Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017 –
Enercon / EUIPO – Gamesa Eólica (Gradazione di colori verdi)

(causa T‑36/16)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea consistente in tonalità di verde – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»

1. 

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 22)

2. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 27, 33)

3. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Presupposto – Carattere distintivo – Presa in considerazione dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 28‑32)

4. 

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Gradazione di colori verdi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

(v. punti 35, 39, 40, 45‑51)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 ottobre 2015 (procedimento R 597/2015 2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica e la Enercon.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Enercon GmbH è condannata alle spese.