Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 maggio 2017 –
Gfi PSF / Commissione
(causa T‑200/16)
«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Sviluppo, manutenzione, evoluzione e servizi di assistenza per siti web – Rigetto dell’offerta di un offerente – Offerta ricevuta già aperta – Articolo 111, paragrafo 4, lettera b), del regolamento finanziario»
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1. |
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Errore di valutazione – Distinzione (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 33, 34) |
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2. |
Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Modalità di presentazione delle offerte – Garanzia della reale concorrenza e della riservatezza del contenuto delle offerte – Rigetto senza esame del contenuto delle offerte ricevute già aperte [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 111, §§ 1 e 4, b)] (v. punti 48, 66) |
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni del 2 e del 16 marzo 2016 dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (UP) che respingono l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto riguardante, in particolare, lo sviluppo, la manutenzione, l’evoluzione e i servizi di assistenza per i siti web di detto ufficio (GU 2015/S 251‑459901) nonché, ove necessario, della decisione confermativa dell’UP del 22 aprile 2016 e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gfi PSF Sàrl è condannata alle spese. |