SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

26 ottobre 2017 ( *1 )

«Funzione pubblica – Funzionari – Cedefop – Promozione – Esercizio di promozione 2015 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 – Articoli 44 e 45 dello Statuto – Comparazione dei meriti – Obbligo di motivazione – Rigetto implicito del reclamo – Responsabilità»

Nella causa T‑601/16,

Georges Paraskevaidis, residente a Auderghem (Belgio), rappresentato da S. Pappas, avvocato,

ricorrente,

contro

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), rappresentato da M. Fuchs, in qualità di agente, assistita da A. Duron, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del direttore del Cedefop del 4 novembre 2015 di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2015 e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale decisione,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il ricorrente, sig. Georges Paraskevaidis, è stato nominato funzionario presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea il 1o luglio 1988, in qualità di funzionario di grado A 7. Il 15 luglio 1996 egli è stato distaccato presso il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), che lo ha integrato in qualità di agente temporaneo affinché vi svolgesse le funzioni di amministratore e assumesse in seno allo stesso la funzione di capo dell’amministrazione.

2

A decorrere dal 1o gennaio 1999 il ricorrente è stato trasferito al Cedefop, dove è diventato funzionario di ruolo, al grado A 5, secondo scatto. Nel 2002 egli è stato riassegnato al posto di consigliere per la riforma amministrativa.

3

In seguito alla modifica dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), entrata in vigore il 1o maggio 2004, il ricorrente è stato inquadrato nel gruppo di funzioni degli amministratori (AD), al grado AD 11.

4

Dopo essere stato distaccato presso l’Agenzia europea per la ricostruzione (AER) il 1o settembre 2003, il ricorrente, il 16 gennaio 2007, è tornato presso il Cedefop in qualità di capo dei servizi finanziari e degli appalti pubblici. In quel periodo egli era inquadrato al grado AD 11, quinto scatto.

5

Il 1o marzo 2011, il ricorrente ha raggiunto l’ottavo scatto, vale a dire lo scatto più elevato del grado AD 11. Egli ha pertanto chiesto di essere promosso al grado AD 12, prima, mediante messaggio di posta elettronica del 18 maggio 2011, per l’esercizio di promozione 2010, successivamente, mediante lettera del 3 ottobre 2011, per l’esercizio di promozione 2011. Tali richieste non sono state tuttavia soddisfatte.

6

Al contempo, il ricorrente, con lettera del 18 maggio 2011, ha chiesto che fosse tenuto conto del suo periodo di attività presso l’AER e dei punti di merito ivi ottenuti, al fine di agevolare il suo avanzamento all’interno del Cedefop. Tale domanda è stata respinta, in sostanza, con la motivazione che il ricorrente non era stato distaccato presso l’AER nell’interesse del servizio e, dunque, in qualità di funzionario, bensì a seguito di una sua domanda e nel suo interesse personale e, pertanto, in qualità di agente temporaneo, e che non era prassi abituale del Cedefop prendere in considerazione una siffatta esperienza per valutare i meriti del candidato alla promozione.

7

Il 9 gennaio 2014, il ricorrente ha presentato una domanda al direttore del Cedefop, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, al fine di contestare che per 20 anni egli non aveva beneficiato di alcuna promozione. Tale domanda non è stata accolta.

8

Il 31 marzo 2015 il superiore gerarchico del ricorrente ha inviato al dipartimento delle risorse umane l’elenco dei funzionari di cui veniva proposta la promozione. Il nome del ricorrente figurava in tale elenco, sebbene fosse stato precisato che la promozione di quest’ultimo non era prioritaria.

9

Il 6 agosto 2015, il capo del dipartimento «Risorse e supporto» del Cedefop ha pubblicato un elenco di funzionari idonei a essere promossi. Il nome del ricorrente era presente tra i funzionari che potevano aspirare al grado AD 12.

10

Il nome del ricorrente non figurava, invece, nell’elenco di funzionari predisposto dal comitato direttivo il 14 ottobre 2015 e la cui promozione era stata proposta all’APN.

11

Il 4 novembre 2015, l’APN ha redatto l’elenco dei funzionari promossi, nel quale non era compreso il nome del ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12

Il 29 gennaio 2016, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata, notificato all’APN il 3 febbraio 2016. Nel reclamo il ricorrente affermava che la decisione impugnata era viziata da un errore manifesto di valutazione e violava gli articoli 44 e 45 dello Statuto, nonché i principi di uguaglianza e di legittimo affidamento. Il reclamo conteneva altresì una richiesta di risarcimento.

13

Il 19 aprile 2016, il ricorrente ha esposto oralmente, al comitato di appello, gli argomenti addotti a supporto del proprio reclamo.

14

Il Cedefop non ha risposto in modo esplicito a tale domanda, né entro il termine di quattro mesi previsto dallo Statuto, né successivamente.

15

Il ricorrente è tornato presso il Consiglio il 1o febbraio 2016.

Procedimento e conclusioni delle parti

16

Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 22 giugno 2016 il ricorrente ha proposto il presente ricorso, inizialmente iscritto a ruolo con il numero F‑31/16.

17

Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava al 31 agosto 2016, e deve ora essere trattata conformemente al regolamento di procedura del Tribunale. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑601/16 e assegnata alla Nona Sezione.

18

Dal momento che le parti non hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale (Nona Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, ha deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale del procedimento.

