SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
5 settembre 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Assunzione – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/303/15 (AD 7) – Verifica da parte dell’EPSO delle condizioni di ammissione al concorso – Esperienza professionale di durata inferiore alla durata minima richiesta – Natura del controllo della condizione di ammissione legata all’esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione da parte della commissione giudicatrice – Parità di trattamento»
Nella causa T‑671/16,
Vincent Villeneuve, residente a Montpellier (Francia), rappresentato da C. Mourato, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE volta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015 che respinge la candidatura del ricorrente per il concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/303/15 – Cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti ai paesi extra UE (AD 7),
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos, giudici,
cancelliere: G. Predonzani, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
|
1 |
Il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/303/15 – Cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti ai paesi extra UE (AD 7) (GU 2015, C 150 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso») conteneva quattro rubriche intitolate, rispettivamente, «Natura delle funzioni», «Condizioni di ammissione», «Modalità di selezione» e «Come e quando presentare la candidatura». |
|
2 |
Alla rubrica «Condizioni di ammissione» si precisava che al momento della convalida dell’atto di candidatura i candidati dovevano soddisfare tutte le condizioni ivi riportate, ossia i «requisiti generali» nonché le «condizioni speciali» relative a lingue e a qualifiche ed esperienza professionale. |
|
3 |
Per quanto concerne le condizioni specifiche relative a qualifiche ed esperienza professionale del candidato, erano richieste: «Una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale nell’ambito del concorso oppure Una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nell’ambito del concorso». |
|
4 |
Alla rubrica «Modalità di selezione» del bando di concorso, il punto 1, intitolato «Test a scelta multipla su computer», precisava che i candidati che avevano convalidato l’atto di candidatura entro i termini sarebbero stati convocati per sostenere una serie di test eliminatori a scelta multipla su computer. Il punto 2 di tale rubrica, intitolato «Selezione per titoli», era formulato come segue: «Le condizioni di ammissione saranno dapprima verificate sulla base dei dati forniti dai candidati nel modulo di candidatura online. Ci sono 2 possibili scenari: se sono preliminarmente organizzati test a scelta multipla su computer, i fascicoli dei candidati saranno verificati in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto in questi test fino a raggiungere la soglia indicata al punto 1; i restanti fascicoli non saranno esaminati; se non sono preliminarmente organizzati test a scelta multipla su computer, saranno verificate le condizioni di ammissione dei fascicoli di tutti i candidati. La selezione in base alle qualifiche sarà poi effettuata sulla base delle informazioni fornite dai candidati nella sezione «valutazione dei talenti» (…) del modulo di candidatura esclusivamente per i candidati ammissibili selezionati nel modo indicato sopra. La commissione giudicatrice assegnerà a ogni criterio di selezione un coefficiente di ponderazione che corrisponde alla sua rilevanza (da 1 a 3) e alle risposte di ciascun candidato sarà attribuito un punteggio da 0 a 4. La commissione giudicatrice moltiplicherà questi punti per il coefficiente di ponderazione di ciascun criterio e sommerà i punteggi ottenuti al fine di individuare i candidati il cui profilo corrisponde maggiormente alle funzioni da svolgere. Per l’elenco dei criteri, si veda l’ALLEGATO III». |
|
5 |
L’allegato I al bando di concorso descriveva, a titolo indicativo, le funzioni che gli amministratori assunti a seguito del concorso avrebbero dovuto svolgere nel settore della cooperazione allo sviluppo. |
|
6 |
L’allegato III al bando di concorso elencava i criteri di cui la commissione giudicatrice avrebbe tenuto conto per la selezione per titoli, conformemente al punto 2 della rubrica «Modalità di selezione» del bando di concorso. |
|
7 |
L’8 maggio 2015 il ricorrente, sig. Vincent Villeneuve, presentava la propria candidatura per il concorso generale EPSO/AD/303/15. |
|
8 |
Nel modulo di candidatura del ricorrente, la rubrica «Esperienza professionale» includeva tre voci. Le prime due erano formulate come segue:
|
|
9 |
Il 16 giugno 2015 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) informava il ricorrente che, segnatamente, «i candidati con il punteggio più alto nella fase dei test a scelta multipla su computer (e almeno il minimo richiesto) e che soddisfano le condizioni generali e specifiche di ammissione saranno ammessi alla selezione per titoli». |
|
10 |
Il 3 settembre 2015 il ricorrente ha sostenuto i test a scelta multipla. |
|
11 |
Il 3 novembre 2015 l’EPSO ha informato il ricorrente che egli aveva ottenuto, per i test a scelta multipla, il numero minimo di punti richiesti. |
|
12 |
Il 5 novembre 2015 l’EPSO ha informato il ricorrente che la commissione giudicatrice, dopo aver verificato se egli rispettasse tutte le condizioni di ammissione previste dal bando di concorso, aveva deciso che il ricorrente non poteva essere ammesso alla fase successiva del concorso (in prosieguo: la «decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015»). L’EPSO ha precisato che, alla data di scadenza del termine per la registrazione online, il ricorrente non disponeva di almeno sei anni di esperienza nell’ambito del concorso, successivi all’ottenimento di un diploma di studi universitari di almeno quattro anni. |
|
13 |
Lo stesso giorno, l’EPSO ha comunicato al ricorrente che, nel modulo di candidatura, egli aveva dichiarato un’esperienza di 85 mesi interamente dedicata a questioni di cooperazione allo sviluppo all’interno dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), poi come partner per l’attuazione del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA). |
|
14 |
Il 15 novembre 2015 il ricorrente ha depositato una richiesta di riesame della decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015. |
|
15 |
Il 25 gennaio 2016 l’EPSO ha informato il ricorrente che la commissione giudicatrice confermava la propria decisione di non ammetterlo alla fase successiva del concorso. |
|
16 |
Il 5 febbraio 2016 il ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), avverso la decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015. |
|
17 |
Con decisione del 10 giugno 2016, il direttore dell’EPSO ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016»). |
Procedimento e conclusioni delle parti
|
18 |
Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2016. La Commissione europea ha depositato il controricorso il 6 dicembre 2016. La fase scritta del procedimento è stata chiusa dopo la presentazione da parte del ricorrente della replica, e da parte della Commissione della controreplica, rispettivamente, il 24 gennaio e il 13 marzo 2017. |
|
19 |
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2017, il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione non ha presentato domanda in tal senso. |
|
20 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
