Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 ottobre 2017 –
PM / ECHA
(causa T‑656/16)
«REACH – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle PMI – Determinazione delle dimensioni dell’impresa – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione dell’impresa – Richiesta di elementi di prova che dimostrano lo status di PMI – Decisione che impone un onere amministrativo»
1. |
Ravvicinamento delle legislazioni–Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche–Regolamento REACH–Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)–Riduzione tariffaria concessa alle piccole e medie imprese–Determinazione delle dimensioni di un’impresa–Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione dell’impresa–Mancata dimostrazione da parte dell’impresa del suo status di piccola o media impresa–Conseguenze–Imposizione della tariffa applicabile alle grandi imprese–Contestazione dinanzi al giudice dell’Unione in base a documenti non presentati all’ECHA–Rigetto (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 74, § 3; regolamento della Commissione n. 340/2008, 11. considerando e art. 13, §§ 3 e 4) (v. punti 32‑37, 40) |
2. |
Ricorso di annullamento–Controllo di legittimità–Criteri–Presa in considerazione dei soli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione dell’atto controverso (Art. 263 TFUE) (v. punto 36) |
3. |
Procedimento giurisdizionale–Atto introduttivo del giudizio–Requisiti di forma–Motivi ed argomenti non esposti in maniera sufficientemente chiara e precisa–Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 42) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2016) 3198 dell’ECHA, del 12 luglio 2016, in cui si dichiara che la ricorrente non ha fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e in cui le viene imposto un onere amministrativo.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PM sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |