Causa T‑57/16

Chanel SAS

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un ornamento – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Prodotto di cui trattasi – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 luglio 2017

  1. Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61, §§ 3 e 6)

  2. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6 e 25, § 1, b)]

  3. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 2, e 25, § 1, b)]

  4. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione – Disegno o modello contestato registrato quale ornamento senza precisare i prodotti nei quali tale disegno o modello è destinato a essere applicato – Conseguenze – Obbligo per la commissione di ricorso di individuare il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato a essere applicato – Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 36, § 2)

  5. Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

  6. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Considerazione dell’impressione generale alla luce del modo di utilizzo del prodotto

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

  7. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Raffigurazione di un ornamento

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6 e 25, § 1, b)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 17)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 27, 28)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29‑32)

  4.  Per determinare il prodotto nel quale un disegno o modello contestato è destinato a essere incorporato o a essere applicato, si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione.

    Nel caso di specie, il disegno o modello contestato, registrato quale ornamento che rientra nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, non dà alcuna informazione sulla sua destinazione o sulla sua funzione. Inoltre, il monogramma Chanel è registrato per un ampio numero di prodotti e il disegno contestato è registrato come ornamento, senza alcuna precisazione in merito ai prodotti nei quali è destinato a essere applicato. Ne consegue che, nel caso di specie, non era possibile determinare il settore dei prodotti nei quali il disegno contestato era destinato a essere incorporato o a essere applicato, né confrontarlo con quello del monogramma Chanel.

    Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente deciso che il prodotto nel quale il disegno contestato era destinato a essere applicato era un ornamento. La commissione di ricorso non era tenuta a individuare il prodotto nel quale detto ornamento era destinato a essere applicato.

    (v. punti 41‑44)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 49)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 52)

  7.  È privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, su disegni o modelli comunitari, il disegno o modello contestato, che è molto simile al monogramma Chanel. Infatti, detto disegno o modello può essere percepito, in una certa misura, come creazione ispirata dall’idea del monogramma Chanel, soprattutto perché la scelta del disegno o modello contestato non era in alcun modo subordinata a considerazioni di alcun genere e il suo autore non ha distinto in modo sufficiente tale disegno o modello rispetto al monogramma Chanel. Pertanto, si deve considerare che l’utilizzatore informato percepirà i disegni o modelli in conflitto in modo globale al fine di determinare se questi suscitino un’impressione generale diversa. Orbene, anche se i due disegni o modelli presentano differenze nelle loro parti centrali, meno facilmente rilevabili dall’utilizzatore informato in quanto il disegno o modello contestato può essere utilizzato in un orientamento che varia di 90 gradi e in dimensioni diverse, si deve constatare che l’impressione generale non è distinta, dal momento che le parti esterne, che determinano in modo considerevole il contorno e l’impressione generale suscitati dai disegni in conflitto, sono molto simili e quasi identiche.

    Alla luce delle analogie tra i disegni o modelli in conflitto, l’ampia libertà di creazione può solo rafforzare l’insussistenza di un’impressione generale diversa suscitata da tali disegni o modelli. Peraltro, il disegno o modello contestato è un ornamento che rientra nella classe 32 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, e siffatto ornamento può essere applicato in una vasta gamma di prodotti, il che rende quasi impossibile determinare in via preliminare il relativo utilizzo. Di conseguenza, tale circostanza rafforza la necessità di analizzare minuziosamente le impressioni generali suscitate dai disegni in conflitto.

    (v. punti 55, 56, 58, 59)