8.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 5/40


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2017 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIBION)

(Causa T-802/16) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo FEMIBION - Dichiarazione parziale di decadenza - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio - Qualificazione dei prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso effettivo»])

(2018/C 005/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Vuijst e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Merck KGaA (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: M. Best, U. Pfleghar e S. Schäffner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 luglio 2016 (procedimento R 1608/2015-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Endoceutics e la Merck

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 luglio 2016 (procedimento R 1608/2015- 1) è annullata nei limiti in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea per «preparati farmaceutici a supporto del sistema immunitario, per la menopausa, per le mestruazioni, per il trattamento e la gestione della gravidanza, per la prevenzione, il trattamento e la gestione dello stress, per la prevenzione, il trattamento e la gestione di un’alimentazione mal bilanciata o carente dovuta a stress».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Merck KGaA sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Endoceutics Inc. dinanzi al Tribunale nonché le spese sostenute dalla Endoceutics dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

L’Endoceutics sopporterà la metà delle proprie spese.

5)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 22 del 23.1.2017.