19

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare il Cedefop a risarcirlo per i danni materiali e morali;

condannare il Cedefop alle spese.

20

Il Cedefop chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

respingere integralmente il ricorso in quanto infondato;

respingere la domanda di risarcimento dell’asserito danno subito;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di annullamento

21

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione impugnata. Il primo motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 44 e 45 dello Statuto, nonché dei principi di parità di trattamento e di legittima aspettativa di carriera. Il terzo motivo verte sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di legittimo affidamento.

22

Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. In tal senso, egli sottolinea, da un lato, che la suddetta decisione si riassume in un elenco di nomi dei funzionari promossi e, dall’altro, che, dal momento che la decisione che respinge il suo reclamo è implicita, essa non contiene alcuna motivazione.

23

Non sarebbe quindi stata addotta alcuna motivazione sufficiente, né durante la fase precontenziosa, né nell’ambito delle sue domande di promozione precedenti. Di conseguenza, il ricorrente ritiene di non essere stato in grado di comprendere le ragioni che avevano giustificato il mancato inserimento del suo nome tra quelli dei funzionari promossi.

24

Il ricorrente sostiene che l’unico dato di cui egli disponeva a tale riguardo era costituito da mere voci, secondo cui la sua promozione al grado AD 12 gli era stata negata, poiché la stessa avrebbe avuto la conseguenza di inquadrarlo in un grado superiore sia a quello del suo superiore gerarchico diretto, sia a quello del direttore aggiunto del Cedefop. Egli precisa che, pur supponendole comprovate, considerazioni siffatte non possono validamente giustificare un rifiuto di promozione.

25

Inoltre, il ricorrente sottolinea che, qualora la decisione in questione sia, come nel caso di specie, priva di qualsiasi motivazione, dalle sentenze del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti (T‑171/05, EU:T:2006:288, punti da 41 a 47), e dell’8 ottobre 2008, Barbin/Parlamento (F‑81/07, EU:F:2008:125, punto 28), risulterebbe che la motivazione non può essere sanata nella fase del procedimento giurisdizionale. La decisione impugnata dovrebbe pertanto essere annullata su tale base, nonostante il Cedefop, nel controricorso, abbia fornito spiegazioni.

26

Il ricorrente aggiunge che la norma che prevede la concordanza tra il reclamo e il ricorso conferma l’impossibilità di sanare la motivazione di un atto che reca pregiudizio nella fase del procedimento giurisdizionale, dal momento che una siffatta norma gli impedisce di sviluppare nuovi motivi durante il suddetto procedimento, benché egli ignori la motivazione della decisione di cui contesta la legittimità. Egli ritiene che una siffatta situazione comporti una violazione del principio di uguaglianza, giacché l’amministrazione è di fatto posta in una situazione più favorevole rispetto alla propria.

27

Inoltre, il ricorrente contesta l’argomento del Cedefop secondo cui la conoscenza che egli aveva dei suoi rapporti informativi, delle osservazioni sul suo rendimento e di una nota interna del 19 luglio 2013 sarebbe sufficiente per ritenere che la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata. Egli ritiene che ammettere nel caso di specie un siffatto argomento condurrebbe di fatto a privare di ogni effetto utile l’articolo 296 TFUE, nonché il suo diritto a un ricorso effettivo, come previsto dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

28

Inoltre, sebbene il ricorrente ammetta che la propria candidatura a un posto presso il Consiglio abbia preceduto l’adozione della decisione impugnata, egli sostiene tuttavia che tale candidatura anticipata era motivata da fini precauzionali, per porre rimedio all’eventualità di una nuova decisione di mancata promozione nei suoi confronti.

29

Il ricorrente sottolinea che non era nemmeno in grado di conoscere la motivazione della decisione impugnata in forza della quale egli era stato incluso nell’elenco dei funzionari o agenti la cui promozione era stata proposta dal comitato direttivo del Cedefop.

30

Dal canto suo, il Cedefop ritiene che, sebbene un totale difetto di motivazione non possa essere sanato da una motivazione fornita durante il procedimento, la decisione impugnata è stata adottata in un contesto noto al ricorrente e che consentiva a quest’ultimo di valutarne la fondatezza, cosicché la suddetta decisione deve essere considerata sufficientemente motivata, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza. Tali principi sarebbero del resto richiamati nella sentenza del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti (T‑171/05, EU:T:2006:288), che lo stesso ricorrente cita a sostegno del proprio argomento.

31

In primo luogo, il Cedefop ricorda che la promozione si basa su norme procedurali che il ricorrente, tenuto conto delle sue funzioni, non poteva ignorare e che sono state applicate oggettivamente e correttamente nel caso di specie.

32

In secondo luogo, il Cedefop sostiene che il ricorrente era venuto a conoscenza del contenuto e del livello delle valutazioni che lo riguardavano, delle molteplici osservazioni di cui era stato oggetto riguardo al modo di gestire il suo gruppo di lavoro, nonché di altri inadempimenti e irregolarità menzionati in una nota interna del 19 luglio 2013 inclusa nel suo fascicolo personale. A tale riguardo, il Cedefop insiste sul fatto che il ricorrente, nel paragrafo 19 del suo reclamo, ha chiaramente identificato le critiche che erano state mosse nei suoi confronti, cosicché egli non poteva validamente sostenere di non essere in grado di comprendere le ragioni per cui il suo nome non era compreso tra quelli dei funzionari promossi.

