Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 5 maggio 2017 –
PayPal / EUIPO – Hub Culture (VENMO)
(causa T‑132/16)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo VENMO – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 »
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Richiedente in malafede al momento del deposito della domanda di marchio – Criteri di valutazione – Presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione – Conoscenza in capo al richiedente dell’utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile – Intenzione del richiedente – Grado di tutela giuridica dei segni controversi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 52, § 1, b)]
(v. punti 32‑45, 64, 67‑69)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2974/2014‑5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la PayPal e la Hub Culture.
Dispositivo
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1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 gennaio 2016 (procedimento R 2974/2014‑5) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla PayPal, Inc. |
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3) |
La Hub Culture Ltd si farà carico delle proprie spese. |