Causa T-721/16: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2018 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BeyBeni — Marchio nazionale figurativo anteriore Ray-Ban — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2018 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)
(Causa T-721/16) ( 1 )
«(«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BeyBeni — Marchio nazionale figurativo anteriore Ray-Ban — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»)»
2018/C 221/21Lingua processuale: lo spagnoloParti
Ricorrente: Luxottica Group SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: E. Ochoa Santamaría e I. Aparicio Martínez, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Xian Chen (Wenzhou, Cina)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group e il sig. Chen.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 giugno 2016 (procedimento R 675/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Luxottica Group SpA e il sig. Xian Chen, è annullata. |
2) |
L’EUIPO è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 454 del 5.12.2016.