Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2017 –
Mediterranean Premium Spirits / EUIPO – G-Star Raw (GINRAW)
(causa T‑258/16)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GINRAW – Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori RAW – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale – Obbligo di motivazione»
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1. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 14) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi GINRAW e RAW [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 77, 78) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 23, 24) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della componente dominante o delle componenti dominanti [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31‑33) |
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5. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 73‑75) |
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6. |
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1a frase) (v. punti 88‑90) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 marzo 2016 (procedimento R 1583/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la G-Star Raw e la Mediterranean Premium Spirits.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Mediterranean Premium Spirits, SL è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dalla G Star Raw CV. |