Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018 – Othman / Consiglio
(causa T‑416/16)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto all’onore e alla reputazione – Diritto di proprietà – Presunzione di innocenza – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Proporzionalità»
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1. |
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 37) |
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2. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, enti o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 71‑76, 80) |
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3. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 85‑87) |
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4. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona che beneficia delle politiche condotte dal regime siriano ed è oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti [Decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punto 88) |
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5. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, enti o organismi associati al regime siriano – Restrizioni al diritto di proprietà, al diritto all’onore e alla reputazione nonché al diritto di spostarsi liberamente – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 111‑116, 118, 119, 128‑130, 132‑134) |
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6. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento di capitali adottata a carico di talune persone ed enti in considerazione della situazione in Siria – Compatibilità con detto principio – Presupposti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, considerando 1, (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 122‑125) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Razan Othman è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea. |