Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 maggio 2017 –
Enercon / EUIPO – Gamesa Eólica (Gradazione di colori verdi)
(causa T‑36/16)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea consistente in tonalità di verde – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»
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1. |
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 22) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 27, 33) |
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3. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Segni idonei a costituire un marchio – Colori o combinazioni cromatiche – Presupposto – Carattere distintivo – Presa in considerazione dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 28‑32) |
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4. |
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Gradazione di colori verdi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 35, 39, 40, 45‑51) |
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 28 ottobre 2015 (procedimento R 597/2015 2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Gamesa Eólica e la Enercon.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Enercon GmbH è condannata alle spese. |