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19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/41 |
Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QG / Commissione
(Causa T-845/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche - Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»))
(2018/C 104/53)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: QG (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.
Dispositivo
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1) |
La domanda di non luogo a statuire è respinta. |
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2) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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3) |
Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona. |
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4) |
La QG è condannata alle spese. |
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5) |
La QG, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento. |