Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2017 – Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Widiba / EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA)

(causa T‑83/16)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo WIDIBA – Marchio nazionale denominativo anteriore DiBa – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Dovere di diligenza»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Disposizioni procedurali–Restitutio in integrum–Presupposti–Diligenza resa necessaria dalle circostanze–Delega dei compiti amministrativi relativi al rinnovo di un marchio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1)

(v. punti 27, 28, 39)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Disposizioni procedurali–Restitutio in integrum–Presupposti–Diligenza resa necessaria dalle circostanze–Eventi eccezionali e, quindi, imprevedibili

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 81, § 1)

(v. punto 29)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Termine e forma del ricorso–Deposito tempestivo di una memoria contenente i motivi del ricorso–Presupposto per la ricevibilità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 60; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49, § 1)

(v. punti 33, 35, 36)

4. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione–Competenza del Tribunale–Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso–Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione–Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punti 49, 52)

5. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 55, 56, 76)

6. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Livello di attenzione del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 57)

7. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Marchio denominativo WIDIBA e marchio denominativo DiBa

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 58, 69, 74, 75, 78‑82)

8. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti relativi alla registrazione–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili–Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi–Criteri di valutazione–Complementarità dei prodotti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 59, 60)

9. 

Marchio dell’Unione europea–Decisioni dell’Ufficio–Legittimità–Esame da parte del giudice dell’Unione–Criteri

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

(v. punto 68)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimenti riuniti R 112/2015‑2 e R 190/2015‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la ING-DIBa e la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e la Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) sono condannate alle spese.