201806290591986512018/C 249/329002016TC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL20180601262721

Causa T-900/16: Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2018 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday — Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»]


C2492018IT2610120180601IT0032261272

Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2018 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)

(Causa T-900/16) ( 1 )

«[«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dayaday — Marchi nazionali figurativi anteriori DAYADAY e dayaday — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»]»

2018/C 249/32Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Casual Dreams, SLU (Manresa, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialemente S. Palmero Cabezas, successivamente J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Casual Dreams e il sig. López Fernández.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 ottobre 2016 (procedimento R 375/2016-2) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Casual Dreams, SLU, comprese quelle sostenute da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


( 1 ) GU C 95 del 27.3.2017.