SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 settembre 2018 ( *1 )

«Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica dalla Cina – Articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuto articolo 11, paragrafi 3 e 5, e articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036] – Rigetto di una domanda di riesame intermedio parziale, limitato al dumping, del dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 – Mutamento permanente di circostanze – Campionamento – Esame individuale – Omessa collaborazione all’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure definitive»

Nella causa T‑654/16,

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, con sede in Foshan City (Cina), rappresentata da B. Spinoit e D. Philippe, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky e A. Demeneix, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 4259 della Commissione, dell’11 luglio 2016, che respinge una domanda di riesame intermedio parziale, limitato agli aspetti di dumping, in relazione alle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz (relatore) e C. Iliopoulos, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

La ricorrente, la Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd, con sede in Foshan (Cina), produce piastrelle di ceramica.

2

Il 12 settembre 2011 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU 2011, L 238, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»). Le aliquote di dazio antidumping sono state calcolate sulla base dei margini di dumping stabiliti dall’inchiesta, essendo questi ultimi inferiori ai margini di pregiudizio.

3

Nel corso dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle suddette misure definitive, la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento, a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51), come modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014 (GU 2014, L 18, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di base») [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)]. Ai produttori esportatori inclusi nel campione, che hanno beneficiato del trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base (divenuto articolo 9, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036), sono stati imposti dazi antidumping individuali. Ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ma che non sono stati inseriti nel campione, nonché a un produttore esportatore inserito nel campione, ma che non ha beneficiato del trattamento individuale, è stato imposto un dazio antidumping calcolato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base (divenuto articolo 9, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036), sulla base della media ponderata dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori inseriti nel campione, vale a dire pari al 30,6%. Richieste di esame individuale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base (divenuto articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036), sono state presentate da otto produttori esportatori che hanno collaborato. Si è deciso di procedere ad un esame individuale per uno solo dei suddetti produttori esportatori, non trattandosi di un esame indebitamente oneroso. Detto produttore esportatore era di gran lunga il più importante tra gli otto produttori esportatori che avevano richiesto un esame individuale. Tuttavia, in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, è risultato che detto produttore esportatore non aveva fornito alcune informazioni necessarie, di modo che le conclusioni relative a tale produttore esportatore sono state elaborate in base ai dati disponibili, in forza dell’articolo 18 del regolamento di base (divenuto articolo 18 del regolamento 2016/1036). A detto produttore esportatore e ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta è stato imposto un dazio antidumping calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire pari al 69,7%.

4

La ricorrente non ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato all’adozione del regolamento definitivo, cosicché il suo nome non figura all’allegato I del regolamento definitivo. Le sue importazioni del prodotto in esame sono quindi soggette a un dazio pari al 69,7%.

5

Con lettera del 7 settembre 2013, la ricorrente ha chiesto alla Commissione un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036). La richiesta era motivata, da un lato, dalla creazione, da parte della ricorrente, di un nuovo sistema di distribuzione attraverso un’impresa collegata e, dall’altro, dall’introduzione di un nuovo tipo di prodotto che non sarebbe esistito durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). La ricorrente ha indicato nella sua domanda di riesame di non aver partecipato all’inchiesta iniziale, poiché non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che essa vendeva nel periodo dell’inchiesta unicamente a una società commerciale cinese. Dato che essa faceva valere di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta, i servizi della Commissione hanno attirato l’attenzione della ricorrente sul fatto che, nel caso in cui tale affermazione fosse veritiera, lo strumento legale idoneo per beneficiare di un dazio pari al 30,6% consisteva nel richiedere il riconoscimento dello status di nuovo produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento definitivo. Tale disposizione prevede quanto segue:

«Qualora un produttore [cinese] fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della [Cina] nel corso del periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010), che non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale produttore il dazio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione, pari al 30,6%».

6

A seguito di una serie di scambi con la Commissione, la ricorrente ha chiesto, con lettera del 10 febbraio 2015, la sospensione del trattamento della sua domanda di riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base allo scopo di non ritardare la propria domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata nell’ambito del medesimo scambio.

