|
14.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 73/43 |
Ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2021 — Aresu / Commissione
(Causa T-524/16) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello statuto del 2014 - Giorni per il viaggio - Congedo nel paese di origine - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2022/C 73/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Antonio Aresu (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Blanc, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di non concedere più al ricorrente, a decorrere dal 1o gennaio 2014, i cinque giorni per il viaggio di cui beneficiava in precedenza, decisione adottata sulla base dell’articolo 7 dell’allegato V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è respinto. |
|
2) |
Il sig. Antonio Aresu è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle del procedimento sommario. |
|
3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
(1) GU C 26 del 26.1.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-106/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016)