Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 settembre 2018 – HD / Parlamento

(Causa T‑604/16)

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Indennità scolastica – Assegno per figlio a carico – Presupposti per la concessione – Detrazione di un assegno di uguale natura percepito da altra fonte – Ripetizione dell’indebito – Decisione di porre fine ai diritti a determinate indennità – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione»

1. 

Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Trattamento dei dati personali – Obbligo di informazione in caso di dati che non sono stati raccolti presso la persona interessata – Violazione – Incidenza sulla legittimità di atti adottati sulla base dei dati in questione – Insussistenza

(Art. 340 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 12, § 1, e 32)

(v. punti 70‑73)

2. 

Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Poteri e funzioni dell’ordinatore – Potere di chiedere informazioni presso le autorità nazionali – Inclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 66)

(v. punti 79, 83, 85)

3. 

Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Conoscenza da parte dell’interessato – Criteri

[Statuto dei funzionari, artt. 67, § 1, c), e 85]

(v. punti 101‑109, 113‑115, 120)

4. 

Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Frequenza regolare e a tempo pieno

(Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 3, comma 1)

(v. punti 131‑133)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, delle decisioni del Parlamento del 21 settembre, del 5 ottobre, del 27 novembre e del 15 dicembre 2015, con cui si ripetono somme che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità scolastica, in secondo luogo, delle decisioni del Parlamento del 5, 13, 23 ottobre e del 5, 11 e 12 novembre 2015, con cui si ripetono somme che la ricorrente avrebbe indebitamente percepito a titolo di indennità scolastica e di assegno per figlio a carico e che la privano del suo diritto all’assegno di famiglia nonché, in terzo luogo, «se necessario», della decisione del 21 aprile 2016 che respinge il suo reclamo.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La sig.ra HD è condannata alle spese.