Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2017 –
Mediterranean Premium Spirits / EUIPO – G-Star Raw (GINRAW)

(causa T‑258/16)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GINRAW – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori RAW – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale – Obbligo di motivazione»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 14)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi GINRAW e RAW

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 19, 77, 78)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 23, 24)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della componente dominante o delle componenti dominanti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 31‑33)

5. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 73‑75)

6. 

Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1a frase)

(v. punti 88‑90)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 (procedimento R 1583/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la G-Star Raw e la Mediterranean Premium Spirits.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Mediterranean Premium Spirits, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dalla G Star Raw CV.