33

In terzo luogo, l’incomprensione addotta dal ricorrente riguardo alla portata della decisione impugnata, che gli avrebbe asseritamente causato frustrazione e l’avrebbe incoraggiato a tornare al Consiglio, sarebbe contraddetta dal fatto che la data limite per la presentazione delle candidature per il posto occupato dal ricorrente al Consiglio era precedente alla data in cui la suddetta decisione è stata adottata. Ne conseguirebbe che il ricorrente è stato perfettamente in grado di anticipare la portata di tale decisione, suggerendo così di avere sufficiente conoscenza del contesto in cui quest’ultima è stata adottata.

34

Inoltre, il Cedefop, per quanto riguarda l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco dei funzionari la cui promozione era proposta dal suo comitato direttivo, ricorda che la procedura prevista dalle sue disposizioni generali di esecuzione (Cedefop/DGE/10/2011 e Cedefop/DGE/11/2011) è stata correttamente seguita nel caso di specie e che, sebbene il nome del ricorrente apparisse nell’elenco definitivo di tutti i funzionari idonei a essere promossi, predisposto dal suddetto comitato direttivo, il suo nome non era contenuto nell’elenco del suddetto comitato relativo ai funzionari la cui promozione è stata infine proposta all’APN.

35

Il Cedefop conclude che dall’insieme di tali circostanze, e non soltanto dal contenuto del fascicolo personale del ricorrente, emerge che quest’ultimo conosceva il contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata.

36

A tale riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, riproduce solo l’obbligo generale sancito dall’articolo 296 TFUE, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto che gli reca pregiudizio sia fondato e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione europea e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il proprio controllo sulla legittimità dell’atto (v. sentenze del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata; del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti, T‑171/05, EU:T:2006:288, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2016, Pohjanmäki/Consiglio, T‑410/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:465, punto 77 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che l’obbligo di motivazione così sancito rappresenta un principio fondamentale del diritto dell’Unione, a cui si può derogare solo per ragioni imperative (sentenze del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T: 2005:343, punto 57; del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti, T‑171/05, EU:T:2006:288, punto 36, e del 4 luglio 2007, Lopparelli/Commissione, T‑502/04, EU:T:2007:197, punto 74). Tale obbligo, che è parte integrante del principio di buona amministrazione, come risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, ha visto la propria rilevanza rafforzarsi a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con l’inserimento dell’articolo 15, paragrafo 1, e dell’articolo 298, paragrafo 1, TFUE. Infatti, un’amministrazione europea aperta ed efficace deve attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni dello Statuto. In particolare, la motivazione di qualsiasi atto che reca pregiudizio agli agenti dell’Unione è un requisito indispensabile per garantire un clima di lavoro sereno all’interno dell’amministrazione dell’Unione, evitando di creare il sospetto che la gestione del personale di quest’ultima si basi sull’arbitrarietà o sul favoritismo.

37

Secondo una giurisprudenza parimenti costante, sebbene l’APN non sia tenuta a motivare una decisione di promozione né nei confronti del suo destinatario, né nei confronti dei candidati non promossi, essa ha, per contro, l’obbligo di motivare la sua decisione che rigetta un reclamo presentato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, da parte di un candidato non promosso, in quanto si presume che la motivazione di tale decisione coincida con la motivazione della decisione contro la quale il reclamo è stato diretto (v. sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2016, Pohjanmäki/Consiglio, T‑410/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:465, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata).

38

Pertanto, la motivazione deve intervenire al più tardi al momento del rigetto del reclamo (sentenze del 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01, EU:T:2002:35, punto 26, e del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 41).

39

Inoltre, la sufficienza della motivazione dell’atto impugnato deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del contesto di fatto e normativo in cui avviene la sua adozione (v. sentenze del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione, C‑350/88, EU:C:1990:71, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata; del 13 settembre 2016, Pohjanmäki/ConsiglioT‑410/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:465, punto 78, e del 19 gennaio 2017, Commissione/Frieberger e Vallin, T‑232/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:15, punto 41). Posto che le promozioni si effettuano a scelta, conformemente all’articolo 45 dello Statuto, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione dei presupposti legali e statutari di promozione alla situazione individuale del funzionario (v. sentenze del 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01, EU:T:2002:35, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata, e del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 60).

40

Inoltre, in caso di difetto totale di motivazione prima della presentazione di un ricorso, secondo costante giurisprudenza, il suddetto difetto non può essere sanato da spiegazioni fornite dall’APN dopo la presentazione del ricorso. In tale fase, spiegazioni siffatte non assolverebbero infatti più alla loro funzione, nonostante la presentazione di un ricorso impartisca un termine all’APN per sanare la sua decisione mediante una risposta che rigetta il reclamo (sentenza del 9 dicembre 1993, Parlamento/Volger, C‑115/92 P, EU:C:1993:922, punto 23; v., altresì, sentenze del 7 febbraio 2007, Caló/Commissione, T‑118/04 e T‑134/04, EU:T:2007:37, punto 268 e la giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2016, Pohjanmäki/Commissione, T‑410/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:465, punto 80 e la giurisprudenza ivi citata).

