5.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 42/20


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — Trautmann / SEAE

(Causa T-611/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegni familiari - Indennità scolastica - Articolo 15 dell’allegato X dello statuto - Condizioni per la concessione - Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto - Frequenza regolare e a tempo pieno presso un istituto scolastico a pagamento - Articolo 85 dello statuto - Ripetizione dell'indebito - Obbligo di motivazione - Diritto ad essere sentito»))

(2018/C 042/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente Ernst Ulrich Trautmann (Kraainem, Belgio) (rappresentante: M. Meyer, avvocato)

Convenuto: Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Weiss, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, ad ottenere l’annullamento, in primo luogo, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del SEAE del 18 dicembre 2015 di rivalutare l’importo dell’indennità scolastica dovuta al ricorrente; in secondo luogo, della decisione dell’«Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) del 12 gennaio 2016 di recuperare, per mezzo di trattenute sulla retribuzione, gli importi indebitamente versati al ricorrente e, in terzo luogo, della decisione del 12 maggio 2016 con cui si rigettavano i reclami avverso le menzionate decisioni, nonché, d’altro lato, alla condanna del SEAE a restituire al ricorrente gli importi precedentemente versati a titolo del suo diritto all’indennità scolastica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Ernst Ulrich Trautmann è condannato alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-41/16 e trasferita dinanzi al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).