7

Il 28 gennaio 2016, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riprendere il trattamento della sua domanda di riesame intermedio. Il 13 aprile 2016, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un documento di informazione generale, con lo scopo di riprendere i fatti e le considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva respingere tale domanda. Con decisione del 15 aprile 2016, la Commissione ha respinto la domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Essa ha ritenuto, in particolare, che l’inchiesta non era riuscita a stabilire che la ricorrente non aveva esportato nell’Unione il prodotto in esame originario della Cina durante il periodo dell’inchiesta né che la medesima non era collegata ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal regolamento definitivo. Tale decisione è stata contestata dalla ricorrente nella causa Foshan Lihua Ceramic/Commissione (T‑310/16). Il 22 aprile 2016, la ricorrente ha risposto al documento di informazione generale. Essa ha sostenuto, in particolare, che la valutazione della Commissione era viziata da un errore di diritto, poiché quest’ultima aveva rifiutato di avviare un’inchiesta di riesame intermedio, in ragione del fatto che la ricorrente non faceva parte del campione.

8

Con decisione dell’11 luglio 2016, la Commissione ha respinto la domanda di riesame intermedio della ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Al punto 8 di tale decisione la Commissione ha indicato quanto segue:

«Come spiegato al punto 8 del documento di informazione generale, la Commissione ha fatto ricorso al campionamento nell’inchiesta iniziale. Per questo motivo, essa ha esaminato la situazione di un numero limitato di produttori esportatori che sono stati selezionati per far parte del campione, nel quale la ricorrente non è stata inclusa. Poiché le misure ora in vigore si basano sull’esame delle società incluse nel campione, un argomento riguardante un mutamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base deve riferirsi alle medesime società incluse nel campione, o a mutamenti che interessano tutti i produttori esportatori nel paese in questione. Dato che il mutamento di circostanze addotto dalla ricorrente riguarda esclusivamente la situazione specifica di quest’ultima e non quella delle società incluse nel campione né quella di tutti i produttori esportatori in [Cina], tale mutamento non è pertinente nell’ambito di una domanda basata sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L’inchiesta iniziale, infatti, non ha determinato un margine di dumping individuale per la ricorrente, poiché quest’ultima non ha richiesto il trattamento individuale. La ricorrente non può invocare l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per ottenere ora un margine di dumping individuale. Altrimenti, si priverebbe la possibilità del campionamento di ogni utilità. Se il suo margine di dumping individuale è inferiore alla misura a cui sono soggette le sue esportazioni sulla base del campione, i suoi importatori possono richiedere restituzioni sulla base dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 8, del regolamento 2016/1036). Pertanto, la domanda della ricorrente (…) è respinta».

Procedimento e conclusioni delle parti

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10

Il 7 dicembre 2016, nella replica relativa alla causa Foshan Lihua Ceramic/Commissione (T‑310/16), essa ha chiesto la riunione di detta causa con la presente. Il 16 dicembre 2016 la Commissione si è opposta a tale riunione. Con decisione del 23 gennaio 2017 il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire le cause in questione.

11

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

12

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13

La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base (l’articolo 11, paragrafo 5, divenuto intanto l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento 2016/1036), e dell’articolo 6.10.2 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT) (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«accordo antidumping»), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3). A sostegno di tale motivo, la ricorrente deduce, in sostanza, sette argomenti.

14

In primo luogo, la ricorrente ritiene, in sostanza, che non risulta dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base che la domanda di riesame intermedio di un produttore esportatore non incluso nel campione debba essere basata sulla prova di un mutamento di circostanze che interessa tutti i produttori esportatori. Dimostrare un siffatto mutamento di circostanze sarebbe, peraltro, quasi sempre impossibile.

15

In secondo luogo, la ricorrente ritiene di aver subito una discriminazione in quanto i produttori esportatori inseriti nel campione non sarebbero tenuti a fornire una prova simile. A tale proposito, la ricorrente contesta che i produttori esportatori inseriti nel campione e quelli che non vi sono stati inseriti si trovano in una situazione diversa. La distinzione tra questi due gruppi di produttori esportatori non sarebbe dovuta ad alcuna differenza tra loro derivante dalla rispettiva «specificità, particolarità o natura», ma nascerebbe unicamente dall’applicazione dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nel fissare i criteri di campionamento.

16

In terzo luogo, emergerebbe dal punto 189 della sentenza del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio (T‑276/13, EU:T:2016:340), che l’esame individuale di un produttore esportatore deve essere concesso salvo quando il numero di esportatori o produttori sia così elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorità e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Orbene, benché la Commissione non abbia accordato alla ricorrente il beneficio dell’esame individuale, essa non sosterrebbe che la domanda di riesame della ricorrente del settembre 2013 impediva la tempestiva conclusione dell’inchiesta di riesame. Pertanto, la Commissione avrebbe violato l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, nonché l’articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping. Inoltre, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, il regolamento di base non prevedrebbe alcuna limitazione nel tempo per richiedere un esame individuale.

