|
28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/18 |
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2018 — HM / Commissione
(Causa T-587/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso EPSO/AST-SC/03/15 - Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione - Domanda di riesame - Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività - Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso»))
(2019/C 35/22)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HM (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3 e, dall’altro, della «decisione implicita» della commissione giudicatrice di non accogliere tale domanda
Dispositivo
|
1) |
La decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 17 agosto 2015, di non prendere in considerazione la domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice che esclude HM dalla fase successiva del concorso EPSO/AST-SC/03/15-3, è annullata. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
(1) GU C 191 del 30.5.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-17/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016)