41

La possibilità di sanare il totale difetto di motivazione dopo la proposizione di un ricorso lederebbe del resto i diritti della difesa, poiché quest’ultima disporrebbe solo della replica per contestare la motivazione, di cui verrebbe a conoscenza soltanto dopo la presentazione del ricorso. Sarebbe perciò violato il principio dell’eguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del 6 luglio 2004, Huygens/Commissione, T‑281/01, EU:T:2004:207, punto 109, e del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 62; v., altresì, ordinanza dell’8 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

42

Nel caso di un rigetto implicito e quindi non formalmente motivato di un reclamo, è il comportamento dell’amministrazione che contribuisce in modo determinante all’origine della controversia in quanto l’interessato si vede costretto, in assenza di una reazione al suo reclamo entro i termini previsti all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ad adire il Tribunale al fine di ottenere una motivazione adeguata della decisione adottata nei suoi confronti. Orbene, tale maniera di procedere dell’APN, contraria alle esigenze di una buona amministrazione, conduce a rimettere in questione la ripartizione delle funzioni rispettive tra, da un lato, l’amministrazione e, dall’altro, il giudice dell’Unione, in quanto quest’ultimo diviene la sola e prima istanza dinanzi alla quale l’interessato è in grado di ottenere una motivazione conformemente all’articolo 25 dello Statuto. Tale circostanza è ancor più deplorevole in quanto il rispetto da parte dell’amministrazione del proprio obbligo di motivazione durante la fase precontenziosa ha lo scopo di consentire all’interessato di comprendere la portata della decisione adottata nei suoi confronti e, se del caso, di convincerlo della fondatezza di quest’ultima e, pertanto, a non avviare un contenzioso giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 34).

43

Invece, è stato dichiarato che la mera insufficienza della motivazione fornita nell’ambito della fase precontenziosa non può giustificare l’annullamento della decisione contestata, qualora precisazioni complementari siano fornite dall’APN in corso di causa (sentenze del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑338/00 e T‑376/00, EU:T:2002:314, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata, e del 4 maggio 2005, Sena/AESA, T‑30/04, EU:T:2005:161, punto 71), restando inteso tuttavia che, per ragioni analoghe a quelle richiamate ai precedenti punti da 40 a 42, l’istituzione non è legittimata a sostituire una motivazione totalmente nuova a una motivazione iniziale errata (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

44

Pertanto, il Tribunale ha riconosciuto che l’insufficienza iniziale della motivazione può essere ovviata mediante precisazioni complementari fornite, seppure in corso di causa, qualora, prima della presentazione del suo ricorso, l’interessato disponga già di elementi che costituiscono un principio di motivazione (v. sentenze del 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01, EU:T:2002:35, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata; del 3 febbraio 2005, Heurtaux/Commissione, T‑172/03, EU:T:2005:34, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata, e del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti, T‑171/05, EU:T:2006:288, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

45

È stato peraltro statuito che, per quanto riguarda, segnatamente, il rigetto implicito di un reclamo riguardante un rifiuto di promozione, che una decisione deve essere considerata sufficientemente motivata quando è stata adottata in un contesto noto al funzionario interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenze del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata; del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata, e del 3 ottobre 2006, Nijs/Corte dei conti, T‑171/05, EU:T:2006:288, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

46

Tuttavia, alla luce dell’importanza dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda i diritti della difesa, è solo in via eccezionale che il contesto in cui è stata adottata una decisione di non promuovere confermata implicitamente dal reclamo può costituire un principio di motivazione della suddetta decisione (sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 79; v., altresì, in tal senso, sentenze del 9 marzo 2000, Vicente‑Nuñez/Commissione, T‑10/99, EU:T:2000:60, punto 44, e del 3 febbraio 2005, Heurtaux/Commissione, T‑172/03, EU:T:2005:34, punto 47). Pertanto, in circostanze quali quelle della presente causa, un principio di motivazione non può sussistere in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’APN riguardante la situazione specifica del ricorrente e il confronto dei suoi meriti con quelli degli altri funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, alla luce dei criteri di cui all’articolo 45 dello Statuto (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 2005, Heurtaux/Commissione, T‑172/03, EU:T:2005:34, punti da 46 a 50, e del 23 ottobre 2013, Verstreken/Consiglio, F‑98/12, EU:F:2013:156, punti 3132; v., altresì, per analogia, sentenza del 10 settembre 2009, Behmer/Parlamento, F‑16/08, EU:F:2009:107, punto 32).

47

Nel caso di specie, è pacifico che l’APN non ha risposto esplicitamente al reclamo, respingendo quest’ultimo con decisione implicita.

48

Occorre pertanto esaminare i vari elementi addotti dal Cedefop al fine di stabilire se il contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata consentisse al ricorrente di comprendere la portata di quest’ultima e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza con riferimento ai criteri di cui all’articolo 45 dello Statuto.

49

A tale riguardo, si deve ricordare in via preliminare che il ricorrente, il 19 aprile 2016, ha presentato oralmente al comitato di appello gli argomenti invocati a sostegno del reclamo (v. precedente punto 13). Tuttavia, il Cedefop non sostiene che in tale occasione sono state fornite al ricorrente spiegazioni, sebbene incomplete, sui motivi della decisione impugnata.