17

In quarto luogo, deriverebbe dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base che l’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento si applica anche alle procedure di riesame intermedio. Pertanto, sarebbe errato un ragionamento che individui il fondamento del rifiuto di avviare un’inchiesta di riesame nell’effetto utile del campionamento.

18

In quinto luogo, il gruppo speciale istituito nell’ambito dell’OMC avrebbe deciso nella sua relazione intitolata «Stati Uniti – Misure antidumping su determinati gamberetti originari del Vietnam» e adottata l’11 luglio 2011 (WT/DS404/R, paragrafo 7.181), con riferimento ad un riesame intermedio, che l’applicazione della prima frase dell’articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping scattava unicamente qualora gli esportatori o produttori non selezionati fornissero risposte dette volontarie. Orbene, la domanda di riesame intermedio della ricorrente dovrebbe essere considerata una risposta volontaria, ai sensi di tale disposizione.

19

In sesto luogo, la ricorrente sostiene, nella replica, che, a seguito della sua domanda e della sua dimostrazione di un mutamento di circostanze individuale e specifico, la Commissione sarebbe stata perlomeno tenuta a trattarla come esportatore che ha ormai collaborato e ad applicarle, conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, il dazio antidumping calcolato sulla base di una media ponderata dei margini di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione.

20

In settimo luogo, la ricorrente avrebbe già fatto valere i propri argomenti concernenti l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base nella sua risposta al documento di informazione generale, ma la Commissione non avrebbe riposto nella decisione impugnata, così violando il diritto ad un processo equo della ricorrente e i suoi diritti della difesa. Inoltre, negandole sia il trattamento riservato a un nuovo esportatore sia il riesame intermedio, la Commissione avrebbe posto la ricorrente nell’impossibilità di vedersi applicare le norme in vigore in modo corretto.

21

La Commissione confuta gli argomenti della ricorrente.

22

A tal proposito, si deve ricordare che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, la necessità di mantenere in vigore le misure può essere esaminata, in particolare, in seguito a una domanda di un esportatore, di un importatore o dei produttori dell’Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di un riesame intermedio. Nel caso di specie la domanda è stata presentata dalla ricorrente nella sua qualità di produttore esportatore. Inoltre, è pacifico tra le parti che detta domanda riguardava unicamente il dumping.

23

Dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base risulta essenzialmente che, quando la domanda è presentata da un esportatore e riguarda unicamente il dumping, la necessità del riesame intermedio presuppone che detta domanda contenga sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping.

24

Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne il trattamento di una domanda di riesame limitato al dumping, il Consiglio può, in forza di dette disposizioni, accertare la presenza di significativi mutamenti delle circostanze relative al dumping e, una volta riscontrato il carattere duraturo di tali mutamenti, può legittimamente concludere che sia necessario modificare il dazio antidumping di cui trattasi (v. sentenza del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

25

Dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento 2016/1036) si evince altresì che l’obiettivo del riesame intermedio consiste nel verificare la necessità di mantenere in vigore misure antidumping e che, a questo proposito, quando la domanda di riesame di un esportatore è limitata al dumping, le istituzioni devono valutare in un primo tempo la necessità di mantenere in vigore la misura esistente e, su tale base, accertare l’esistenza di un mutamento di circostanze relative al dumping che non sia solo significativo, ma anche duraturo (sentenza del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punto 43).

26

La Corte ha precisato, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1984, L 201, pag. 1), secondo il quale un riesame aveva luogo su richiesta di una parte interessata, a condizione, in particolare, che quest’ultima presentasse elementi di prova di un mutamento delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, che la procedura di riesame operava qualora si registrasse una variazione nei dati accertati ed assunti come base per il regolamento che ha istituito i dazi antidumping (sentenza del 24 febbraio 1987, Continentale Produkten Gesellschaft Erhardt-Renken/Commissione, 312/84, EU:C:1987:94, punto 11). È con riferimento a tale giurisprudenza che il Tribunale ha dichiarato, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) (divenuto articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base), che la procedura di riesame aveva come finalità di adattare i dazi imposti alla variazione degli elementi che erano alla loro origine e presupponeva quindi la modifica di questi elementi (sentenza del 29 giugno 2000, Medici Grimm/Consiglio, T‑7/99, EU:T:2000:175, punto 82).

