Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2019 – Bena Properties / Consiglio

(causa T‑412/16)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Manifesto errore di valutazione – Diritto all’onore e alla reputazione – Diritto di proprietà – Presunzione d’innocenza – Proporzionalità»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione

(v. punto 37)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome di una persona nell’elenco delle persone soggette a tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 52; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 50‑55)

3. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi in considerazione della situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 70‑75, 79)

4. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 87‑89, 101, 102)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona che trae vantaggio dalle politiche condotte dal regime siriano e oggetto di una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti

[Decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punto 90)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni del diritto di proprietà, del diritto all’onore e alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 115‑124, 133‑135)

7. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Compatibilità con detto principio – Presupposti

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni del Consiglio (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778]

(v. punti 127‑131)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), unitamente ai suoi successivi atti esecutivi; della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), in quanto atti riguardanti la ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Bena Properties Co. SA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.