12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/26


Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2017 — PB / Commissione

(Causa T-609/16) (1)

((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Medici per il sito di Lussemburgo - Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione - Limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione - Eccezione di illegittimità - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità - Danno morale»))

(2018/C 052/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo), del 28 settembre 2015, di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e, dall’altro, il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 28 settembre 2015 con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo) ha rifiutato di ammettere PB alle prove di selezione organizzate presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 10.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-39/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).