Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2018 –
Prada / EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH PRADA)
(causa T‑111/16)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo THE RICH PRADA – Marchi nazionali e internazionali denominativi e figurativi anteriori PRADA – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] – Rischio di confusione»
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1. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione–Nozione–Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 26, 28) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Obiettivo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 27) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Nesso tra i marchi–Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 29‑34) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Marchio denominativo THE RICH PRADA–Marchi denominativi e figurativi PRADA (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 53, 55, 57) |
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5. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore–Prova (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 56) |
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6. |
Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 62) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 gennaio 2016 (procedimenti riuniti R 3076/2014‑2 e R 3186/2014‑2), come rettificata il 14 marzo 2017, relativa a un procedimento di opposizione tra la Prada e la The Rich Prada International.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Prada SA è condannata alle spese. |