Cause riunite T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16

Hypo Vorarlberg Bank AG, già Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

contro

Comitato di risoluzione unico

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 28 novembre 2019

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione dell’SRB relativa ai contributi ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Procedimento di adozione della decisione – Obbligo di motivazione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

  1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (SRF) – Carattere definitivo – Inclusione

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2)

    (v. punti 61, 69, 70, 205)

  2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Criteri – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (SRF) – Ricorso presentato da un ente creditizio non destinatario della decisione dell’SRB – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2)

    (v. punti 62‑66, 71‑79, 175, 205)

  3. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto non pubblicato né notificato al ricorrente – Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione – Obbligo di chiedere il testo completo dell’atto entro un termine ragionevole una volta che se ne sia conosciuta l’esistenza – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

    (Art. 263, comma 6, TFUE)

    (v. punti 80‑83, 89‑91)

  4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione della decisione impugnata – Necessità di far valere un danno o vizi diversi dalla mancata autenticazione – Insussistenza – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punti 111‑116, 118, 134)

  5. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Procedimento di adozione della decisione impugnata in violazione delle norme intese a garantire il rispetto delle forme sostanziali inerenti a qualsiasi procedimento scritto elettronico e a qualsiasi procedimento di adozione per consensus – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice

    (Art. 263 TFUE)

    (v. punti 152‑158)

  6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (SRF)

    (Art. 296 TFUE; regolamento n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2)

    (v. punti 172‑174, 176, 177, 182, 197, 199, 206, 209, 210)

  7. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (SRF) – Annullamento comportante che sia rimessa in discussione la riscossione di somme di denaro effettuata sulla base all’atto annullato – Rischio di violazione della certezza del diritto degli interessi in causa – Insussistenza

    (Art. 264, comma 2, TFUE)

    (v. punti 220‑222)

Sintesi

Nella sentenza del 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/SRB (T‑377/16, T‑645/16 e T‑809/16), pronunciata in sezione ampliata, il Tribunale ha accolto il ricorso nella causa T‑377/16, proposto da un ente creditizio e diretto a ottenere l’annullamento di due decisioni del Comitato di risoluzione unico (SRB), aventi ad oggetto, la prima, la determinazione dell’importo dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unica (SRF) e, la seconda, un adeguamento di tali importi. Il Tribunale ha invece respinto i ricorsi nelle cause T‑645/16 e T‑809/16 come irricevibili per litispendenza.

Questa causa si colloca nell’ambito del secondo pilastro dell’unione bancaria, relativo al meccanismo di risoluzione unico istituito dal regolamento n. 806/2014 ( 1 ). Più specificamente, essa riguarda l’SRF istituito da detto regolamento ( 2 ). L’SRF è finanziato dai contributi degli enti riscossi a livello nazionale sotto forma, segnatamente, di contributi ex ante ( 3 ).

La ricorrente, Hypo Vorarlberg Bank AG, è un ente creditizio stabilito in uno Stato membro che partecipa al meccanismo di vigilanza unico. Con decisione del 15 aprile 2016, l’SRB ha deciso l’importo del contributo ex ante dovuto da ciascun ente, ivi inclusa la ricorrente, per l’anno 2016. Con avviso di riscossione del 26 aprile 2016, l’autorità nazionale di risoluzione (ANR) austriaca ha intimato alla ricorrente di versare l’importo determinato. Con decisione del 20 maggio 2016, accompagnata da un allegato indicante gli importi nuovi, l’SRB ha diminuito il contributo a carico della ricorrente. Con un secondo avviso di riscossione del 23 maggio 2016, l’ANR austriaca ha comunicato alla ricorrente che il suo contributo era stato oggetto di un calcolo errato e che aveva versato un contributo troppo elevato. Inoltre, l’avviso precisava che detto importo sarebbe stato rimborsato soltanto nel 2017. La ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle due decisioni dell’SRB nella parte in cui esse la riguardano.

Innanzitutto, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’SRB in relazione all’asserita carenza di legittimazione ad agire della ricorrente al motivo di irricevibilità per decadenza dall’azione di annullamento. Per contro, il Tribunale ha accolto l’argomento invocato dall’SRB in materia di litispendenza.

Nell’esaminare la questione della legittimazione ad agire della ricorrente, il Tribunale ha stabilito che, benché solo le ANR siano destinatarie, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, delle decisioni impugnate, gli enti, tra cui la ricorrente, sono comunque individualmente e direttamente interessati da tali decisioni, poiché, da una parte, le decisioni indicano per nome ciascuno degli enti e fissano o, nel caso della seconda decisione impugnata, adeguano il rispettivo contributo individuale e, dall’altra, le ANR non dispongono di alcun margine di discrezionalità riguardo agli importi dei contributi individuali, né possono modificare tali importi che esse sono tenute a riscuotere presso gli enti interessati.