|
21 |
In risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, il ricorrente ha precisato di voler chiedere anche l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 25 gennaio 2016. |
|
22 |
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
|
In diritto
|
23 |
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi: il primo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo su un errore manifesto di valutazione, il terzo sull’illegittimità del bando di concorso, e il quarto sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati del concorso. Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, successivamente il terzo, poi il secondo e, infine, il quarto. |
Osservazioni preliminari
|
24 |
Secondo la giurisprudenza, quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice, è la decisione presa da quest’ultima, previo riesame della situazione del candidato, a costituire l’atto che gli arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto (sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 19). La decisione adottata a seguito di riesame sostituisce così la decisione iniziale della commissione giudicatrice (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 2015, Garcia Minguez/Commissione, F‑72/14, EU:F:2015:40, punto 26). |
|
25 |
Nel caso di specie, si deve constatare che il presente ricorso è diretto contro la decisione della commissione giudicatrice del 25 gennaio 2016, adottata a seguito della domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015, e che sostituisce quest’ultima (in prosieguo: la «decisione impugnata»). |
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione
|
26 |
Il ricorrente sostiene che né la decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015 né la decisione impugnata consentono di comprendere il motivo per cui la commissione giudicatrice non abbia ritenuto che il ricorrente avesse sei anni di esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo. |
|
27 |
Il ricorrente presume, sulla base della decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016, che il problema risieda nella propria attività di consulente indipendente su questioni relative a popolazione e sviluppo. Tuttavia, non sarebbe stato chiarito se il problema, in relazione a tale attività, sia il fatto che il ricorrente l’abbia esercitata in qualità di lavoratore autonomo, se sia relativo alla qualità delle consulenze, o alla natura delle funzioni svolte. A tale riguardo, il ricorrente sostiene che la propria esperienza professionale in qualità di consulente è sostanzialmente identica a quella acquisita in qualità di dipendente presso la stessa organizzazione, vale a dire il Forum parlamentare europeo su popolazione e sviluppo (EPF). Vi sarebbe quindi una contraddizione nella valutazione di tali esperienze e, pertanto, una contraddizione nella motivazione. |
|
28 |
Il ricorrente sostiene peraltro che la condizione specifica di ammissione indicata nel bando di concorso precisa soltanto che l’esperienza deve essere relativa «[all’]ambito del concorso» e che non è affatto richiesto, in tale fase, «che essa riguardi direttamente l’ambito del concorso (…) o che detta esperienza sia attinente agli obiettivi del concorso». |
|
29 |
Infine, il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016 è quella formulata dall’EPSO, e non dalla commissione giudicatrice, di modo che non se ne può tener conto in sede di esame del rispetto dell’obbligo di motivazione. |
|
30 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
|
31 |
Va osservato, innanzitutto, che vari argomenti dedotti dal ricorrente nell’ambito del primo motivo sono volti, in realtà, a contestare nel merito la decisione impugnata e, in particolare, la valutazione da parte della commissione giudicatrice della sua esperienza professionale. Orbene, si deve ricordare che l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punto 48, e del 17 settembre 2015, Ricoh Belgium/Consiglio, T‑691/13, non pubblicata, EU:T:2015:641, punto 32). |
|
32 |
Ne consegue che gli argomenti del ricorrente, in quanto relativi alla fondatezza della decisione impugnata, saranno esaminati nell’ambito del secondo motivo, che verte su un errore manifesto di valutazione. |
|
33 |
Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi alla motivazione della decisione impugnata, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, «[o]gni decisione pres[a] a (…) carico [del funzionario] dev[e] essere motivat[a]». |
|
34 |
Occorre poi rilevare che per consolidata giurisprudenza l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, da un lato ha il fine di fornire all’interessato le informazioni necessarie per sapere se la decisione sia fondata o meno e, dall’altro lato, ha lo scopo di rendere possibile il controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T‑232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
|
35 |
Per quanto riguarda, più in particolare, le decisioni di rifiuto di ammissione a un concorso, il giudice dell’Unione europea ha dichiarato che era necessario, a tal fine, che la commissione giudicatrice indicasse con precisione quali fossero le condizioni del bando di concorso che erano state ritenute non soddisfatte dal candidato (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, T‑115/89, EU:T:1990:84, punto 43, e del 14 giugno 2007, De Meerleer/Commissione, F‑121/05, EU:F:2007:102, punti 145 e 146). A tale riguardo, si deve ricordare che, per consolidata giurisprudenza, la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati può limitarsi, nella fase di ammissione alle prove di detto concorso, a motivare il rifiuto in modo sommario comunicando ai candidati solo i criteri di selezione e la decisione della commissione giudicatrice, a meno che tali candidati non le richiedano esplicitamente di fornire spiegazioni individuali (v., in tal senso, sentenze del 19 luglio 1999, Carrión/Consiglio, T‑168/97, EU:T:1999:154, punto 32, e del 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, T‑115/89, EU:T:1990:84, punto 43). |
|
36 |
Nel caso di specie, la decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015 informava il ricorrente dell’impossibilità di accedere alla fase successiva del concorso per il fatto che egli non disponeva di almeno sei anni di esperienza nell’ambito del concorso (v. punto 12 supra). |
|
37 |
Per quanto riguarda la decisione impugnata, nella stessa si ricorda che, in base al bando di concorso, solo i candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissione sulla base delle informazioni fornite nel modulo di candidatura potevano essere ammessi al concorso. Si osserva anche che la commissione giudicatrice aveva esaminato in modo approfondito il modulo di candidatura del ricorrente dedicando particolare attenzione alla sezione sull’esperienza professionale, e giungendo alla conclusione che il ricorrente non soddisfaceva le condizioni di ammissione, a causa dell’insufficiente esperienza lavorativa nell’ambito del concorso, ossia la cooperazione allo sviluppo. Vi si aggiunge che la convinzione personale del ricorrente in merito al modo in cui le sue esperienze avrebbero dovuto essere prese in considerazione è soggettiva e non può sostituirsi alla valutazione della commissione giudicatrice. |
|
38 |
