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4.2.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/57 |
Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 — Credito Fondiario/SRB
(Causa T-661/16) (1)
([«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta»])
(2019/C 44/73)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: B. Meyring, A. Villani e M. Caccialanza, avvocati)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea, (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata, da un lato, sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), e della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 20 maggio 2016, sulla rettifica dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che integra la decisione dell’SRB del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, e, dall’altro, sull’articolo 277 TFUE.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
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2) |
La Credito Fondiario SpA è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). |
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3) |
La Commissione europea e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. |