50

Peraltro, in primo luogo, il Cedefop sostiene che in ragione delle funzioni che svolgeva il ricorrente, quest’ultimo conosceva necessariamente le norme applicabili in materia di promozione e doveva comprendere che tali norme erano state applicate in modo corretto e oggettivo al suo caso per l’esercizio di promozione 2015. Tuttavia, tale elemento è irrilevante, poiché la mera conoscenza che il ricorrente ha potuto avere dei criteri da prendere in considerazione per essere promosso non può essere confusa con la conoscenza del modo in cui tali criteri sono stati applicati alla sua situazione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 settembre 2009, Behmer/Parlamento, F‑16/08, EU:F:2009:107, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

51

Lo stesso vale per la nota del direttore del Cedefop del 9 marzo 2015, inviata a tutti i membri del personale del Cedefop e richiamata da quest’ultimo nella presente causa. In tale nota, il suddetto direttore si è infatti limitato a descrivere, in termini generali, i criteri che sarebbero stati applicati per l’esercizio di promozione 2015, sia a favore sia contro la promozione di funzionari. Ne consegue che la suddetta nota non era assolutamente idonea a consentire al ricorrente di comprendere il modo in cui i suddetti criteri erano stati applicati alla sua situazione.

52

In secondo luogo, il Cedefop sostiene che il ricorrente era al corrente delle numerose critiche che erano state mosse nei suoi confronti sul piano professionale, per quanto riguarda non solo la gestione del suo gruppo di lavoro, ma altresì varie irregolarità commesse in procedimenti di aggiudicazione di appalti pubblici.

53

A tale riguardo, dai rapporti informativi del ricorrente per gli anni dal 2012 al 2014 emerge, certo, che quest’ultimo ha potuto essere oggetto di critiche, in particolare con riferimento alla gestione dei suoi gruppi di lavoro. Infatti, nel rapporto informativo per il 2012 il valutatore rilevava, segnatamente, che egli si aspettava per tale anno un «modo di lavoro più sereno e più coordinato da parte [del ricorrente] e dei membri del suo gruppo di lavoro», ma che «[tale circostanza] non si era pienamente realizzata durante il primo semestre, dal momento che in talune occasioni erano sorte alcune tensioni all’interno del servizio». Il medesimo rapporto afferma che, malgrado i progressi constatati, «[il ricorrente] aveva ancora difficoltà a distribuire in modo ottimale il suo orario di lavoro (…) e a delegare ai membri del suo gruppo di lavoro», dal momento che il valutatore aveva rilevato che il ricorrente impiegava «un tempo eccessivo a rifare, migliorare o perfezionare il lavoro dei suoi subordinati» sottraendo tempo al «perseguimento delle priorità e degli obiettivi generali [assegnati] al suo servizio, alla gestione diretta del suo gruppo di lavoro e alla gestione dei conflitti». Nel rapporto informativo per il 2013 il valutatore ha segnatamente rilevato che «si richiedevano ancora determinati progressi [da parte del ricorrente] al fine di garantire una comunicazione adeguata con i membri dei suoi servizi, di gestire in maniera efficace i conflitti e di applicare correttamente i rapporti, la pianificazione, nonché le scadenze amministrative». Infine, nel rapporto informativo per il 2014, vale a dire l’ultimo rapporto informativo del ricorrente adottato prima della decisione impugnata, il valutatore ha osservato che il ricorrente si trovava «molto più a suo agio nell’elaborazione di regole e nella revisione di documenti piuttosto che nella gestione del personale» e che egli dedicava ancora una parte eccessivamente significativa del suo orario di lavoro a «rifare, migliorare o perfezionare documenti quando gli [erano] chiesti pareri tecnici». Il valutatore si rammaricava ancora una volta del fatto che tale tempo fosse stato sottratto «alle priorità e agli obiettivi generali [assegnati] al suo servizio nonché alla gestione diretta del suo gruppo di lavoro» ed affermava di auspicare dal ricorrente, nel 2015, un «metodo di lavoro più sereno e coordinato per lui e il suo gruppo di lavoro».

54

I rapporti informativi del ricorrente per gli anni dal 2012 al 2014 contenevano, tuttavia, anche talune valutazioni positive sul lavoro del ricorrente.

55

Invero, dal rapporto informativo per il 2014 emerge segnatamente che il ricorrente era «impegnato», «dedicava lunghe giornate al lavoro» ed era «una persona con cui era piacevole lavorare» e il direttore aggiunto del Cedefop aveva sottolineato nel medesimo rapporto che il ricorrente aveva «raggiunto tutti gli obiettivi che gli [erano] stati assegnati con un buon livello di qualità» e sottolineato il suo elevato grado «d’impegno e di senso del dovere».

56

Più in generale, come emerge dai rapporti informativi dal 2012 al 2014, la valutazione globale del ricorrente è stata considerata soddisfacente, la sua prestazione è stata valutata durante ciascuno di tali anni a un livello III, vale a dire una prestazione «buona e corrispondente al livello richiesto dal posto occupato».

57

Inoltre, i rapporti informativi per il 2012 e per il 2013 attestano un miglioramento delle capacità di gestione del ricorrente. Infatti, dal rapporto informativo per il 2012 emerge che il ricorrente ha seguito una formazione in materia di gestione al fine di migliorare le sue capacità in tale ambito e, a partire da tale anno, ha «redatto un piano d’azione e cominciato a mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti». Il medesimo rapporto rilevava tuttavia che il ricorrente poteva ancora perfezionare tale aspetto. L’anno successivo, il valutatore osservava nel rapporto informativo per il 2013 «progressi [del ricorrente] per quanto riguarda la gestione del gruppo di lavoro» e, in particolare, «l’organizzazione di regolari riunioni di servizio». Nel sottolineare che «rimanevano da compiere ancora determinati progressi», il valutatore rilevava che il ricorrente aveva «delegato inoltre talune sue funzioni di controllo (…) al fine di liberare del tempo per i suoi compiti di gestione più diretti e organizzativi» e riconosceva così «lo sforzo [impiegato dal ricorrente] per migliorare la propria [capacità di] gestione».