Inoltre, occorre constatare che la decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016 conferma la decisione impugnata, fornendo chiarimenti quanto ai motivi a sostegno di quest’ultima. Orbene, in simili ipotesi la legittimità dell’atto che arreca pregiudizio, costituito nel caso di specie dalla decisione impugnata, dev’essere esaminata tenendo conto della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si reputa coincidere con la decisione impugnata. Infatti, la decisione di rigetto del reclamo ha portato l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’ «APN») ad integrare la motivazione della decisione impugnata, in particolare rispondendo alle censure che il ricorrente aveva esposto nel suo reclamo. Pertanto, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, la motivazione che figura nella decisione di rigetto del reclamo non può essere esclusa (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2012, Mocová/Commissione, F‑41/11, EU:F:2012:82, punto 21; ordinanza 12 aprile 2016, Beiner/Commissione, F‑135/15, EU:F:2016:77, punto 24, e sentenza del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punto 87). |
|
39 |
Risulta dalla decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016 che, secondo la commissione giudicatrice, l’esperienza del ricorrente di cui alla «[v]oce 1» del modulo di candidatura non atteneva direttamente all’ambito del concorso, tenuto conto della natura delle funzioni di cui all’allegato I del bando di concorso. |
|
40 |
Alla luce di ciò, si deve considerare che la motivazione della decisione impugnata, come integrata dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016, indica, in maniera sufficientemente precisa, la condizione stabilita dal bando di concorso non soddisfatta dal ricorrente in fase di ammissione, ossia la condizione relativa all’esperienza professionale. |
|
41 |
Si deve aggiungere, inoltre, che l’argomentazione del ricorrente presentata nell’ambito del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, dimostra che esso ha potuto comprendere in grado sufficiente il motivo in base al quale non è stato ammesso alla fase successiva del concorso. |
|
42 |
Occorre pertanto respingere il primo motivo. |
Sul terzo motivo, vertente sull’illegittimità del bando di concorso
|
43 |
Il ricorrente sostiene che il punto 2 del bando di concorso, intitolato «Selezione per titoli», è illegittimo per quanto concerne la prima fase di verifica delle condizioni di ammissione. |
|
44 |
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, secondo il ricorrente il terzo motivo è ricevibile, in quanto il nesso fra l’illegittimità del bando di concorso e la decisione impugnata è incontestabile. Senza il punto 2, primo comma, del bando di concorso, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto escludere la candidatura del ricorrente in esito alla prima fase di ammissione. |
|
45 |
Il ricorrente contesta altresì l’argomento della Commissione secondo cui un’eventuale dichiarazione d’illegittimità del punto 2 del bando di concorso non avrebbe come diretta conseguenza l’annullamento della decisione impugnata, in quanto le risposte contenute nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, una volta prese in considerazione, avrebbero comunque comportato l’eliminazione del ricorrente. Quest’ultimo si chiede infatti come la Commissione possa giungere ad una simile conclusione, dato che la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto proprio del contenuto di tale sezione. |
|
46 |
Nel merito, il ricorrente fa valere che l’esame dei titoli, e in particolare dell’esperienza professionale «alla luce degli obiettivi del concorso» e, di conseguenza, del posto da ricoprire, implica necessariamente il ricorso alle informazioni contenute nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, in modo da poter effettuare un esame comparativo, completo, concreto, attento e obiettivo delle candidature. Per il ricorrente, un tale esame non può essere seriamente effettuato senza un’analisi specifica e concreta sulla base di criteri oggettivi e ponderati di tutti i diplomi, di tutte le esperienze professionali e di tutte le conoscenze linguistiche dichiarate da ciascun candidato. A tale proposito, il ricorrente cita il punto 2.4 delle disposizioni generali relative ai concorsi generali (GU 2015, C 70 A, pag. 1; in prosieguo: le «DG concorsi generali»), secondo cui la selezione è fatta unicamente sulla base delle risposte alle singole domande della sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura (quarto comma) e che quest’ultimo costituisce uno «schema» che consente «un’analisi comparativa accurata e obiettiva dei meriti di ciascun candidato» (secondo comma). |
|
47 |
Un approccio incompleto della comparazione per quanto concerne i titoli, i candidati o i criteri di selezione sarebbe contrario all’articolo 27 dello Statuto e all’obiettivo fondamentale di assumere funzionari «dotati delle più alte qualità di competenza [ed] efficienza». |
|
48 |
Inoltre, l’articolo 5 dell’allegato III allo Statuto, adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, preciserebbe chiaramente che, nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri di valutazione dei titoli dei candidati, «procede all’esame dei titoli» dei candidati ammessi. |
|
49 |
Inoltre, sebbene il punto 2, secondo comma, del bando di concorso preveda una selezione per titoli in un «asserito secondo tempo», sulla base delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura e la comparazione dei punteggi totali attribuiti a ciascun candidato in funzione dei punti ricevuti in relazione ai quattordici criteri ponderati di selezione per individuare i profili che corrispondono meglio alle funzioni da svolgere, tale disposizione diverrebbe priva di qualsivoglia effetto utile se una simile selezione potesse essere eseguita in parte in sede di verifica di ammissibilità, erroneamente definita «primo tempo» della selezione per titoli, in assenza di qualsivoglia procedura tale da garantire un’analisi comparativa obiettiva dei candidati e la scelta dei migliori candidati. |
|
50 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
|
51 |
In via preliminare, occorre osservare che, nell’ambito del terzo motivo, vertente sull’illegittimità del bando di concorso, il ricorrente deduce argomenti volti a dimostrare che il bando di concorso ha violato le disposizioni dello statuto e le DG concorsi generali, ma anche argomenti volti a dimostrare un’erronea applicazione, da parte della commissione giudicatrice, del bando di concorso. |
|
52 |
Infatti, nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente fa valere che la commissione giudicatrice, nella prima fase di ammissione, avrebbe erroneamente verificato l’adeguatezza della sua esperienza rispetto alla posizione da ricoprire, elemento che, secondo il ricorrente, riguarda la seconda fase della selezione per titoli. Si deve ritenere che tale argomento sia dedotto a sostegno della prima censura del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. Sarà quindi esaminato di seguito, nel contesto dell’esame di quest’ultimo. |
|
53 |
Prima di esaminare la fondatezza del terzo motivo, è necessario esaminare la sua ricevibilità, contestata dalla Commissione. |
|
54 |
