201711170491555782017/C 412/467732016TC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL20171016323211

Causa T-773/16: Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2016 — Salehi / Commissione [«Ricorso per carenza — Regolamento (CE) n. 539/2001 — Mancata adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione che sospendono temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di un paese terzo — Presa di posizione da parte della Commissione — Irricevibilità manifesta»]


C4122017IT3210120171016IT0046321321

Ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2016 — Salehi / Commissione

(Causa T-773/16) ( 1 )

«[«Ricorso per carenza — Regolamento (CE) n. 539/2001 — Mancata adozione da parte della Commissione di atti di esecuzione che sospendono temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di un paese terzo — Presa di posizione da parte della Commissione — Irricevibilità manifesta»]»

2017/C 412/46Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e G. Wils, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di adottare un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1), e di darne notifica al ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Dominik Salehi è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 53 del 20.2.2017.