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14.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/30 |
Ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2018 — Kik Textilien und Non Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo _kix - Revoca della decisione impugnata - Venir meno dell’oggetto della lite - Non luogo a statuire - Articolo 173, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura - Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso - Comparsa di risposta depositata dopo la scadenza del termine»))
(2018/C 166/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Zajfert e A. Folliard-Monguiral, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania) (rappresentante: A. Cavescu, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 (procedimento R 2323/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra KiK Textilien und Non-Food e FF Group Romania.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da KiK Textilien und Non-Food GmbH. |
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3) |
FF Group Romania sopporta le proprie spese. |