58

Infine, il valutatore nel rapporto informativo per il 2014, ha rilevato che il ricorrente aveva, in sostanza, «soddisfatto tutti gli obiettivi che gli erano stati fissati con un buon livello di qualità» e che il suo «elevato grado di impegno e il suo senso del dovere erano molto apprezzati».

59

In tali circostanze, si deve ritenere che la mera presenza di elementi di critica nei rapporti informativi del ricorrente per gli anni dal 2012 al 2014 non consentiva a quest’ultimo di comprendere il modo in cui i criteri sanciti all’articolo 45 dello Statuto erano stati applicati alla sua situazione, giustificando, al termine di una comparazione da parte del Cedefop dei meriti dei funzionari promuovibili per l’esercizio di promozione 2015, la decisione di non promuovere il ricorrente in occasione del suddetto esercizio.

60

Peraltro, nessuna delle undici lettere e messaggi di posta elettronica cui si riferisce il Cedefop nell’ambito del primo motivo, di cui agli allegati B.15 e da B.19 a B.28, può costituire una spiegazione, sebbene insufficiente, del modo in cui l’APN ha valutato i meriti del ricorrente durante l’esercizio di promozione 2015, con riguardo ai criteri prescritti all’articolo 45 dello Statuto.

61

Infatti, per quanto riguarda innanzitutto i due messaggi di posta elettronica scambiati il 9 gennaio 2015 tra i membri del personale del Cedefop coinvolti nella valutazione del ricorrente, di cui all’allegato B.26, è sufficiente dare atto che essi non sono stati inviati al ricorrente. Poiché nessun elemento del fascicolo indica che una copia di tali messaggi di posta elettronica sia stata trasmessa al ricorrente durante il procedimento amministrativo, tali documenti non possono in alcun caso costituire un principio di motivazione.

62

Con riferimento, inoltre, agli altri documenti cui si riferisce il Cedefop, la maggior parte dei quali precede di oltre un anno la data di adozione della decisione impugnata e taluni dei quali sono anteriori a quest’ultima persino di oltre cinque anni, o addirittura di sette anni, essi dimostrano certamente che il ricorrente conosceva determinate critiche mosse nei suoi confronti con riferimento alle sue capacità in materia di gestione, nonché alla sua gestione di taluni fascicoli di appalti pubblici.

63

Tuttavia, ammettere che mere valutazioni negative relative a un agente possano bastare a costituire un principio di motivazione, in circostanze come quelle della presente causa, rischierebbe di pregiudicare l’obiettivo previsto dal procedimento precontenzioso previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, vale a dire, secondo una giurisprudenza costante, la composizione amichevole delle controversie che sorgono al momento del reclamo (sentenze del 7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94, EU:T:1996:34, punto 44, e del 3 dicembre 2015, Cuallado Martorell/Commissione, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, punto 64).

64

Invero, un approccio siffatto consentirebbe all’APN di basarsi su qualsiasi elemento di valutazione negativo relativo al candidato non promosso e di cui quest’ultimo è stato informato, per esonerarsi dall’obbligo, prescritto dall’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, di notificare allo stesso una decisione motivata che respinge il suo reclamo e che costituisce un’espressione particolare, da una parte, dell’obbligo di motivazione di qualsiasi decisione presa a suo carico previsto all’articolo 25, secondo comma, dello Statuto e, dall’altra, del diritto a una buona amministrazione garantito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

65

Orbene, una siffatta mancata risposta al reclamo, presentato peraltro avverso una decisione di non promuovere, a sua volta priva di motivazione, può suscitare o rafforzare nell’interessato sentimenti di incomprensione, o addirittura di frustrazione, e creare così un clima favorevole alla presentazione di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, che, se l’APN avesse agito con la dovuta diligenza, forse avrebbe potuto essere evitata.

66

In terzo luogo, non si può accogliere l’affermazione del Cedefop secondo cui l’esistenza di un principio di motivazione della decisione impugnata è attestata dal paragrafo 19 del reclamo, in cui il ricorrente ha affermato che «[i]l suo superiore gerarchico mostrava (…) nei propri discorsi e scritti la propria insoddisfazione per il modo in cui [egli] gesti[va] [il s]uo gruppo di lavoro».

67

Tale constatazione riflette infatti, al più, una speculazione del ricorrente su un elemento che ha potuto essere considerato dal Cedefop nell’ambito della valutazione dei suoi meriti durante l’esercizio di promozione 2015. Per le ragioni illustrate ai precedenti punti da 63 a 65, tuttavia, la sola conoscenza da parte del candidato non promosso di valutazioni negative che lo riguardano non può in linea di principio sostituire la motivazione della decisione di non promuovere che il suddetto candidato ha il diritto di aspettarsi dall’APN in risposta al suo reclamo.

