Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 aprile 2018 –
Perfumes y Aromas Artesanales / EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

(causa T‑426/16)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Aa AROMAS artesanales – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Identità o somiglianza dei servizi – Somiglianza dei segni – Pubblico di riferimento – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Valutazione del rischio di confusione–Determinazione del pubblico di riferimento–Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 19)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 23, 25)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Marchi figurativi Aa AROMAS artesanales e Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 36, 37, 53, 54, 84, 93, 107, 108)

4. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 44)

5. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i marchi di cui trattasi–Criteri di valutazione–Marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 55, 56, 64, 65)

6. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Carattere distintivo debole del marchio anteriore–Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 101)

7. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Valutazione della registrabilità di un segno–Considerazione soltanto della normativa dell’Unione–Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi–Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punto 114)

8. 

Marchio dell’Unione europea–Decisioni dell’Ufficio–Principio della parità di trattamento–Principio di buona amministrazione–Prassi decisionale precedente dell’Ufficio–Principio di legalità–Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

(v. punto 115)

9. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione–Coesistenza di due marchi in un mercato determinato

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 117)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 maggio 2016 (procedimento R 766/2015‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Aromas Selective e la Perfumes y Aromas Artesanales.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Perfumes y Aromas Artesanales, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Aromas Selective, SL, incluse le spese indispensabili sostenute da quest’ultima dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.