27

Ne consegue che la domanda di riesame intermedio di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitata al dumping e presentata da un produttore esportatore, deve fornire mezzi di prova del fatto che gli elementi che erano alla base del calcolo del margine di dumping utilizzato per determinare il dazio antidumping applicabile al produttore esportatore che ha presentato detta domanda sono mutati in modo significativo e duraturo.

28

Nel caso di specie, poiché la ricorrente non ha partecipato all’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo, si ritiene, sia ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036), sia ai sensi del punto 6 dell’avviso di apertura di tale procedimento iniziale (GU 2010, C 160, pag. 20), che essa non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni relative ai produttori esportatori che non hanno collaborato erano basate, conformemente alle medesime disposizioni, sui dati disponibili, con la conseguenza che esse potevano essere meno favorevoli di quanto sarebbero state se essi avessero collaborato.

29

In concreto, si evince dai considerando 66 e 77 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della [Cina] (GU 2011, L 70, pag. 5), e dai considerando 92 e 93 del regolamento definitivo che ai produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, come la ricorrente, è stato imposto un dazio antidumping calcolato utilizzando il margine di dumping più elevato accertato per un prodotto rappresentativo di un produttore esportatore che ha collaborato, vale a dire pari al 69,7%.

30

Ne consegue che qualsiasi produttore esportatore che rientri in tale categoria deve dimostrare che le circostanze poste alla base di quest’ultima determinazione sono mutate in modo significativo e duraturo. Essendo tale calcolo basato sui dati relativi al campione, la ricorrente può assolvere l’onere della prova che le incombe in materia, come sostiene a giusto titolo la Commissione, dimostrando alternativamente o che gli elementi che erano alla base del calcolo del margine di dumping utilizzato per la determinazione delle aliquote del dazio antidumping applicabili alle società incluse nel campione erano mutati in modo significativo e duraturo, o che tali mutamenti avevano interessato tutti i produttori esportatori del paese esportatore.

31

La ricorrente, poiché ha fatto valere nella sua domanda di riesame intermedio limitato al dumping unicamente la creazione di un nuovo sistema di distribuzione attraverso un’impresa collegata e l’introduzione di un nuovo tipo di prodotto che non sarebbe esistito durante il periodo dell’inchiesta, ha fornito solamente informazioni riguardanti la propria situazione; circostanza che essa riconosce peraltro espressamente.

32

Ne consegue che la Commissione era legittimata a concludere che la ricorrente non aveva addotto gli elementi necessari per giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, e a respingere, di conseguenza, la sua domanda.

33

Tale conclusione non è rimessa in discussione dai vari argomenti dedotti dalla ricorrente.

34

In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla presunta discriminazione della ricorrente rispetto alle imprese incluse nel campione, da un lato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 13 dicembre 2007, Asda Stores, C‑372/06, EU:C:2007:787, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, la ricorrente, che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, non è in alcun modo nella stessa situazione dei produttori esportatori che vi hanno partecipato per quanto riguarda i calcoli relativi al margine di dumping, avendo il legislatore previsto, all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, che l’aliquota del dazio antidumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato era elaborato sulla base dei dati disponibili, con la conseguenza che questi ultimi potevano essere meno favorevoli di quanto sarebbero stati se essi avessero collaborato. Il metodo di calcolo di tale aliquota nel procedimento iniziale si riflette ovviamente sulle condizioni in base alle quali tale produttore esportatore può domandare un riesame intermedio parziale limitato al dumping, come già precisato ai precedenti punti da 22 a 32.

35

Peraltro, la ricorrente non può dimostrare l’esistenza di una discriminazione nei suoi confronti sulla base di una presunta discriminazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, ma che non sono stati inseriti nel campione, rispetto a coloro che vi sono stati inseriti. Non avendo partecipato all’inchiesta iniziale, la ricorrente non ha chiesto di essere inclusa nel campione. Dato che il suo argomento non riguarda specificamente, l’eventuale fondatezza dello stesso non può comportare l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente. Essa non ha pertanto alcun interesse a sollevarlo (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2017, JingAo Solar e a./Consiglio, T‑157/14, non pubblicata, EU:T:2017:127, punti da 64 a 72).

