Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018 – Othman / Consiglio

(causa T‑416/16)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto all’onore e alla reputazione – Diritto di proprietà – Presunzione di innocenza – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Proporzionalità»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punto 37)

2. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, enti o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 71‑76, 80)

3. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 85‑87)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona che beneficia delle politiche condotte dal regime siriano ed è oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punto 88)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, enti o organismi associati al regime siriano – Restrizioni al diritto di proprietà, al diritto all’onore e alla reputazione nonché al diritto di spostarsi liberamente – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 111‑116, 118, 119, 128‑130, 132‑134)

6. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento di capitali adottata a carico di talune persone ed enti in considerazione della situazione in Siria – Compatibilità con detto principio – Presupposti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, considerando 1, (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 122‑125)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La sig.ra Razan Othman è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.