messaggi di posta elettronica successivi a quello del 17 dicembre 2015, alle schede di valutazione dell’indennità scolastica e ai fogli paga da cui risulta l’ammontare dell’indennità scolastica percepita, basta rilevare che, a sostegno di tali domande, i ricorrenti si limitano a dedurre i motivi già esaminati e respinti ai precedenti punti da 41 a 177. Pertanto, anche tali domande debbono essere respinte, senza che sia necessario pronunciarsi sulla loro ricevibilità.

179

Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

IV. Sulle spese

180

I ricorrenti sostengono che, nel caso di rigetto del ricorso, essi non dovrebbero essere condannati alle spese dovute alla decisione del SEAE di farsi assistere da avvocati. Tale decisione non dovrebbe arrecare loro pregiudizio. Porre a carico dei ricorrenti le spese di causa di uno studio legale esterno, mentre il SEAE disporrebbe di un servizio giuridico interno, costituirebbe un intralcio al loro diritto di accesso ad un giudice.

181

Il SEAE contesta tali argomenti.

182

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

183

Poiché il SEAE ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

184

Per quanto riguarda la domanda dei ricorrenti di non essere condannati alle spese dovute alla decisione del SEAE di farsi assistere da avvocati, nei limiti in cui essa riguarda il carattere ripetibile delle spese, si deve ricordare che il Tribunale statuisce sul carattere ripetibile delle spese su domanda della parte interessata, mediante ordinanza adottata sul fondamento dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura (v., in questo senso, sentenza del 2 aprile 2014, Ben Ali/Consiglio, T‑133/12, non pubblicata, EU:T:2014:176, punto 104). Siffatta domanda deve dunque essere respinta in quanto irricevibile nell’ambito del presente procedimento.

185

D’altro canto, nell’ipotesi in cui tale domanda riguardi l’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ai sensi del quale, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo, basta rilevare che le circostanze fatte valere dai ricorrenti non giustificano l’applicazione di tale disposizione. Per contro, dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, risulta che le istituzioni dell’Unione, per quanto riguarda la maniera in cui esse intendono farsi rappresentare o assistere dinanzi al giudice dell’Unione, sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato.

186

Pertanto, la domanda dei ricorrenti di non essere condannati alle spese dovute alla decisione del SEAE di farsi assistere da avvocati dev’essere respinta.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

PO, PP, PQ e PR sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

 

Gratsias

Labucka

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.