Sentenza del Tribunale (giudice unico) del 13 dicembre 2018 –
Kakol / Commissione
(Cause T‑641/16 RENV e T‑137/17)
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale – Non ammissione di un candidato a partecipare alle prove del centro di valutazione – Mancato riconoscimento di titoli o di diplomi – Ammissione a un concorso anteriore – Requisiti di concorsi analoghi – Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo – Autorità di cosa giudicata – Inosservanza del previo procedimento amministrativo – Atto che reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto – Competenza dell’autore dell’atto – Domanda risarcitoria»
|
1. |
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Motivi che non figurano nel reclamo – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91, § 2) (v. punti 64‑68, 71) |
|
2. |
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo (Artt. 264 e 266 TFUE) (v. punti 74‑77) |
|
3. |
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricevibilità nonostante la mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Presupposto – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 80, 81) |
|
4. |
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore – Decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso previo riesame della situazione del candidato (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punti 83, 92) |
|
5. |
Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di statuire sulle conclusioni dirette contro la decisione di rigetto del reclamo – Conclusioni prive di contenuto autonomo o decisione meramente confermativa – Insussistenza (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91) (v. punto 84) |
|
6. |
Procedimento giurisdizionale – Spese – Accollo – Presa in considerazione delle esigenze di equità (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 1) (v. punti 102, 103, 106, 109) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del 14 febbraio 2014, comunicata il 2 maggio 2016, e della decisione del 25 novembre 2016 di non ammettere la ricorrente alle prove del centro di valutazione del concorso AD/177/10, organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in quanto la stessa non soddisfaceva i requisiti specifici relativi ai titoli o diplomi richiesti nel bando di concorso, e di respingere il suo reclamo contro tale rifiuto di ammissione e, dall’altro, la condanna della Commissione a corrisponderle un importo pari a EUR 5000, a titolo di risarcimento del danno morale che essa asserisce di aver subìto a causa del carattere vessatorio del trattamento della sua candidatura.
Dispositivo
|
1) |
Le cause T‑641/16 RENV e T‑137/17 sono riunite ai fini della sentenza. |
|
2) |
Nella causa T‑641/16 RENV, non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento e, per il resto, il ricorso è respinto. |
|
3) |
Nella causa T‑137/17, il ricorso è respinto. |
|
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti alle cause T‑641/16 RENV e T‑137/17 nonché alle cause F‑48/14 e T‑152/15 P. |