Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2019 – PT / BEI
(causa T‑571/16)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione della carriera – Esercizio di valutazione 2014 – Procedimento precontenzioso – Ricevibilità – Diritto di essere ascoltato – Principio della presunzione di innocenza – Responsabilità – Danno morale»
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1. |
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Natura facoltativa – Avvio di un procedimento di conciliazione – Possibilità di proporre ricorso dinanzi al giudice dell’Unione prima della chiusura della procedura (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 93‑96) |
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2. |
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Commissione di conciliazione – Composizione – Criteri di valutazione – Presentazione al presidente della Corte di giustizia di una domanda di designazione del presidente della commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 98‑100) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti (Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punti 109, 216‑218) |
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4. |
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Prove contrarie e ampliamento dei mezzi di prova – Esclusione – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 2 e 3, e 92, § 7) (v. punti 142‑144, 156‑160, 192‑195) |
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5. |
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di ascoltare utilmente l’interessato – Irregolarità nello svolgimento della procedura di valutazione – Violazione – Conseguenze (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 48) (v. punti 162‑167, 179‑181, 184‑187) |
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6. |
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo – Riferimento del rapporto informativo a determinate circostanze, oggetto di un’indagine interna pendente dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) –Differenza di finalità delle procedure previste – Violazione del principio della presunzione di innocenza – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 200, 204‑206, 208) |
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7. |
Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato che non garantisce un adeguato risarcimento del danno morale – Danno morale cagionato da un pregiudizio all’onore, alla dignità e alla reputazione del funzionario, dovuto a un rapporto informativo illegittimo (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 228‑235) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della BEI recante adozione definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l’esercizio 2014 e del rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per l’esercizio 2014, nonché delle decisioni della BEI, relativamente al 2015, di non promuoverlo, di non concedergli alcun bonus individuale e di aumentare il suo stipendio dell’1,20% e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il rapporto di valutazione di PT relativo all’esercizio di valutazione 2014 è annullato. |
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2) |
La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare a PT, a titolo dei danni morali subiti, un importo pari a EUR 2000 oltre ad interessi di mora, a partire dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti. |
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3) |
Il ricorso è respinto per la restante parte. |
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4) |
La BEI è condannata alle spese. |