7.5.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/48 |
Sentenza del Tribunale del 22 marzo 2018 — HJ / EMA
(Causa T-579/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Articolo 8, primo comma, del RAA - Riqualificazione di un contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato - Errore manifesto di valutazione - Dovere di sollecitudine - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Rapporto informativo - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione»))
(2018/C 161/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HJ (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: F. Cooney e N. Rampal Olmedo, agenti, assistiti da A. Duron e D. Waelbroeck, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente per il periodo compreso tra il 16 febbraio e il 31 dicembre 2014, della decisione dell’EMA del 1o aprile 2015 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente e di due decisioni del 26 ottobre 2015 recanti rigetto dei reclami di quest’ultima diretti avverso tali atti nonché, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
HJ è condannata alle spese. |
(1) GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-8/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).