Causa T433/16

Pometon SpA

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 28 marzo 2019

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Procedimento “ibrido” temporalmente sfalsato – Presunzione di innocenza – Principio di imparzialità – Carta dei diritti fondamentali – Prova dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Durata dell’infrazione – Ammenda – Adeguamento eccezionale dell’importo di base – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Portata – Rispetto della presunzione di innocenza

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 48)

(v. punti 54‑56)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Procedimento che non riguarda tutti i partecipanti a un’intesa – Ritiro di un’impresa dal procedimento di transazione – Adozione, da parte della Commissione, di due decisioni aventi destinatari diversi a seguito di due procedimenti distinti – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del dovere di imparzialità e della presunzione di innocenza – Portata

(Art. 101 TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis)

(v. punti 63‑103)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso ad un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

(v. punti 107‑113, 120, 160)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 114‑117, 192‑198)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 298/17)

(v. punti 118, 119, 207‑221)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, terzo trattino)

(v. punti 178‑181)

7.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 243‑267)

8.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Infrazione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 273‑286)

9.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Assenza di prova concernente taluni periodi determinati nell’ambito del periodo complessivo considerato – Periodo non sufficientemente lungo da costituire un’interruzione dell’infrazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 294‑313)

10.    Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Produzione di prove prima della chiusura della fase orale – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

(v. punti 326‑328)

11.    Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la Commissione di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi – Motivazione che non consente di valutare la conformità ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento del metodo di calcolo applicato – Violazione

(Art. 296, comma 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

(v. punti 337‑364)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Riduzione dell’importo dell’ammenda

(Artt. 101 e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punti 365‑396)

Sintesi

Nella sentenza Pometon/Commissione (T‑433/16), emessa il 28 marzo 2019, il Tribunale, dopo aver annullato parzialmente la decisione C(2016) 3121 final della Commissione europea relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), ha riformato l’importo dell’ammenda inflitta da tale decisione alla società Pometon SpA per aver partecipato ad un’intesa consistente in accordi e/o pratiche concordate con altre quattro imprese, volta essenzialmente a coordinare i prezzi degli abrasivi nell’intero SEE. La decisione impugnata era stata adottata a seguito di un procedimento «ibrido» sfalsato nel tempo, poiché le altre quattro imprese parti dell’intesa erano state oggetto della decisione di transazione C(2014) 2074 final, adottata sulla base degli articoli 7 e 23 del regolamento n. 1/2003 (1), mentre la Pometon aveva deciso di ritirarsi dal procedimento di transazione.

Per quanto riguarda la censura fatta valere dalla Pometon, secondo la quale la Commissione era già convinta della sua colpevolezza, facendo riferimento a più riprese nella decisione di transazione al suo comportamento, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, che il procedimento amministrativo in materia di intese dinanzi alla Commissione è disciplinato dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che il principio della presunzione di innocenza sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali si applica, mutatis mutandis, anche ai procedimenti amministrativi relativi al rispetto delle norme europee in materia di concorrenza, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse. Il Tribunale ha poi rilevato che il rispetto del dovere di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali comporta che, nell’ambito di un procedimento divenuto ibrido, la Commissione redige e motiva la decisione di transazione utilizzando tutte le precauzioni redazionali necessarie affinché tale decisione, sebbene non sia rivolta all’impresa che si è ritirata dal procedimento di transazione, non pregiudichi l’insieme delle garanzie procedurali di cui quest’ultima deve beneficiare nell’ambito del successivo procedimento in contraddittorio. Pertanto, richiamando i criteri interpretativi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sua sentenza Karaman c. Germania del 27 febbraio 2014, il Tribunale ha esaminato in primo luogo se, nella decisione di transazione, le precauzioni redazionali che accompagnavano la menzione di taluni comportamenti della Pometon consentissero di non far sorgere il sospetto che la Commissione avesse deliberatamente deciso in anticipo la colpevolezza e la responsabilità di tale impresa e, in secondo luogo, se i riferimenti a detti comportamenti fossero necessari per accertare la responsabilità dei destinatari della decisione di transazione. Così facendo, il Tribunale ha constatato che i riferimenti controversi relativi alla Pometon non possono essere considerati un indizio né di una mancanza di imparzialità da parte della Commissione nei suoi confronti né del mancato rispetto della presunzione di innocenza nella decisione impugnata.