68

Il Cedefop non può, su tale punto, fare valere la sentenza del 24 febbraio 2010, P/Parlamento (F‑89/08, EU:F:2010:11), in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, con riguardo a una decisione di licenziamento, che emergeva «dagli stessi termini del reclamo (…) presentato dalla ricorrente che quest’ultima, consultando il proprio fascicolo personale, era potuta venire a conoscenza della domanda di licenziamento» ed «era così in grado di sapere che la suddetta domanda e, di conseguenza, la decisione controversa, erano fondate su una “violazione di fiducia, sia personale sia politica, tra [la stessa] e il sig. [A.M.], membro [non i]scritto e suo responsabile amministrativo diretto”». Infatti, la situazione in questione nella presente causa non è paragonabile, poiché da nessun elemento del fascicolo risulta che il ricorrente avrebbe potuto avere conoscenza, durante il procedimento amministrativo, di un qualsiasi documento del Cedefop che illustrasse in quali termini le critiche mosse nei confronti delle sue capacità in materia di gestione del gruppo di lavoro avevano giustificato la decisione di non promuoverlo, alla fine dello scrutinio per merito comparativo dei meriti di cui all’articolo 45 dello Statuto.

69

In quarto luogo, infine, l’unica circostanza, invocata dal Cedefop, per cui il ricorrente aveva presentato una candidatura per un posto presso il Consiglio oltre un mese prima dell’adozione della decisione impugnata può al massimo indicare, come risulta dalle stesse spiegazioni del ricorrente, che egli temeva di non essere promosso e desiderava in tal modo garantirsi la possibilità di lasciare il Cedefop qualora la sua richiesta non fosse accolta. Tale circostanza non prova, invece, in alcun modo, che il ricorrente avesse acquisito la certezza, da tale momento, che egli non sarebbe stato promosso né, a maggior ragione, che egli conoscesse i motivi che avrebbero giustificato la decisione di non promuoverlo.

70

Da quanto precede emerge che il ricorrente, prima di venire a conoscenza del controricorso, poteva tutt’al più dubitare che le critiche mosse nei suoi confronti riguardavano le sue capacità gestionali all’interno del Cedefop, e che determinati inadempimenti nella gestione di taluni fascicoli di appalti pubblici potevano avere inciso sulla valutazione dei suoi meriti per l’esercizio di promozione 2015.

71

Invece, nessuno degli elementi addotti dal Cedefop consente di dimostrare che il ricorrente sia stato in grado di comprendere, prima della proposizione del presente ricorso, il modo in cui tali critiche erano state prese in considerazione nell’ambito dell’applicazione alla sua situazione dei criteri di valutazione dei meriti in materia di promozione previsti all’articolo 45 dello Statuto. Ne consegue che il contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata non può essere considerato una motivazione, ancorché insufficiente, della suddetta decisione.

72

Pertanto, si deve accogliere il primo motivo e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo invocati dal ricorrente. Non è a maggior ragione necessario, in tali circostanze, pronunciarsi sulla contestazione da parte del Cedefop della ricevibilità di un dato numero di elementi presentati nel ricorso e che, a suo avviso, eccedono ampiamente l’ambito della presente controversia e sono quindi irrilevanti per la definizione di quest’ultima.

Sulla domanda di risarcimento danni

73

Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni morali e materiali che adduce di avere subito a causa dell’adozione della decisione impugnata.

74

A tale riguardo, il ricorrente sostiene innanzitutto, per quanto riguarda il suo danno morale, che il difetto totale di motivazione della decisione impugnata ha costituito un illecito particolarmente grave dell’APN, che è stato idoneo a causargli, oltre al costo delle spese giudiziarie, un aumento di stress e frustrazione. A suo avviso, un illecito siffatto non troverebbe giusto risarcimento nel solo annullamento della suddetta decisione.

75

Peraltro, il ricorrente sostiene che il proprio danno morale deriva altresì dal comportamento del Cedefop, che, senza avere effettuato un vero scrutinio dei meriti ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ha indebitamente rifiutato di promuoverlo, malgrado i suoi sforzi e i risultati concreti che egli aveva ottenuto durante sedici anni presso tale organismo dell’Unione. Egli afferma che tali sentimenti di ingiustizia, di frustrazione e di scoraggiamento così suscitati in lui, l’hanno indotto a tornare presso il Consiglio, circostanza che ha comportato il trasferimento della sua famiglia e l’adattamento di quest’ultima ad un nuovo luogo di vita. Tale parte del danno morale, valutata in EUR 16000, corrispondenti a EUR 1000 per ogni anno di anzianità, sarebbe altresì scindibile dalla decisione impugnata e dovrebbe quindi essere risarcita indipendentemente dalla questione se tale decisione sia annullata o no.

76

Con riferimento al danno materiale, il ricorrente afferma di avere subito un danno economico corrispondente alla perdita di reddito sofferta rispetto alla situazione in cui egli si sarebbe trovato in caso di promozione e che tale importo deve essere maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE).

77

Il Cedefop contesta tale domanda di risarcimento. Esso ritiene che, poiché la decisione impugnata non è viziata da alcuna illegittimità, il ricorrente non dimostra alcun illecito che comporti il sorgere della responsabilità extracontrattuale in capo all’Unione. Esso sottolinea a tale riguardo che, dal momento che i funzionari non dispongono di alcun diritto alla promozione, il ricorrente non ha titolo per reclamare il risarcimento del danno economico che sostiene di avere subito. Del pari, esso ritiene che il danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del suo ritorno al Consiglio non gli è attribuibile, giacché il ricorrente ha effettuato tale scelta autonomamente. Tale circostanza sarebbe dimostrata dalle azioni intraprese dal ricorrente per lasciare il Cedefop sin da prima dell’adozione della suddetta decisione. Infine, il Cedefop sottolinea che la valutazione da parte del ricorrente del suo asserito danno morale non si basa su alcuna base di calcolo, né su alcun fondamento giuridico.