Va anzitutto ricordato che, se un ricorrente ha il diritto di proporre, entro i termini prescritti, un ricorso diretto contro un bando di concorso qualora quest’ultimo costituisca una decisione dell’APN che gli arreca pregiudizio ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, non gli è preclusa, per il solo motivo che egli non ha impugnato il bando di concorso in tempo utile, la proposizione di un ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92, EU:T:1993:74, punto 21, e del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 40). Infatti, il candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare sotto tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale presa nei propri confronti in esecuzione dei requisiti definiti in detto bando, in quanto solo questa decisione di applicazione individua la sua posizione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in che misura i suoi interessi specifici risultino lesi (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92, EU:T:1993:74, punto 23, e del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 41). Infatti, fintanto che le candidature dei ricorrenti non erano state escluse dalla commissione giudicatrice, il loro interesse ad agire contro il bando di concorso rimaneva ancora incerto, cosicché non si poteva addebitare loro il fatto di non aver impugnato il suddetto bando nei termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto. Un ricorrente può dunque, in occasione di un ricorso diretto contro atti successivi, far valere l’irregolarità di atti anteriori ad essi strettamente connessi (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2017, Commissione/FE, T‑734/15 P, EU:T:2017:612, punto 115). |
|
55 |
Per contro, in mancanza di una stretta connessione tra la motivazione della decisione impugnata e il motivo riguardante la pretesa irregolarità del bando di concorso non contestato in tempo utile, il citato motivo dev’essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, che non sono derogabili, in un’ipotesi di questo tipo, pena ledere il principio di certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 1986, Adams e a./Commissione, 294/84, EU:C:1986:112, punto 17; del 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92, EU:T:1993:74, punto 27, e del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 42). |
|
56 |
È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se, nel caso di specie, sussista uno stretto legame tra la motivazione della decisione impugnata e il terzo motivo, relativo all’illegittimità del punto 2 del bando di concorso. |
|
57 |
A tal proposito, risulta dalla motivazione della decisione impugnata che questa è stata adottata in base al motivo che l’esperienza professionale del ricorrente nell’ambito del concorso non aveva una durata sufficiente. |
|
58 |
Tale motivazione, che riguarda esclusivamente la valutazione da parte della commissione giudicatrice delle condizioni di ammissione, è stata adottata in esecuzione del punto 2 del bando di concorso, in cui si stabilisce che la commissione giudicatrice deve dapprima verificare le condizioni di ammissione, per poi procedere, per i soli candidati ammissibili, alla selezione in base alle qualifiche. |
|
59 |
Il ricorrente contesta la legittimità del punto 2 del bando di concorso in quanto egli avrebbe dovuto essere escluso a seguito di un esame comparativo completo della propria domanda confrontata con quella degli altri candidati, e non dopo la mera verifica delle condizioni di ammissione. In altre parole, il ricorrente sostiene che il punto 2 del bando di concorso, in virtù del quale la sua candidatura è stata respinta, è illegittimo in quanto prevede una prima tappa eliminatoria unicamente sulla base della verifica delle condizioni di ammissione, mentre, a suo avviso, la candidatura dovrebbe essere respinta dopo una valutazione comparativa completa della sua domanda, sulla base delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura. |
|
60 |
Pertanto, il ricorrente deduce l’illegittimità del punto 2 del bando di concorso, in base al quale la decisione impugnata non l’ha ammesso alle fasi successive del concorso. Si deve pertanto dichiarare che il terzo motivo è ricevibile e che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere respinta. |
|
61 |
Per quanto riguarda la fondatezza del terzo motivo, occorre anzitutto ricordare che l’organizzazione di un concorso ha lo scopo di ricoprire dei posti rimasti vacanti all’interno delle istituzioni e che, pertanto, come risulta in particolare dall’articolo 1, primo comma, e dall’articolo 4 dell’allegato III allo Statuto, spetta all’APN stabilire il bando di concorso e, a tale titolo, decidere il metodo di selezione dei candidati più adeguato, in funzione delle esigenze connesse ai posti da ricoprire e, più in generale, dell’interesse del servizio (v., sentenza del 27 settembre 2006, Blackler/Parlamento, T‑420/04, EU:T:2006:282, punto 45). |
|
62 |
Tuttavia, va posto in rilievo che l’esercizio, da parte dell’APN, di tale potere discrezionale, indipendentemente dal numero di persone che possono presentare la candidatura al concorso considerato, trova necessariamente un limite nel rispetto delle disposizioni in vigore nonché dei principi generali del diritto. Ne consegue che il metodo scelto dall’ANP deve, in primo luogo, mirare all’assunzione delle persone dotate delle più alte qualità di competenza e rendimento, conformemente all’articolo 27 allo Statuto, in secondo luogo, conformemente all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, riservare a una commissione giudicatrice indipendente il compito di valutare, caso per caso, se i diplomi presentati o l’esperienza professionale di ogni candidato corrispondano al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso e, in terzo luogo, concludersi con una selezione coerente e obiettiva dei candidati (sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione, F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punto 70). |
|
63 |
Il ricorrente fa valere, in sostanza, che l’eliminazione dei candidati dopo il controllo delle condizioni di ammissione, senza aver esaminato le loro candidature sulla base delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, è in contrasto con gli articoli 27 e 29 dello Statuto, con l’articolo 5 dell’allegato III allo Statuto, e con le DG concorsi generali. |
|
64 |
Pertanto, secondo il ricorrente, l’illegittimità del bando di concorso deriva dal fatto che i richiedenti siano eliminati in una fase iniziale, senza una verifica completa e in concreto della loro candidatura in relazione al posto da ricoprire. |
|
65 |
In via preliminare, si deve osservare una contraddizione tra l’argomentazione del ricorrente sviluppata nell’ambito del terzo motivo e quella in seguito illustrata per quanto concerne la prima censura del secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. Nell’ambito di quest’ultimo, il ricorrente contesta, all’opposto, alla commissione giudicatrice di essersi limitata a un controllo astratto delle condizioni minime di ammissione e di non aver differito l’esame dell’esperienza del ricorrente in relazione al posto da ricoprire ad una fase successiva. |
|
66 |
Occorre peraltro verificare se la rigida separazione stabilita al punto 2 del bando di concorso, alla rubrica «Modalità di selezione», tra la fase di ammissione e la fase di selezione per titoli sia contraria allo Statuto e alle DG concorsi generali. |
|
67 |
Sotto un primo profilo, si deve rilevare che, sebbene – come rilevato dal ricorrente – si evinca dal paragrafo 2.4 delle DG concorsi generali che la selezione per la seconda fase «è fatta unicamente sulla base delle risposte alle singole domande della sezione “valutazione dei talenti” del modulo di candidatura online», risulta parimenti da tale punto che «[l]a valutazione “in base alle qualifiche” ha luogo dopo la verifica delle condizioni di ammissione sulla base delle candidature elettroniche» e che «[l]a commissione giudicatrice valuta le qualifiche dei soli candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissione». |