Dopo aver richiamato le norme in materia di onere della prova di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, nonché di assunzione di tale prova, il Tribunale ha poi confermato che la Commissione aveva dimostrato a sufficienza tanto la partecipazione della Pometon ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, costituita dai diversi profili dell’intesa in questione, quanto la sua durata. L’insieme delle prove esaminate dalla Commissione dimostrava, infatti, che la Pometon aveva piena conoscenza non solo delle caratteristiche essenziali dell’intesa, della quale essa non contestava la qualificazione di infrazione unica e continuata, ma anche della sua estensione geografica, e che essa intendeva quindi partecipare a tale infrazione. In assenza del benché minimo indizio di dissociazione da parte della Pometon nei confronti dell’intesa, la Commissione aveva inoltre dimostrato a sufficienza di diritto che detta impresa non aveva interrotto la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata in questione, anche se, per un periodo di sedici mesi circa, essa non disponeva di prove dirette di contatti collusivi.

Infine, il Tribunale ha esaminato la domanda di annullamento della decisione impugnata o di riforma dell’ammenda di EUR 6 197 000 inflitta alla Pometon. A tal riguardo, la Pometon faceva valere che il livello dell’adeguamento dell’importo di base dell’ammenda, che la Commissione aveva determinato ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende (2), non era sufficientemente motivato e che detto livello di adeguamento non era neanche conforme ai principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Per quanto riguarda la domanda di annullamento, il Tribunale ha constatato che la motivazione della decisione impugnata non forniva alcuna indicazione sufficientemente precisa sul metodo di calcolo utilizzato e sugli elementi di valutazione presi in considerazione per differenziare la percentuale di riduzione dell’importo di base concessa alla Pometon rispetto a quelle applicate agli altri partecipanti all’intesa in funzione della responsabilità propria di ciascuna impresa che aveva accettato la transazione. Infatti, la Commissione si era riferita essenzialmente, in termini generali, all’esistenza di differenze tra la partecipazione individuale della Pometon e quella degli altri partecipanti all’intesa, nonché alla necessità di fissare un’ammenda proporzionata all’infrazione commessa da tale impresa e che sia anche sufficientemente dissuasiva. Pertanto, il Tribunale ha constatato che la decisione impugnata era viziata da una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la percentuale di riduzione eccezionale concessa alla Pometon in forza del punto 37 degli orientamenti, e ne ha annullato l’ articolo 2, il quale fissava l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon.

Relativamente alla domanda di riforma dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha rilevato che, a seguito delle spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue memorie, esso era in grado di conoscere il metodo di calcolo e i criteri applicati dalla Commissione, tanto nella decisione impugnata quanto nella decisione di transazione, e di valutare pertanto, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, la loro adeguatezza. Esso ha inoltre ricordato che il giudice dell’Unione poteva riformare la decisione impugnata, peraltro anche in assenza di annullamento, al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta, dal momento che l’esercizio di tale competenza comporta il trasferimento definitivo a quest’ultimo del potere di infliggere sanzioni. Incombeva, pertanto, al Tribunale determinare l’importo appropriato dell’ammenda, fermo restando che il suo potere discrezionale è unicamente limitato dai criteri relativi alla gravità e alla durata dell’infrazione, enunciati all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché dal massimale del 10% del fatturato totale dell’impresa interessata nel corso dell’esercizio sociale precedente, fatto salvo il rispetto dei principi di proporzionalità, di individualizzazione delle sanzioni e di parità di trattamento, e del suo obbligo di motivazione.

Per quanto riguarda il criterio relativo alla partecipazione della Pometon all’infrazione unica e continuata in questione, il Tribunale ha anzitutto ritenuto che tale condizione fosse già stata debitamente presa in considerazione in sede di fissazione da parte della Commissione dell’importo di base dell’ammenda, non contestato dalla Pometon. Per quanto riguarda poi l’applicazione del criterio giuridico della gravità dell’infrazione, il Tribunale ha osservato gli che incombeva determinare un livello di adeguamento dell’importo di base dell’ammenda che fosse proporzionato, alla luce dei criteri che ritiene adeguati, alla gravità dell’infrazione commessa dalla Pometon e che fosse anche sufficientemente dissuasivo. A tal riguardo, il Tribunale ha ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, anzitutto la responsabilità individuale della Pometon nella partecipazione all’intesa in questione, inoltre, la capacità di tale impresa di pregiudicare, con il suo comportamento illecito, la concorrenza nel mercato degli abrasivi e, infine, la sua dimensione, comparando per ciascuno di questi diversi fattori la responsabilità e la situazione individuali della Pometon con quelle degli altri partecipanti all’intesa. Nelle circostanze del caso di specie, detti fattori hanno indotto il Tribunale a concedere alla Pometon una percentuale di riduzione eccezionale del 75% sull’importo di base dell’ammenda adattato a titolo delle circostanze attenuanti, come era stato fissato nella decisione impugnata, e a fissare dunque a EUR 3 873 375 l’importo dell’ammenda inflitta alla Pometon.


1      Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).


2      Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).