Causa T‑575/16
David Martinez De Prins e altri
contro
Servizio europeo per l’azione esterna
«Funzione pubblica – Funzionari – Agenti – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Articolo 10 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari – Valutazione annuale dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Decisione di riduzione dell’indennità correlata alle condizioni di vita in Ghana dal 25 al 20% – Eccezione di illegittimità»
Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 dicembre 2017
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato
(Art. 277 TFUE)
Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Bollettino di retribuzione o di pensione che rispecchia una decisione avente un oggetto puramente pecuniario – Inclusione – Bollettino di retribuzione o di pensione puramente confermativo delle decisioni amministrative anteriori – Esclusione
(Statuto dei funzionari, art. 90, § 2, e 91, § 1)
Funzionari – Retribuzione – Regime pecuniario applicabile ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Presupposti per la concessione – Obbligo per le istituzioni di rispettare la procedura per la fissazione dell’indennità correlata alle condizioni di vita – Violazione – Conseguenze
(Statuto dei funzionari, allegato X, art. 10)
V. il testo della decisione.
(v. punto 26)
Un atto lesivo ai sensi degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto costituisce un presupposto indispensabile per la ricevibilità di ogni ricorso proposto dai funzionari o dai pensionati contro l’istituzione cui appartengono. I provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti, tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi della parte ricorrente, modificandone in maniera sensibile la situazione giuridica, costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento preceduto da reclamo.
Per quanto riguarda i fogli paga, essi possono costituire atti lesivi e, come tali, soggetti a reclamo ed, eventualmente, a ricorso. Ciò si verifica quando una decisione avente un oggetto puramente pecuniario può, per la sua natura, risultare da un foglio paga o da un bollettino di pensione. In tal caso, la comunicazione del foglio paga o del bollettino mensile di pensione ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso contro una decisione amministrativa qualora detto documento faccia apparire, chiaramente e per la prima volta, l’esistenza e la portata di tale decisione. Ciò vale, in particolare, in casi in cui i diritti lesi, a seguito, ad esempio, della modifica di un atto di portata generale, siano essenzialmente o puramente di carattere pecuniario. Infatti, in un caso del genere, la soppressione di un versamento o la riduzione del suo importo, le quali risultano dal foglio paga o dal bollettino di pensione successivo a tale modifica, non possono che derivare dalla decisione del servizio competente ad applicare l’atto di portata generale di cui trattasi al funzionario o al pensionato interessato.
Tuttavia, un foglio paga o un bollettino di pensione, per sua natura e per suo scopo, non ha le caratteristiche di un atto lesivo quando si limita a tradurre in termini pecuniari la portata di decisioni giuridiche precedenti, relative alla situazione amministrativa del funzionario o del pensionato o, in altri termini, quando esso appare meramente confermativo di tali decisioni amministrative precedenti. In particolare, mentre il foglio paga da cui risulta, chiaramente e per la prima volta, una decisione meramente pecuniaria costituisce un atto impugnabile, i fogli paga successivi costituiscono atti meramente confermativi della detta decisione e non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento.
(v. punti 30‑35)
Perché un vizio di procedura possa comportare l’annullamento dei fogli paga, in quanto in essi è applicata la nuova percentuale di indennità correlata alle condizioni di vita (ICCV) di cui all’articolo 10 dell’allegato X dello Statuto, quale adottata con la decisione impugnata, è inoltre necessario che venga dimostrato che, in mancanza di tale irregolarità, detta decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso e che, pertanto, in questi stessi fogli paga avrebbe potuto essere applicata una percentuale di ICCV diversa. Una siffatta irregolarità procedurale può essere quindi sanzionata con l’annullamento della decisione impugnata solo se viene dimostrato che tale irregolarità ha potuto influire sul contenuto della decisione.
(v. punti 56, 57)