Affaire T‑8/16

(pubblicazione per estratto)

Toshiba Samsung Storage Technology Corp.
e
Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp.

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto indette da due produttori di computer – Violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa – Competenza della Commissione – Portata geografica dell’infrazione – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Orientamenti del 2006 per il calcolo l’importo delle ammende»

  1. Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Nozione – Criteri – Serie di condotte adottate da varie imprese per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 56‑58)

  2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda

    (Artt. 101, § 1, e 296, comma 2, TFUE)

    (v. punto 81)

  3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Natura provvisoria – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

    (v. punti 157‑160)

  4. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che si inscrivono in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Obiettivo comune perseguito da tutti i partecipanti – Necessità di un nesso di complementarità tra le pratiche addebitate – Insussistenza

    (Art. 101, § 1, TFUE)

    (v. punti 205, 230)

Sintesi

Nella sentenza Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (T‑8/16), pronunciata il 12 luglio 2019, il Tribunale ha respinto la domanda della Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e della sua controllata Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (in prosieguo: le «ricorrenti») diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015 ( 1 ), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta loro con tale decisione stante una violazioni delle norme in materia di concorrenza nel settore della produzione e fornitura di unità a dischi ottici (in prosieguo: le «UDO»).

A seguito di un’indagine amministrativa avviata su denuncia, la Commissione ha concluso che tredici società avevano partecipato a un’intesa sul mercato delle UDO. Ai sensi della decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato che, per lo meno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, le partecipanti a detta intesa vietata avevano coordinato il loro comportamento relativamente ai procedimenti di gara d’appalto organizzati dai produttori di computer Dell e Hewlett Packard. Secondo la Commissione, le società coinvolte avevano tentato, mediante una rete di contatti bilaterali paralleli, di fare in modo che i prezzi dei prodotti UDO si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali. La Commissione ha quindi inflitto un’ammenda pari a EUR 41304000 alle ricorrenti per violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

Le ricorrenti hanno dedotto vari motivi a sostegno del loro ricorso, relativi, segnatamente, alla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa nonché ad errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione e nella constatazione di un’infrazione unica e continuata.

Relativamente alla nozione di infrazione unica e continuata, il Tribunale ha ricordato che quest’ultima presuppone una serie di condotte adottate da varie imprese per perseguire un unico fine economico anticoncorrenziale. Deriva, quindi, dalla nozione stessa di infrazione unica e continuata, che essa presuppone una «serie di condotte o di infrazioni». Le ricorrenti non possono, quindi, affermare che Commissione avesse incluso una qualificazione giuridica ulteriore nella decisione impugnata avendo ritenuto, oltre a una infrazione unica e continuata, che essa fosse composta di diverse «infrazioni distinte»», poiché sono proprio tali serie di comportamenti anticoncorrenziali a costituire detta infrazione unica.

Inoltre, il Tribunale è dell’avviso che il fatto che talune caratteristiche dell’intesa siano evolute nel corso del tempo, in particolare l’inclusione di nuovi parteciparti, la loro diminuzione o l’estensione dell’intesa in modo da includere anche la Hewlett Packard, non può impedire alla Commissione di qualificare tale intesa come infrazione unica e continuata dal momento che l’obiettivo dell’intesa rimane invariato.


( 1 ) Decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici).