Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 novembre 2018 –
ARFEA / Commissione
(causa T‑720/16)
«Aiuti di Stato – Compensazione retroattiva per un servizio pubblico accordata dalle autorità italiane – Servizio di trasporto regionale di passeggeri a mezzo autobus fornito tra il 1997 e il 1998 sulla base di concessioni – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Sentenza Altmark – Applicazione ratione temporis delle disposizioni di diritto sostanziale»
1. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 64) |
2. |
Aiuti concessi dagli Stati – Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali – Ruolo dei giudici nazionali – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Inopponibilità del principio dell’autorità di cosa giudicata all’esercizio, da parte della Commissione, delle sue competenze esclusive di controllo della compatibilità degli aiuti di Stato (Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE) (v. punti 68‑70) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Esclusione – Condizioni enunciate nella sentenza Altmark – Carattere cumulativo (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 73‑79, 111) |
4. |
Concorrenza – Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale – Definizione dei servizi di interesse economico generale – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti – Controllo della Commissione limitato al caso di errore manifesto (Artt. 106, § 2, TFUE e 107, § 1, TFUE) (v. punti 87, 88) |
5. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti – Applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la disciplina precedente (v. punti 122, 123) |
6. |
Trasporti – Aiuti ai trasporti – Regolamento n. 1370/2007 – Applicazione nel tempo – Applicazione agli aiuti versati a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie (Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007; regolamento del Consiglio n. 1191/69) (v. punti 132, 133, 136) |
7. |
Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Compensazione per gli obblighi di servizio pubblico in materia di trasporto regionale – Esenzione dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1191/69 – Misura che non rispetta i criteri sostanziali di detto regolamento – Qualificazione quale aiuto nuovo – Obbligo di previa notificazione (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1191/69, art. 17, § 2) (v. punti 153‑168) |
8. |
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Prescrizione decennale – Dies a quo del termine di prescrizione – Data di concessione dell’aiuto al beneficiario – Data che può variare in funzione della natura dell’aiuto di cui trattasi – Aiuto concesso mediante una decisione di un giudice nazionale – Data di concessione che corrisponde a quella della pronuncia di detta decisione (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento 2015/1589, art. 17) (v. punti 171‑187) |
9. |
Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Applicazione alle controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore (Regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 17) (v. punti 172, 173) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2084 della Commissione, del 10 giugno 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) – Compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di ARFEA (GU 2016, L 321, pag. 57).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) è condannata alle spese. |