|
68 |
Sotto un secondo profilo, si deve rilevare che l’esclusione di candidati al termine della fase di controllo delle condizioni di ammissione è esplicitamente prevista dalla procedura di concorso, quale risulta dall’articolo 5, primo comma, dell’allegato III allo Statuto, che prevede che «[d]opo aver preso conoscenza dei fascicoli [di candidatura], la [c]ommissione giudicatrice stabilisce l’elenco dei candidati che soddisfano alle condizioni fissate dal bando di concorso», e dall’articolo 5, quarto comma, di tale allegato, secondo cui, nei concorsi per titoli ed esami, come nel caso di specie, «la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati che figurano in detto elenco sono ammessi alle prove d’esame». |
|
69 |
Peraltro, occorre rilevare che l’articolo 5, terzo comma, dell’allegato III allo Statuto, citato dal ricorrente, riguarda i concorsi per titoli e pertanto non è applicabile al concorso di cui trattasi, che era un concorso per titoli e prove. In ogni caso, secondo tale disposizione, a cui si riferisce la ricorrente, la commissione giudicatrice procede all’esame unicamente dei titoli «dei candidati che figurano nell’elenco di cui al primo comma», vale a dire l’elenco dei candidati che soddisfano le condizioni fissate dal bando di concorso. |
|
70 |
Risulta quindi dalle disposizioni dell’articolo 5 dell’allegato III allo Statuto e del punto 2.4 delle DG concorsi generali che la seconda fase riguarda soltanto i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione. Di conseguenza, a norma delle disposizioni vigenti, il bando di concorso non solo poteva, ma doveva prevedere una verifica preliminare delle condizioni di ammissione prima che la commissione giudicatrice procedesse all’esame dei titoli. |
|
71 |
Il ricorrente non deduce argomenti intesi a dimostrare che, pur rispettando le condizioni previste dalle citate disposizioni dell’allegato III allo Statuto e della DG concorsi generali, l’APN avrebbe nondimeno violato le previsioni più generali di cui agli articoli 27 e 29 dello Statuto. In ogni caso, il ricorrente non eccepisce, neppure in subordine, l’illegittimità del punto 2.4 della DG concorsi e l’articolo 5 dell’allegato III allo Statuto, in particolare per quanto concerne i citati articoli dello Statuto. |
|
72 |
In tali circostanze, si deve respingere integralmente il terzo motivo, relativo all’illegittimità del bando di concorso. |
Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
|
73 |
Il secondo motivo si articola in due censure. |
|
74 |
La prima censura è relativa al fatto che la commissione giudicatrice non si è limitata, nell’ambito della fase della verifica delle condizioni di ammissione, a verificare se il ricorrente soddisfacesse la condizione relativa all’esistenza di un’esperienza professionale nell’ambito del concorso, ma ha anche valutato la pertinenza della sua esperienza professionale rispetto al posto da ricoprire, elemento che, secondo il ricorrente, riguarda solo la successiva fase della selezione per titoli. |
|
75 |
Con la seconda censura si contesta alla commissione esaminatrice di non aver ritenuto che l’esperienza di cui alla «[v]oce 1» del modulo di candidatura rientrasse «nell’ambito del concorso». |
|
76 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
Sulla prima censura
|
77 |
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione giudicatrice avrebbe commesso un errore di valutazione non avendo distinto, per quanto riguarda l’oggetto del suo controllo, tra la prima fase – quella dell’ammissione – e la seconda – quella della selezione per titoli. Secondo il ricorrente, nell’ambito della prima fase, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto limitarsi a verificare se l’esperienza professionale rientrasse nell’ambito del concorso. È solo nell’ambito della seconda fase che la commissione giudicatrice era tenuta ad esaminare se l’esperienza professionale dei candidati fosse adeguata al posto da ricoprire, sulla base delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura. Orbene, secondo il ricorrente la commissione giudicatrice ha confuso le due fasi verificando, dalla prima fase, l’adeguatezza della sua esperienza rispetto al posto da ricoprire. |
|
78 |
Va osservato, innanzitutto, che la lettura del bando di concorso proposta dal ricorrente, che è poi anche quella effettuata dalla Commissione, è esatta. |
|
79 |
Il bando di concorso contiene, infatti, una rubrica intitolata «Modalità di selezione», il cui punto 2, intitolato «Selezione per titoli», è formulato come segue: «Le condizioni di ammissione saranno dapprima verificate sulla base dei dati forniti dai candidati nel modulo di candidatura online. (…) La selezione in base alle qualifiche sarà poi effettuata sulla base delle informazioni fornite dai candidati nella sezione “valutazione dei talenti” (…) del modulo di candidatura esclusivamente per i candidati ammissibili selezionati nel modo indicato sopra. La commissione giudicatrice assegnerà a ogni criterio di selezione un coefficiente di ponderazione che corrisponde alla sua rilevanza (da 1 a 3) e alle risposte di ciascun candidato sarà attribuito un punteggio da 0 a 4. La commissione giudicatrice moltiplicherà questi punti per il coefficiente di ponderazione di ciascun criterio e sommerà i punteggi ottenuti al fine di individuare i candidati il cui profilo corrisponde maggiormente alle funzioni da svolgere». |
|
80 |
Risulta chiaramente dal punto 2 del bando di concorso che la descrizione della fase di controllo delle condizioni di ammissione, introdotta dall’espressione «dapprima», precede quella della fase di selezione per titoli, introdotta dall’espressione «poi». È inoltre pacifico che i candidati che non soddisfano le condizioni di ammissione, e che pertanto non sono considerati ammissibili, non sono ammessi alla fase di selezione per titoli. |
|
81 |
È vero che, come osservato dal ricorrente e come ammesso dalla Commissione, il titolo del punto 2, ossia «Selezione per titoli», può confondere, in quanto suggerisce che questo punto riguardi soltanto la fase di selezione per titoli. Tuttavia, come risulta dal suo contenuto esplicito, la fase di selezione per titoli segue la fase di ammissione, e ciascuna di tali fasi dà luogo ad un tipo di controllo specifico da parte della commissione giudicatrice. Nell’ambito della fase di ammissione, la commissione giudicatrice deve verificare se le condizioni di ammissione definite alla rubrica «Condizioni di ammissione» siano soddisfatte e, se del caso, se l’esperienza professionale dei candidati rientri nell’ambito del concorso. Nell’ambito della fase di selezione per titoli, e solo per i candidati che soddisfino le condizioni di ammissione, la commissione giudicatrice seleziona i candidati sulla base delle informazioni fornite dagli stessi nella sezione «valutazione dei talenti» del loro modulo di candidatura. |
|
82 |
Non sussiste dunque alcuna divergenza di opinione tra le parti sull’interpretazione del bando di concorso e, in particolare, sull’esistenza di una distinzione tra la fase di controllo delle condizioni di ammissione e la fase di selezione per titoli; la seconda fase si applica solo ai candidati che hanno superato la prima. |
