23.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/36


Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2016 — ED/EUIPO

(Causa T-512/16) (1)

((«Funzione pubblica - Agente temporaneo - Telelavoro - Domanda di proroga - Diniego - Ricorso - Susseguente concessione di invalidità - Non luogo a statuire»))

(2017/C 022/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ED (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, P. Saba e D. Botis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 270 TFUE, della decisione dell’EUIPO del 15 gennaio 2014 recante rigetto della domanda della ricorrente del 26 settembre 2013 di essere autorizzata, in sostanza, a continuare il telelavoro da Barcellona (Spagna) fino ad avvenuta guarigione.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

ED sopporterà un terzo delle proprie spese.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute da ED.


(1)  GU C 184 del 16.6.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-35/14 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).