36

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base (si vedano i punti 16 e 17 supra), sotto un primo profilo, va ricordato che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

37

Sotto un secondo profilo, risulta dall’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, che «[l]e disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4». Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base non estende alle procedure di riesame tutte le disposizioni riguardanti le procedure e lo svolgimento delle inchieste applicabili nell’ambito dell’inchiesta iniziale. L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base subordina l’applicazione alle procedure di riesame di tali disposizioni alla pertinenza di queste ultime.

38

Sotto un terzo profilo, secondo una giurisprudenza costante, un procedimento di riesame è, in linea di principio, differente dal procedimento di inchiesta iniziale, che è disciplinato da disposizioni diverse del regolamento di base. La differenza obiettiva tra questi due tipi di procedimenti risiede nel fatto che le importazioni soggette alla procedura di riesame sono quelle che sono state già assoggettate a misure antidumping definitive e nei confronti delle quali sono stati raccolti, in linea di principio, elementi probatori sufficienti ad accertare che l’eliminazione di tali misure favorirebbe probabilmente la prosecuzione o la riapparizione del dumping e del danno. Per contro, qualora le importazioni vengano assoggettate ad un’inchiesta iniziale, l’oggetto di quest’ultima consiste precisamente nell’accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di qualsiasi asserito dumping [sentenza del 27 gennaio 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, C‑422/02 P, EU:C:2005:56, punti da 48 a 50; v. anche sentenza del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punti 5960 e giurisprudenza ivi citata].

39

In tali circostanze, la Corte ha già affermato che alcune di queste disposizioni che disciplinano l’inchiesta iniziale non erano applicabili al procedimento di riesame, considerato l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema creato dal regolamento di base (v. sentenza del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

40

Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che un’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che prevedrebbe l’esame individuale anche nell’ambito della valutazione di una domanda di riesame intermedio presentata da un produttore esportatore che non ha collaborato all’inchiesta iniziale sarebbe in contrasto con la finalità del procedimento di riesame intermedio descritta ai precedenti punti da 22 a 27. Infatti, un siffatto approccio non consentirebbe di valutare se gli elementi che erano alla base di calcolo del margine di dumping impiegato per determinare il dazio antidumping applicabile al suddetto produttore esportatore sono mutati in modo significativo e duraturo. I dati ottenuti dall’analisi delle informazioni relative ai produttori esportatori inclusi nel campione sarebbero, quindi, confrontati con i dati specifici del produttore esportatore in questione.

41

Pertanto, nell’ambito della valutazione della necessità di avviare un riesame intermedio sulla base delle due asserite ipotesi di mutamento di circostanze avanzate dalla ricorrente, il ricorso all’esame individuale non è pertinente. Se così non fosse, la ricorrente potrebbe eludere gli obblighi in materia di onere della prova che, in ragione del suo status di impresa che non ha collaborato nell’inchiesta iniziale, gravano su di essa nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

42

Ne consegue che l’impianto sistematico e gli obiettivi del sistema creato dal regolamento di base ostano a che la ricorrente si basi sull’articolo 11, paragrafo 5, e sull’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di chiedere un’aliquota di dazio antidumping individuale al termine della procedura da essa avviata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L’invocazione, da parte della ricorrente, dell’articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping a sostegno dei suoi argomenti non può essere accolta, in quanto quest’ultima disposizione è stata recepita, salvo la seconda frase della stessa secondo cui «[l]e risposte volontarie non sono scoraggiate», dall’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, senza che la ricorrente sostenga che tale recepimento è erroneo.

43

Queste conclusioni sono confortate, anzitutto, dal tenore letterale e dall’impianto dell’articolo 17 del regolamento di base, in particolare del suo paragrafo 3, secondo cui l’esame individuale previsto da tale disposizione si applica solo nel caso di esami in cui la Commissione ha fatto ricorso alla tecnica del campionamento. Infatti, esso prevede che, «[q]ualora l’esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale». Orbene, l’esame di una domanda di riesame intermedio si distingue dall’esame che ha portato all’istituzione di misure antidumping definitive (v. punto 38 supra) e non ne costituisce la continuazione, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente in sede di udienza. La natura distinta di questi due esami è ulteriormente confermata dalla loro articolazione quale risulta dal regolamento di base. Infatti, in primo luogo, un riesame intermedio può essere richiesto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di base, da un produttore esportatore solo a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive; in secondo luogo, il periodo dell’inchiesta per il riesame intermedio è successivo a quello dell’inchiesta iniziale (sentenze del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punto 72; del 13 settembre 2013, Cixi Jiangnan Chemical Fiber e a./Consiglio, T‑537/08, non pubblicata, EU:T:2013:428, punto 71, e conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2015:628, paragrafo 29) e, in terzo luogo, l’inchiesta di riesame intermedio può essere limitata, in particolare al dumping o al pregiudizio, mentre l’inchiesta iniziale deve essere completa.