|
83 |
Il ricorrente contesta alla commissione giudicatrice di aver verificato, nell’ambito della prima fase, vale a dire quella di ammissione, l’adeguatezza della sua esperienza professionale rispetto al posto da ricoprire, elemento che, a suo avviso, rientra nella seconda fase, ossia quella della selezione per titoli. |
|
84 |
A tal proposito, occorre innanzitutto ricordare che, nell’ambito della prima fase, la commissione giudicatrice doveva verificare, in particolare, se i candidati soddisfacessero le condizioni specifiche menzionate alla rubrica «Condizioni di ammissione» del bando di concorso, relative ai titoli e all’esperienza professionale. Secondo tali condizioni, i candidati dovevano possedere: «Una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale nell’ambito del concorso oppure Una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nell’ambito del concorso». |
|
85 |
Pertanto, spettava alla commissione giudicatrice verificare se i candidati avessero, in particolare, l’esperienza professionale (di sei o sette anni, a seconda del caso) «nell’ambito del concorso», che il titolo del concorso definisce come «Cooperazione allo sviluppo e gestione degli aiuti ai paesi extra UE». |
|
86 |
Come risulta dalla decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016 e dalla scheda di valutazione delle qualifiche del ricorrente, in allegato al controricorso, la commissione giudicatrice ha ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse il requisito dell’esperienza di almeno sei anni nell’ambito del concorso, tenuto conto della natura delle funzioni descritte all’allegato I del bando di concorso. Pertanto, al fine di determinare se l’esperienza professionale del ricorrente fosse «nell’ambito del concorso», la commissione giudicatrice si è basata sui compiti del posto da ricoprire, come descritto nell’allegato I del bando di concorso. |
|
87 |
Orbene, sebbene, nell’ambito della prima fase, la commissione giudicatrice debba soltanto verificare se il candidato ha esperienza nell’ambito del concorso, a tal fine deve comparare le attività esercitate dal candidato, come illustrate nel modulo di candidatura, con le funzioni del posto da ricoprire. Tale modo di procedere è peraltro espressamente previsto al punto 1.3 delle DG concorsi, menzionate dal ricorrente, da cui risulta quanto segue: «L’esperienza professionale sarà presa in considerazione solo se è attinente alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso. (…) Si tenga presente che qualora il bando di concorso richieda un’esperienza professionale nell’ambito specificato dal concorso, i periodi dell’esperienza professionale maturata (…) saranno presi in considerazione solo se pertinenti a tale ambito. È importante che la natura delle funzioni esercitate sia descritta con quanti più particolari possibile nell’atto di candidatura, di modo che la commissione giudicatrice sia in grado di valutare la pertinenza dell’esperienza del candidato rispetto alla natura delle funzioni». |
|
88 |
Detto modo di procedere della commissione giudicatrice è parimenti conforme a consolidata giurisprudenza, secondo la quale le condizioni di ammissione devono essere interpretate alla luce delle finalità del concorso in questione, quali risultano dalla descrizione delle funzioni relative ai posti da ricoprire, cosicché la parte relativa alla natura delle funzioni e la parte relativa alle condizioni di ammissione del bando di concorso interessato devono essere congiuntamente considerate (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑146/99, EU:T:2000:194, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
|
89 |
Nel confrontare le attività esercitate dal ricorrente, descritte nella sezione «Esperienza professionale» del modulo di candidatura, con le funzioni del posto da ricoprire, come descritte nell’allegato I al bando di concorso, la commissione giudicatrice, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha verificato l’adeguatezza della sua esperienza con il posto da ricoprire. Tale valutazione rientra nella fase di selezione per titoli, che interviene in un secondo tempo. Come risulta dal punto 2 del bando di concorso, nell’ambito della seconda fase la commissione giudicatrice seleziona i candidati che hanno superato la prima fase, tenendo conto delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del loro modulo di candidatura, e dei criteri di selezione di cui all’allegato III del bando di concorso. È nell’ambito di questa seconda fase che, come indicato al punto 2 del bando di concorso, la commissione giudicatrice individua i «candidati il cui profilo corrisponde maggiormente alle funzioni da svolgere». |
|
90 |
Si deve constatare, inoltre, che il ricorrente si limita ad affermare che la commissione giudicatrice, nel contesto della fase di ammissione, ha tenuto conto delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, e quindi dei criteri di selezione di cui all’allegato III del bando di concorso, senza fornire elementi di prova in tal senso. |
|
91 |
Ne consegue che la prima censura del ricorrente si basa su un’erronea comprensione dell’oggetto della verifica da parte della commissione giudicatrice, che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha verificato, nell’ambito della prima fase, la pertinenza della sua esperienza professionale rispetto al posto da ricoprire, tenuto conto dei criteri di selezione di cui all’allegato III del bando di concorso, ma si è limitata a verificare se la sua esperienza rientrasse nell’ambito del concorso confrontando l’esperienza descritta nel suo modulo di candidatura con le funzioni descritte nell’allegato I al bando di concorso. |
|
92 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima censura dev’essere quindi respinta. |
Sulla seconda censura
|
93 |
Si deve preliminarmente ricordare che, secondo la decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016 e la scheda di valutazione delle qualifiche del ricorrente, in allegato al controricorso, la commissione giudicatrice non ha ritenuto che l’esperienza del richiedente, come descritta alla «voce 1» del modulo di candidatura, attenesse «direttamente all’“ambito del concorso”, ossia alla cooperazione allo sviluppo e la gestione degli aiuti ai paesi extra UE». |
|
94 |
Con la seconda censura il ricorrente contesta tale valutazione della commissione giudicatrice. In particolare, critica la diversa valutazione operata dalla commissione giudicatrice in relazione all’esperienza di cui alla «voce 1» e alla «voce 2» del suo modulo di candidatura. |
|
95 |
Si deve dunque verificare se la commissione giudicatrice abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che l’esperienza professionale del ricorrente di cui alla «voce 1» non fosse attinente all’ambito del concorso. |
|
96 |
A tale riguardo, si deve innanzitutto ricordare che la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso così come pubblicato. Infatti, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di condizioni richieste per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare, da un lato, se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura e, dall’altro, quali documenti giustificativi siano rilevanti per i lavori della commissione giudicatrice e debbano, conseguentemente, essere allegati agli atti di candidatura (v., in tal senso, ordinanza del 3 aprile 2001, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione, T‑95/00 e T‑96/00, EU:T:2001:114, punto 47, e del 13 settembre 2010, Spagna/Commissione, T‑156/07 e T‑232/07, non pubblicata, EU:T:2010:392, punto 87). |
