Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2019 – OS / Commissione

(causa T‑528/16)

«Funzione pubblica – Riforma dello Statuto e del RAA entrata in vigore il 1o gennaio 2014 – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Prelievo di solidarietà a partire dal 1ogennaio 2014‑ Sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014»

1. 

Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Bollettino di retribuzione – Inclusione comunemente ammessa ai fini dell’esercizio dei diritti di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1)

(v. punti 36‑39)

2. 

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Dies a quo – Ricorso contro modifiche dei diritti pecuniari operate mensilmente e chesi riflettono in tutti i bollettini di retribuzione – Termine decorrente dal ricevimento del primo bollettino di retribuzione in cui vengono applicate tali modifiche

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 40, 41)

3. 

Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Ricevibilità – Presupposti

(Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE)

(v. punti 52‑56)

4. 

Unione europea – Equilibrio istituzionale – Implicazioni – Rispetto della ripartizione delle competenze – Competenze tra il Consiglio europeo e il potere legislativo attribuito al Parlamento europeo e al Consiglio

(Artt. 13, § 2, 14, § 1, 15, § 1, e 16, § 1, TUE; artt. 296, comma 3, e 336 TFUE)

(v. punti 64‑73)

5. 

Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato

(Artt. 263, comma 2, 270 e 277 TFUE)

(v. punti 75, 76)

6. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 80, 81)

7. 

Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

(v. punti 97, 125, 149, 150)

8. 

Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Instaurazione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

(v. punti 101, 102, 108, 115, 149)

9. 

Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Introduzione di un prelievo di solidarietà mediante l’inserimento di una nuova disposizione – Lesione di un principio posto dallo statuto – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 66 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

(v. punto 116)

10. 

Funzionari – Retribuzione – Prelievo di solidarietà – Instaurazione di detto prelievo nel corso di un periodo di sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni – Discrezionalità del legislatore – Sindacato giurisdizionale del rispetto del principio di proporzionalità – Limiti – Violazione di detto principio – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 65, § 4, e 66 bis; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1023/2013)

(v. punti 137‑140)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di fissare la retribuzione del ricorrente per il mese di gennaio 2014, quale concretizzata nel bollettino di retribuzione di tale mese trasmessogli il 13 gennaio 2014 e che sarebbe il primo bollettino recante applicazione nei suoi confronti dell’articolo 65, paragrafo 4, e dell’articolo 66 bis dello statuto, risultanti dall’articolo 1, punti 44 e 46 del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag.15), che prevedono, rispettivamente, la sospensione dell’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un prelievo di solidarietà a partire dal 1o gennaio 2014.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

OS è condannato alle spese.

3) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.