12.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/21


Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej / ECHA

(Causa T-625/16) (1)

((«REACH - Tariffa dovuto per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa - Decisione che applica un onere amministrativo - Cessazione della produzione di una sostanza - Criteri per il calcolo dell’importo dell’onere amministrativo - Raccomandazione 2003/361/CE - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Parità di trattamento»))

(2018/C 094/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, J.-P Trnka e M. Heikkilä, successivamente J.-P Trnka e M. Heikkilä, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione SME(2016) 2851 dell’ECHA, del 23 giugno 2016, che accerta che la ricorrente non soddisfaceva le condizioni per beneficiare della riduzione di tariffa prevista per le medie imprese e che le impone un onere amministrativo, in secondo luogo, delle fatture n. 10058238 e n. 10058239 emesse dall’ECHA e allegate alla decisione SME(2016) 2851 e, in terzo luogo, della decisione MB/43/2014 del consiglio di amministrazione dell’ECHA, del 4 giugno 2015, che modifica la decisione MB/D/29/2010, come modificata dalla decisione MB/21/2012, concernente la classificazione dei servizi per i quali vengono riscossi oneri.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 402 del 31.10.2016.