Per quanto concerne il rispetto del termine di ricorso avverso decisioni non pubblicate e non comunicate alla ricorrente, il Tribunale ha osservato che quest’ultima – entro un termine ragionevole dalla presa di conoscenza dell’esistenza delle decisioni impugnate – aveva presentato numerose domande volte ad ottenere il loro testo integrale, il che incide sul dies a quo del termine di ricorso ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, che corrisponde al momento della presa di conoscenza esatta da parte della ricorrente del contenuto e dei motivi dell’atto di cui trattasi. Inoltre, il termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, è distinto dal termine ragionevole nel corso del quale deve essere richiesta la comunicazione degli atti.

Per quanto concerne la litispendenza, dopo aver ricordato che un ricorso successivo che contrappone le stesse parti, è fondato sui medesimi motivi ed è diretto all’annullamento del medesimo atto, deve essere respinto in quanto irricevibile, il Tribunale ha osservato che la condizione relativa all’identità delle parti riguarda le parti principali e non le intervenienti e che la condizione relativa all’identità dell’atto è soddisfatta quando l’oggetto della causa successiva è incluso in quello della causa anteriore.

Tenuto conto di queste considerazioni, il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso nella causa T‑377/16 e irricevibili per litispendenza quelli nelle cause T‑645/16 e T‑809/16.

Nel merito, nell’esaminare il motivo di ordine pubblico concernente la violazione di forme sostanziali nell’adozione degli atti, il Tribunale ha stabilito che, non avendo l’SRB fornito prova della firma elettronica delle decisioni impugnate, il requisito di autenticazione delle decisioni impugnate non è stato soddisfatto. Il Tribunale ha pertanto annullato dette decisioni.

A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza della Corte secondo cui, poiché l’elemento intellettuale e l’elemento formale costituiscono un tutto inscindibile, la redazione dell’atto è la necessaria espressione della volontà dell’autorità che lo adotta. L’autenticazione dell’atto ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando il testo adottato dall’autore. La Corte ha altresì giudicato, da un lato, che la violazione di una forma sostanziale è costituita dalla sola mancanza di autenticazione di un atto, senza che sia pure necessario dimostrare che l’atto presenta un altro vizio o che l’assenza di autenticazione ha causato un danno a chi la fa valere e, dall’altro, che il controllo del rispetto della formalità dell’autenticazione e, conseguentemente, della certezza dell’atto precede qualsiasi altro controllo, come quello della competenza dell’autore dell’atto, del rispetto del principio di collegialità o, ancora, quello dell’osservanza dell’obbligo di motivazione degli atti. Se, nell’esaminare l’atto dinanzi ad esso prodotto, il giudice dell’Unione constata che quest’ultimo non è stato regolarmente autenticato, egli deve rilevare d’ufficio il vizio riguardante la violazione di una forma sostanziale consistente nella mancanza di regolare autenticazione e, di conseguenza, annullare l’atto inficiato da tale vizio. A tal riguardo, poco importa che l’assenza di autenticazione non abbia causato danni ad alcuna delle parti in causa.

Inoltre, il Tribunale ha constatato che il procedimento di adozione della prima decisione impugnata è stato condotto in palese violazione di requisiti procedurali relativi all’approvazione di tale decisione da parte dei membri della sessione esecutiva dell’SRB e alla raccolta di tale approvazione. Per quanto riguarda un procedimento di adozione di decisioni per consensus, il Tribunale ha osservato che la decisione non può essere adottata senza che sia stato dimostrato, quanto meno, che tutti i membri dell’organo competente avevano potuto prendere previamente conoscenza del progetto di decisione. Tale procedura comporta l’indicazione di un termine atto a consentire a tali membri di prendere posizione sul progetto. Il Tribunale ha constatato che queste norme procedurali, intese a garantire il rispetto delle forme sostanziali inerenti a qualsiasi procedimento di adozione per consensus, sono state violate nel caso di specie. Esso ha osservato che tali violazioni hanno avuto un impatto diretto sulla certezza del diritto, poiché non è stato dimostrato che la decisione così adottata è stata oggetto di un’approvazione da parte dell’organo competente, e tantomeno di una previa presa di conoscenza da parte dell’integralità dei suoi membri. A parere del Tribunale, il mancato rispetto di tali norme procedurali necessarie ai fini dell’espressione del consenso costituisce una violazione delle forme sostanziali che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio.

Infine, il Tribunale ha stabilito che le decisioni impugnate possono essere annullate in ragione di varie violazioni dell’obbligo di motivazione. A questo riguardo, il Tribunale ha precisato che spetta pertanto all’SRB, autore di tali decisioni, motivarle. Tale obbligo di motivazione non può essere delegato alle ANR, né queste ultime possono porre rimedio alla sua violazione, salvo disconoscere la qualità di autore delle suddette decisioni in capo all’SRB e la sua responsabilità a tale titolo, e salvo dare luogo, tenuto conto della diversità delle ANR, a un rischio di disparità di trattamento degli enti sotto il profilo della motivazione delle decisioni dell’SRB.


( 1 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

( 2 ) Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.

( 3 ) Articolo 67, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.