Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 novembre 2018 –
Lituania / Commissione
(causa T‑34/16)
«FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Sostegno specifico ai settori della carna bovina e della carne ovina – Controlli in loco – Verifica fisica degli animali – Qualità dei controlli – Relazione di controllo – Rettifica forfettaria – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Rettifica una tantum»
1. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punto 23) |
2. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 26‑29, 63, 109, 112) |
3. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAGA – Rettifiche finanziarie – Stato destinatario che è stato strettamente coinvolto nel processo di elaborazione della decisione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punto 30) |
4. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Allegazione vertente sull’adozione di misure correttive a seguito dell’audit realizzato dalla Commissione – Indizio dell’esistenza di carenze nel sistema nazionale durante il periodo oggetto di audit (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52) (v. punto 50) |
5. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli in loco sugli animali – Oggetto – Possibilità di effettuare controlli a posteriori sulla base dei documenti relativi al periodo di detenzione degli animali – Insussistenza – Necessità di una verifica fisica (Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 42) (v. punto 54) |
6. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Constatazione dell’esistenza di diverse carenze nel sistema di controllo istituito da uno Stato membro – Carattere non cumulativo dell’aliquota forfettaria d rettifica (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52) (v. punti 72, 118) |
7. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli in loco sugli animali – Necessità di una verifica della corrispondenza tra il numero di animali presenti in loco e il numero iscritto nel registro tenuto presso l’azienda allevatrice di animali – Possibilità di non utilizzare il registro, ma di basarsi sulle informazioni contenute in una banca dati informatizzata e nei registri di stalla – Insussistenza (Regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 42) (v. punti 91, 92) |
8. |
Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Annullamento di una decisione siffatta – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punto 101) |
9. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata (Art. 5, § 4, TUE) (v. punti 105, 106) |
10. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Procedura – Oggetto – Rettifica finanziaria che non costituisce una sanzione (v. punto 108) |
11. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – / Controlli che non forniscono garanzie ufficienti di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5% in caso di carenze constatate nel corso di un unico controllo essenziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52) (v. punto 117) |
12. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Cumulo di rettifiche analitiche e di rettifiche forfettarie – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 168, 169, 173, 174) |
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 303, pag. 35).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica di Lituania è condannata alle spese. |