|
97 |
Per quanto concerne, più specificamente, una condizione di ammissione al concorso relativa all’esperienza professionale, è stato dichiarato che la funzione del bando di concorso, volto a «informare gli interessati con la maggiore precisione possibile», non ostava a lasciare alla commissione giudicatrice la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale dichiarata da ciascun candidato corrisponda al livello richiesto dal bando di concorso (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punto 13, e del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, EU:T:2004:91, punto 37). |
|
98 |
La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da ricoprire. Pertanto, nell’ambito del suo controllo di legalità, il Tribunale deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere sia viziato da un errore manifesto (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1990, González Holguera/Parlamento, T‑115/89, EU:T:1990:84, punto 54, e del 30 giugno 2005, Eppe/Parlamento, T‑439/03, non pubblicata, EU:T:2005:266, punto 36). |
|
99 |
Nell’ambito di tale controllo, il giudice dell’Unione deve tener conto del fatto che, in linea di principio, e per consolidata giurisprudenza, spetta al candidato ad un concorso fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e tutti i documenti da lui ritenuti utili ai fini dell’esame della propria candidatura per consentire alla commissione giudicatrice di verificare se egli soddisfi i requisiti posti dal bando di concorso, e ciò a fortiori se vi sia stato espressamente e formalmente invitato (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1989, Belardinelli e a./Corte di giustizia, 225/87, EU:C:1989:309, punto 24, e del 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, EU:T:1990:36, punti 31 e 34). La commissione giudicatrice, quando si pronuncia sull’ammissione o sull’esclusione dei candidati al concorso, può pertanto limitare il proprio esame ai soli atti di candidatura e ai documenti che vi sono allegati (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2002, Martínez Alarcón/Commissione, T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, EU:T:2002:66, punto 76, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punti da 42 a 44). |
|
100 |
Nel contesto della presente controversia, si deve inoltre precisare che, considerato l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla commissione giudicatrice, l’accertamento di un errore manifesto commesso da quest’ultima nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata presuppone che gli elementi di prova, che spetta alla parte ricorrente fornire, siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 45, e ordinanza del 12 aprile 2016, Beiner/Commissione, F‑135/15, EU:F:2016:77, punto 38). |
|
101 |
Come risulta dai punti 87 e 88 della presente sentenza, le condizioni di ammissione devono essere interpretate alla luce delle finalità del concorso in questione, quali risultano dalla descrizione delle funzioni relative ai posti da ricoprire, di modo che la sezione relativa alla natura delle funzioni e quella concernente le condizioni di ammissione del bando di concorso devono essere esaminate congiuntamente. |
|
102 |
Nel caso di specie, l’allegato I al bando di concorso, che descrive le funzioni del posto da ricoprire, afferma che gli amministratori dovranno svolgere mansioni nel settore della cooperazione allo sviluppo quali, in particolare, «contribuire all’analisi di questioni e politiche in materia di sviluppo, all’elaborazione di politiche di sviluppo nazionali e regionali (…) e al dialogo politico con i partner pertinenti e le parti interessate», «partecipare all’individuazione e alla formulazione di progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo», «partecipare alla gestione operativa di progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo, compresi la redazione di capitolati d’oneri, l’organizzazione di gare di appalto, l’aggiudicazione dei contratti e il controllo della loro attuazione», «partecipare alla gestione operativa di programmi di sostegno al bilancio per la cooperazione allo sviluppo», «controllare e valutare programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo» e «assicurare il collegamento con tutti i soggetti interessati, quali le controparti governative, le organizzazioni internazionali e regionali, gli Stati membri e la società civile, nel campo della cooperazione allo sviluppo». |
|
103 |
Alla «voce 1» del modulo di candidatura del ricorrente, contenente la sua esperienza professionale per il periodo dal 1o ottobre 2012 all’8 maggio 2015, il tipo di esperienza è stato definito come «pubbliche relazioni» e le attività effettuate dal ricorrente sono così descritte: «Collaborazione con i rappresentanti elettivi e non elettivi, le autorità parlamentari, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali e i membri della società civile in attività di sensibilizzazione parlamentare che sostengono la preparazione e l’attuazione delle politiche. Elaborazione, concezione e gestione delle proposte di progetti, diffusione di materiale di sensibilizzazione parlamentare (newsletter in due lingue, manuali, rapporti informativi) e assistenza alle iniziative parlamentari (audizioni, tavole rotonde, emendamenti, domande, discorsi, lettere, editoriali di opinione)». |
|
104 |
Sotto il titolo «Tipo o settore di attività» della «voce 1», si precisa che questa riguarda «pubbliche relazioni e servizi di consulenza in campagne di sensibilizzazione su questioni di popolazione e sviluppo». |
|
105 |
Pertanto, il settore di attività indicato alla «voce 1» fa riferimento a questioni relative a popolazione e sviluppo, che pacificamente riguardano l’ambito del concorso, il quale verte sulla cooperazione allo sviluppo e sulla gestione degli aiuti ai paesi extra UE. |
|
106 |
Allo stesso tempo, come sottolineato dalla Commissione, le funzioni di cui alla «voce 1» erano attività di consulenza per il sostegno alle «attività di sensibilizzazione parlamentare». Inoltre, le rubriche «Tipo di esperienza» e «Tipo o settore di attività», sulla base delle quali la descrizione delle funzioni deve essere letto, fanno riferimento a «pubbliche relazioni», ossia ad attività di «pubbliche relazioni [e] consulenza in sensibilizzazione (advocacy)». |
|
107 |
In conformità ai principi richiamati ai punti 87 e 88 supra, tali compiti devono essere messi in relazione con le funzioni del posto da ricoprire, come descritte nell’allegato I al bando di concorso, consistenti, in particolare, nello sviluppare e nel garantire la gestione operativa nonché il monitoraggio e la valutazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno finanziario a detti programmi di cooperazione. |
|
108 |
Orbene, la commissione giudicatrice poteva intendere i compiti che il ricorrente ha esposto alla «voce 1» come non implicanti responsabilità nell’attuazione operativa di un programma di cooperazione o di sostegno finanziario. Di conseguenza, la commissione giudicatrice, che dispone di un ampio potere discrezionale in particolare per quanto riguarda il rapporto più o meno stretto che l’esperienza del candidato può presentare rispetto alle esigenze del posto da ricoprire, ha giustamente considerato che le funzioni descritte dal richiedente differivano dalle funzioni di cui all’allegato I al bando di concorso. |
