Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 maggio 2017 – Panzeri / Parlamento
(causa T‑166/16)
«Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate»
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1. |
Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Termine di prescrizione – Dies a quo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 81; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 93, § 1) (v. punti 27-29) |
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2. |
Bilancio dell’Unione europea – Regolamento finanziario – Recupero dei crediti dell’Unione nei confronti dei terzi – Termine di comunicazione di una nota di debito – Assenza di precisazione normativa – Rispetto del principio del termine ragionevole – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 78 e 81; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 81, 82 e 93) (v. punti 31-41) |
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3. |
Parlamento europeo – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati – Indennità di assistenza parlamentare – Assenza di documenti che giustifichino un uso conforme – Obbligo di rimborso – Condizioni per la concessione di tale indennità presenti al momento della domanda – Irrilevanza (v. punto 85) |
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4. |
Atti delle istituzioni – Preambolo – Valore giuridico vincolante – Insussistenza (v. punto 94) |
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5. |
Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) – Indagini – Durata del procedimento – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 6, § 5) (v. punti 102-104, 109) |
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6. |
Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) – Competenze – Indagini – Competenza per svolgere un’indagine interna su attività illecite che arrecano pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione – Nozione di attività illecita – Corresponsione di indennità di assistenza parlamentare in violazione della normativa applicabile – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 1, § 1 e 3) (v. punti 111-113) |
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7. |
Unione europea – Regime linguistico – Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi – Insussistenza (Art. 55, § 1, TUE; artt. 20, § 2, TFUE, e 24, comma 4, TFUE; decisione del Parlamento 2005/684, art. 7, § 1) (v. punti 124, 125) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento dell’11 febbraio 2016 riguardante il recupero presso il ricorrente dell’importo di EUR 83.764,34 nonché della nota di addebito in pari data ad esso relativa.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Pier Antonio Panzeri è condannato alle spese. |