Causa T-662/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Gall Pharma / EUIPO — Pfizer (Styriagra) [Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Styriagra — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VIAGRA — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»]
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Gall Pharma / EUIPO — Pfizer (Styriagra)
(Causa T-662/16) ( 1 )
«[Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Styriagra — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VIAGRA — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»]»
2018/C 221/20Lingua processuale: l'ingleseParti
Ricorrente: Gall Pharma GmbH (Judenburg, Austria) (rappresentanti: inizialmente D. Reichelt e L. Figura, successivamente, T. Schafft, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione id ricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2016 (procedimento R 724/2015-5), relativa a un procedimenti di opposizione tra la Pfizer e la Gall Pharma.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Gall Pharma GmbH è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 441 del 28.11.2016.