|
109 |
Di conseguenza, la commissione giudicatrice non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel concludere che l’esperienza indicata alla «voce 1» non rientrava nell’ambito del concorso e delle sue finalità, quali risultano dalla descrizione delle funzioni inerenti al posto da ricoprire. |
|
110 |
Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente può rimettere in discussione tale conclusione. Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi ad un’asserita incoerenza nella valutazione della «voce 1» e della «voce 2» del suo modulo di candidatura, si deve innanzitutto rilevare che lo stesso ricorrente riconosce che le attività descritte alla «voce 1» e alla «voce 2» non sono formulate allo stesso modo. Esso sostiene poi che le attività di cui alla «voce 1» e alla «voce 2» sono state effettuate a favore di un unico ente, vale a dire l’EPF, circostanza, quest’ultima, che non risulta in alcun modo dal modulo di candidatura. Nella memoria di replica, il ricorrente sostiene che tutte le sue attività descritte alla «voce 1» e alla «voce 2» riguardavano le politiche di cooperazione allo sviluppo e la gestione degli aiuti ai paesi situati al di fuori dell’Unione, senza però corroborare tale asserzione con elementi di prova. Inoltre, egli sostiene, ancora una volta senza dimostrarlo, che tutte le sue funzioni, quali descritte alla «voce 1» e alla «voce 2», avrebbero compreso attività tematiche nei paesi in via di sviluppo partner dell’Unione e pubblicazioni nel campo della cooperazione allo sviluppo, in particolare relativamente alle questioni in materia di popolazione. |
|
111 |
Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe erroneamente tenuto conto del suo status di lavoratore autonomo nello svolgimento delle attività di cui alla «voce 1» del modulo di candidatura, occorre rilevare che non risulta da alcuna decisione della commissione di ricorso, e neppure dalla decisione di rigetto del reclamo del 10 giugno 2016, che le attività descritte alla «voce 1» non rientravano nell’ambito del concorso a motivo del fatto che il ricorrente le aveva esercitate in qualità di consulente indipendente, e non come lavoratore dipendente. |
|
112 |
Per quanto concerne l’argomento del ricorrente relativo alle informazioni contenute nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, si deve ricordare che, nella fase di verifica delle condizioni di ammissione al concorso, la commissione giudicatrice non era tenuta a prendere in considerazione gli elementi informativi contenuti in tale sezione (v., in tal senso, ordinanza del 12 aprile 2016, Beiner/Commissione, F‑135/15, EU:F:2016:77, punto 47). Infatti, come già affermato, risulta dal punto 2 della rubrica «Modalità di selezione» del bando di concorso che la selezione per titoli sulla base delle informazioni fornite dai candidati nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura interveniva in un secondo momento «esclusivamente per i candidati ammissibili». Si deve peraltro notare che, su tale punto, il ricorrente si contraddice, poiché sostiene, nell’ambito della prima censura del terzo motivo, che, durante la prima fase di ammissione, la commissione giudicatrice non avrebbe potuto prendere in considerazione le informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del suo modulo di candidatura. |
|
113 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda censura e, quindi, l’intero secondo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione. |
Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento
|
114 |
Il ricorrente sostiene che l’errata interpretazione del bando di concorso da parte della commissione giudicatrice e la conseguente decisione della commissione giudicatrice del 5 novembre 2015 creano una violazione della parità di trattamento tra i candidati e, più in particolare, tra il ricorrente, la cui esperienza professionale non è stata esaminata alla luce delle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, e i candidati la cui esperienza e i cui altri titoli sono stati oggetto di esame comparativo. |
|
115 |
Il ricorrente sostiene che non solo è stata esaminata la pertinenza dei titoli e delle qualifiche degli altri candidati, il che non è avvenuto nel suo caso, ma anche che il totale dei punti che avrebbero potuto essergli attribuiti, se fosse stata esaminata la pertinenza di tutti i titoli e di tutte le qualifiche, sarebbe stato pari o superiore al totale dei punti attribuiti agli altri candidati. |
|
116 |
Tale disparità di trattamento non sarebbe giustificata. Avendolo illegittimamente escluso dal concorso anche prima della selezione per titoli fondata sulle informazioni fornite nella sezione «valutazione dei talenti» del modulo di candidatura, contrariamente agli altri candidati, la commissione giudicatrice avrebbe creato una «discriminazione irregolare» rispetto al ricorrente in base alla verifica, anch’essa irregolare, delle condizioni di ammissione, oltre ad incorrere in un errore di valutazione e nella violazione di norme e procedure applicabili in materia di selezione per titoli. |
|
117 |
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. |
|
118 |
Secondo la giurisprudenza, il principio di parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 63, e del 17 luglio 2008, Campoli/Commissione, C‑71/07 P, EU:C:2008:424, punto 50). |
|
119 |
Nelle materie che rientrano nell’esercizio di un potere discrezionale, tale principio è violato qualora l’istituzione interessata proceda ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata in rapporto all’obiettivo della normativa (v., in tal senso, sentenze dell’8 gennaio 2003, Hirsch/BCE, T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01, EU:T:2003:3, punto 51; 8 novembre 2006, Chetcuti/Commissione, T‑357/04, EU:T:2006:339, punto 54, e del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, EU:T:2006:366, punti da 95 a 97). |
|
120 |
Nel caso di specie, come già rilevato, il bando di concorso ha operato una distinzione tra la fase di controllo delle condizioni di ammissione e la fase di selezione per titoli, intervenendo tale ultima fase solo per i candidati selezionati in esito alla fase precedente. |
|
121 |
Dalle considerazioni esposte ai punti da 43 a 72 supra, relative al terzo motivo, vertente sull’illegittimità del bando di concorso, risulta che la distinzione operata dal bando di concorso non è illegittima. |
|
122 |
Risulta altresì dalle considerazioni di cui ai punti da 73 a 113 supra che, in ossequio al bando di concorso e senza commettere errori manifesti di valutazione, la commissione giudicatrice ha escluso la candidatura del ricorrente al termine della fase di ammissione. |
|
123 |
Il ricorrente non può quindi confrontare la propria situazione con quella dei candidati idonei, la cui candidatura è stata esaminata nell’ambito della seconda fase della selezione per titoli e che, pertanto, non si trovavano nella stessa situazione. |
|
124 |
Di conseguenza, il quarto motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, dev’essere respinto. |
|
125 |
Dall’insieme delle precedenti considerazioni discende che il ricorso deve essere respinto. |
Sulle spese
|
126 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
|
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
|
|
|
Kanninen Schwarcz Iliopoulos Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 settembre 2018. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.