78

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante nell’ambito della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone il coesistere di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento ascritto all’istituzione, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il danno lamentato. Tali tre condizioni sono cumulative, il che comporta che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’Unione non può essere accertata (sentenza del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42; v., altresì, sentenze del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata, e del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T 583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 97 e la giurisprudenza ivi citata).

79

Ne consegue che, persino qualora sia dimostrato l’illecito di un’istituzione o di un organo o di un organismo dell’Unione, la responsabilità all’Unione sorge segnatamente solo se il ricorrente è riuscito a dimostrare l’effettività del danno (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 126 e la giurisprudenza ivi citata, e del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 98 e la giurisprudenza ivi citata).

80

Con riferimento al danno materiale invocato dal ricorrente, nonché alla parte del danno morale che egli asserisce di avere sofferto in ragione del rifiuto del Cedefop di promuoverlo, senza avere effettuato uno scrutinio effettivo dei suoi meriti ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, occorre sottolineare che tali danni asseriti risultano, in sostanza, da violazioni di natura sostanziale invocate nell’ambito del secondo e del terzo motivo della domanda di annullamento.

81

Orbene, poiché la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione e deve essere annullata per tale motivo (v. precedente punto 72), occorre ritenere che il Tribunale non sia in grado di valutare la sua fondatezza al termine di un esame dei suoi motivi (v., per analogia, sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 99). Si deve invero ricordare, su tale punto, che una delle funzioni della motivazione consiste proprio nel consentire al giudice dell’Unione di esercitare un controllo di legalità degli atti di cui esso è investito (v. precedente punto 36).

82

Spetta pertanto al Cedefop, in forza dell’articolo 266, primo comma, TFUE, individuare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta e adottare, se del caso, una nuova decisione dotata di una motivazione (v., in tal senso, sentenze del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 100, e del 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE, F‑30/15, EU:F:2015:138, punto 33). In tale fase, il Tribunale non può dichiarare l’esistenza di un danno materiale certo risultante dal rifiuto di promozione del ricorrente, posto che deve intervenire una nuova decisione del direttore del Cedefop.

83

Con riferimento alla parte del danno morale risultante dal difetto di motivazione della decisione impugnata, occorre prendere in considerazione il fatto che, come emerge dall’esame del primo motivo, è solo a seguito della lettura del controricorso, notificato al ricorrente oltre nove mesi dopo la presentazione del reclamo, che quest’ultimo è venuto per la prima volta a conoscenza di spiegazioni sulle ragioni della sua mancata promozione per l’esercizio di promozione 2015. Pertanto, è accertato che il difetto totale di motivazione della decisione impugnata ha, da una parte, posto il ricorrente in una situazione di incertezza quanto alle ragioni della sua mancata promozione ben oltre il termine in cui doveva intervenire la risposta al reclamo e, dall’altra, l’ha costretto a instaurare un procedimento giudiziario per ottenere spiegazioni a tal riguardo.

84

Orbene, i sentimenti di ingiustizia, di incomprensione o addirittura di frustrazione così causati al ricorrente (v. precedente punto 64) sono imputabili al solo comportamento dell’APN durante la fase precontenziosa. Tale comportamento ha pertanto causato al ricorrente un danno morale particolare, che non può essere adeguatamente risarcito dal solo annullamento della decisione impugnata (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Morello/Commissione, T‑181/00, EU:T:2002:313, punti 131132, e del 15 settembre 2005, Casini/Commissione, T‑132/03, EU:T:2005:324, punto 102).

85

In tali circostanze, il Tribunale, valutando il danno subito ex aequo et bono, ritiene che l’assegnazione di un importo di EUR 2000 rappresenti un risarcimento adeguato della parte del danno morale risultante dal vizio di motivazione della decisione impugnata asserito dal ricorrente e che si debba pertanto accogliere la domanda di risarcimento solo per tale importo.

Sulle spese

86

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Infine, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.

87

Nel caso di specie, il ricorrente è certamente soccombente con riguardo a una parte delle sue conclusioni sul risarcimento, per cui il Cedefop può essere ritenuto vittorioso per quanto concerne tale parte della controversia. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che la decisione impugnata era viziata da un difetto di motivazione, che il Cedefop si è erroneamente astenuto dal rispondere al reclamo del ricorrente e che, per di più, nessun principio di motivazione consentiva a quest’ultimo, prima che fosse proposto il presente ricorso, di comprendere i motivi che hanno giustificato la sua mancata promozione. Pertanto, è lo stesso comportamento del Cedefop durante il procedimento amministrativo che ha costretto il ricorrente a proporre il presente ricorso, al fine di conoscere i suddetti motivi. Si ritiene pertanto corretto, alla luce delle circostanze del caso di specie, condannare il Cedefop a sopportare tutte le spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione del direttore del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 4 novembre 2015 di non promuovere il sig. Georges Paraskevaidis al grado AD 12 per l’esercizio di promozione 2015 è annullata.

 

2)

Il Cedefop è condannato a versare al sig. Paraskevaidis una somma di EUR 2000 in risarcimento del danno subìto.

 

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

4)

Il Cedefop è condannato alle spese.

 

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2017.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.