Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 settembre 2017 –
Portogallo / Commissione

(causa T‑261/16)

«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1290/2005 – Regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori – Regolamenti (CE) nn. 73/2009 e 1122/2009 – Regime delle quote latte – Regolamenti (CE) nn. 1788/2003 e 595/2004 – Sostituzione dei controlli in loco delle aziende agricole con controlli»

1. 

Agricoltura–Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR–Concessione di aiuti e di premi–Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco–Portata

(Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, § 1)

(v. punto 46)

2. 

Agricoltura–Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR–Concessione di aiuti e di premi–Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco–Carattere autonomo dei due tipi di controlli–Possibilità di sostituire controlli amministrativi ai controlli in loco–Presupposto–Natura equivalente dei controlli–Controlli svolti nell’ambito del regime delle quote latte e controlli in loco ai sensi del regolamento n. 73/2009–Mancanza di equivalenza

[Regolamento del Consiglio n. 73/2009, artt. 20 e 68, § 4, b); regolamenti della Commissione n. 595/2004, artt. 21 e 22, § 1, a), e n. 1122/2009, artt. 30, § 2, b), comma 2, e 46, §§ 1 e 2]

(v. punti 47‑49, 51, 52, 56‑59, 61, 63‑65)

3. 

Agricoltura–Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR–Liquidazione dei conti–Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione–Contestazione da parte dello Stato membro interessato–Onere della prova–Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 73/2009; regolamento della Commissione n. 1122/2009)

(v. punti 70, 74)

4. 

Agricoltura–Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR–Liquidazione dei conti–Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione–Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia–Carattere lacunoso o insoddisfacente dei controlli chiave istituiti dallo Stato membro–Ammissibilità dell’applicazione di una percentuale forfetaria del 2% in caso di sostituzione dei controlli in loco delle aziende agricole con controlli amministrativi

(Regolamento del Consiglio n. 73/2009; regolamenti della Commissione n. 595/2004 e n. 1122/2009)

(v. punti 76, 77, 79, 80)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 75, pag. 16), tra cui quelle sostenute dalla Repubblica portoghese nell’ambito degli «[a]ltri aiuti diretti – [a]rticoli da 68 a 72 del regolamento n. 73/2009» per gli esercizi finanziari dal 2011 al 2013 di importo totale pari a EUR 385762,22.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.