Causa T‑654/16

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina – Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] – Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Mutamento permanente di circostanze – Campionamento – Esame individuale – Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2018

  1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Obiettivo – Verifica della necessità di mantenere determinate misure antidumping – Presupposti per la soppressione della misura – Mutamento di circostanze significativo e duraturo – Onere della prova – Applicabilità ai produttori-esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta iniziale

    (Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009, come modificato dal regolamento n. 37/2014, art. 11, § 3, e n. 917/2011, considerando 92 e 93; regolamento della Commissione n. 258/2011, considerando 66 e 77)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Conseguenze – Mancata considerazione delle imprese che omettono di collaborare nell’ambito del campione – Violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, come modificato dal regolamento n. 37/2014, art. 18, § 1)

  3. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

  4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Distinzione rispetto al procedimento d’inchiesta iniziale – Valutazione della necessità di avviare un’inchiesta di riesame – Possibilità, per un’impresa che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, di sollecitare un esame individuale – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, come modificato dal regolamento n. 37/2014, artt. 11, §§ 3 e 5, e 17, § 3)

  5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping – Ricorso al campionamento nell’inchiesta iniziale – Possibilità per un nuovo produttore-esportatore di chiedere un tasso di dazio antidumping individuale – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, come modificato dal regolamento n. 37/2014, artt. 9, § 6, e 11, § 4)

  6. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84)

  1.  Dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento n. 37/2014, si evince che l’obiettivo del riesame intermedio parziale delle misure antidumping consiste nel verificare la necessità di mantenere in vigore tali misure e che, a questo proposito, quando la domanda di riesame di un esportatore è limitata al dumping, le istituzioni devono valutare in un primo tempo la necessità di mantenere in vigore la misura esistente e, su tale base, accertare l’esistenza di un mutamento di circostanze relative al dumping che non sia solo significativo, ma anche duraturo. Ne consegue che la domanda di riesame intermedio parziale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, suddetto, limitata al dumping e presentata da un produttore-esportatore, deve fornire mezzi di prova del fatto che gli elementi che erano alla base del calcolo del margine di dumping utilizzato per determinare il dazio antidumping applicabile al produttore-esportatore che ha presentato detta domanda sono mutati in modo significativo e duraturo.

    Al riguardo, per quanto attiene ai produttori-esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento n. 917/2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, e ai quali è stato imposto un dazio antidumping calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore esportatore che ha collaborato, in conformità ai considerando 66 e 77 del regolamento n. 258/2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina, e ai considerando 92 e 93 del regolamento n. 917/2011, qualsiasi produttore esportatore che rientri in tale categoria deve dimostrare che le circostanze poste alla base di quest’ultima determinazione sono mutate in modo significativo e duraturo. Essendo tale calcolo basato sui dati relativi al campione, tale produttore-esportatore può assolvere l’onere della prova che gli incombe in materia, dimostrando alternativamente o che gli elementi che erano alla base del calcolo del margine di dumping utilizzato per la determinazione delle aliquote del dazio antidumping applicabili alle società incluse nel campione erano mutati in modo significativo e duraturo, o che tali mutamenti avevano interessato tutti i produttori-esportatori del paese esportatore.

    (v. punti 25, 27, 29, 30)

  2.  Il rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

    Al riguardo, il produttore-esportatore che non ha collaborato a un’inchiesta che abbia condotto all’adozione di misure antidumping non è in alcun modo nella stessa situazione dei produttori esportatori che vi hanno partecipato per quanto riguarda i calcoli relativi al margine di dumping, avendo il legislatore previsto, all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento n. 37/2014, che l’aliquota del dazio antidumping, per i produttori esportatori che non collaboravano, era elaborato sulla base dei dati disponibili, con la conseguenza che questi ultimi potevano essere meno favorevoli di quanto sarebbero stati se essi avessero collaborato. Del pari, tale produttore-esportatore non può dimostrare l’esistenza di una discriminazione nei suoi confronti sulla base di una presunta discriminazione dei produttori-esportatori che hanno collaborato, ma che non sono stati inseriti nel campione, rispetto a coloro che vi sono stati inseriti. Non avendo partecipato all’inchiesta iniziale, il produttore-esportatore non ha chiesto di essere incluso nel campione. Dato che il suo argomento non lo riguarda specificamente, l’eventuale fondatezza dello stesso non può comportare l’annullamento della misura nella parte in cui lo riguarda. Esso non ha pertanto alcun interesse a sollevarlo.

    (v. punti 34, 35)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 36)

  4.  Nel contesto dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento n. 37/2014, alcune disposizioni che disciplinano l’inchiesta iniziale non sono applicabili al procedimento di riesame, considerato l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema creato dal regolamento n. 1225/2009. Al riguardo, l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009, che prevederebbe l’esame individuale anche nell’ambito della valutazione di una domanda di riesame intermedio parziale presentata da un produttore-esportatore che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, sarebbe in contrasto con la finalità del procedimento di riesame intermedio. Infatti, un siffatto approccio non consentirebbe di valutare se gli elementi che erano alla base del calcolo del margine di dumping impiegato per determinare il dazio antidumping applicabile al suddetto produttore-esportatore sono mutati in modo significativo e duraturo. I dati ottenuti dall’analisi delle informazioni relative ai produttori-esportatori inclusi nel campione sarebbero, quindi, confrontati con i dati specifici del produttore-esportatore in questione.

    Pertanto, nell’ambito della valutazione della necessità di avviare un’inchiesta di riesame intermedio sulla base di asserite ipotesi di mutamento di circostanze avanzate da un produttore-esportatore, il ricorso all’esame individuale non è pertinente. Se così non fosse, detto produttore-esportatore potrebbe eludere gli obblighi in materia di onere della prova che, in ragione del suo status di impresa che non ha collaborato dell’inchiesta iniziale, gravano su di esso nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009.

    (v. punti 39‑41)

  5.  In caso di ricorso al campionamento nell’ambito dell’inchiesta iniziale, che è sfociata nell’imposizione di un dazio antidumping, dall’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento n. 37/2014, risulta che un nuovo produttore-esportatore non può chiedere un riesame conformemente ai commi precedenti dello stesso paragrafo. Ciò al fine di evitare che tali produttori-esportatori siano messi in una situazione più favorevole rispetto ai produttori-esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, ma che non sono stati campionati e ai quali, quindi, sono stati imposti dazi antidumping calcolati conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento n. 1225/2009. Orbene, non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso consentire l’applicazione a un produttore esportatore che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, al termine di un procedimento di riesame, di un dazio antidumping individuale, se l’ha escluso per i nuovi produttori-esportatori.

    (v. punto 46)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)