14.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 166/30


Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2018 — Kik Textilien und Non Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)

(Causa T-822/16) (1)

((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della lite - Non luogo a statuire - Articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura - Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso - Comparsa di risposta depositata dopo la scadenza del termine»))

(2018/C 166/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Cavescu, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 (procedimento R 2323/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra KiK Textilien und Non-Food e FF Group Romania.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da KiK Textilien und Non-Food GmbH.

3)

FF Group Romania sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.