19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/41


Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QG / Commissione

(Causa T-845/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche - Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»))

(2018/C 104/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QG (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a statuire è respinta.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona.

4)

La QG è condannata alle spese.

5)

La QG, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.