44

Nel caso di specie, nell’ambito del trattamento della domanda di riesame intermedio della ricorrente, la Commissione non ha proceduto a un campionamento, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base (divenuto articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036). Essa ha trattato tale domanda direttamente, sulla base delle informazioni ivi contenute. L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base non era dunque d’applicazione nell’ambito di tale procedura.

45

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essa non può chiedere in qualsiasi momento l’esame individuale, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di indurre la Commissione a rivedere l’aliquota del dazio antidumping applicabile alle sue importazioni. I dazi antidumping possono essere modificati solo in applicazione degli articoli 11 e 12 del regolamento di base (articolo 12 divenuto articolo 12 del regolamento 2016/1036). La domanda della ricorrente è stata presentata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ed è stato già statuito ai precedenti punti 41 e 42, che l’applicazione dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento non era, nel caso di specie, pertinente in tale contesto.

46

Infine, in caso di ricorso al campionamento nell’ambito dell’inchiesta iniziale, emerge dall’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento 2016/1036) che un nuovo produttore esportatore non può chiedere un riesame conformemente ai commi precedenti dello stesso paragrafo. Ciò al fine di evitare che tali produttori esportatori siano messi in una situazione più favorevole rispetto ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, ma che non sono stati campionati e ai quali, quindi, sono stati imposti dazi antidumping calcolati conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Orbene, non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso consentire l’applicazione a un produttore esportatore che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, al termine di un procedimento di riesame, di un dazio antidumping individuale, se l’ha escluso per i nuovi produttori esportatori.

47

In terzo luogo, è soltanto in sede di replica che la ricorrente ha sollevato l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe almeno potuto trattarla, da quel momento in poi, come produttore esportatore che collabora e dunque concederle per tale ragione il beneficio dell’aliquota del dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, ai produttori esportatori che hanno collaborato. Interrogata in proposito all’udienza, la ricorrente ha ammesso che si trattava di un motivo nuovo, vertente sulla violazione di quest’ultima disposizione, senza dedurre nessun argomento secondo cui tale motivo sarebbe basato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o dovrebbe essere inteso come l’ampliamento di un argomento sollevato nel ricorso. Di conseguenza, esso è irricevibile ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale.

48

In quarto luogo, quanto agli argomenti vertenti sull’interpretazione dell’articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping, nella relazione del gruppo speciale istituito nell’ambito dell’OMC intitolata «Stati Uniti – Misure antidumping su determinati gamberetti originari del Vietnam» e adottata l’11 luglio 2011 (WT/DS404/R, paragrafo 7.181), è sufficiente rilevare che non deriva né dal passaggio della relazione citata dalla ricorrente, né da alcun altro passaggio di detta relazione sull’interpretazione di tale articolo che le autorità incaricate delle inchieste antidumping, come la Commissione, sarebbero tenute ad avviare un procedimento di riesame intermedio, come quello previsto nel diritto dell’Unione all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, fondandosi sulle informazioni relative unicamente al presunto mutamento di circostanze concernente un produttore esportatore che non ha collaborato all’inchiesta iniziale, nella quale è stata impiegata la tecnica del campionamento. Dai medesimi passaggi non deriva neppure che, in una situazione come quella di specie, un siffatto produttore esportatore possa invocare l’articolo 6.10.2 dell’accordo antidumping nell’ambito della sua domanda di riesame intermedio, basata su informazioni che riguardano unicamente il medesimo produttore esportatore.

49

In quinto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver risposto, nella decisione impugnata, agli argomenti da essa dedotti vertenti sull’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, com’è stato appena statuito, tale disposizione non ha, nella fattispecie, alcuna incidenza sull’interpretazione e sull’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, come precisato ai precedenti punti da 22 a 32. Esimendosi dal rispondere esplicitamente agli argomenti vertenti su una disposizione non applicabile al caso di specie, la Commissione non ha potuto violare i diritti a un processo equo e i diritti della difesa.

50

Di conseguenza, l’unico motivo di ricorso dev’essere respinto.

Sulle spese

51

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

52

La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd è condannata alle spese.

 

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2018.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.