4.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 82/43


Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Schubert e a. / Commissione

(Causa T-530/16) (1)

([«Funzione pubblica - Retribuzione - Adattamento annuo delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti - Regolamenti (UE) n. 422/2014 e n. 423/2014 - Adattamento delle retribuzioni e pensioni per gli anni 2011 e 2012 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Regole relative al dialogo sociale»])

(2019/C 82/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ludwig Schubert (Overijse, Belgio) e le altre 6 parti ricorrenti i cui nomi figurano nella sentenza (rappresentanti: C. Bernard-Glanz, N. Flandin e S. Rodrigues, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, poi G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Ecker, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: initzalmente M. Bauer e M. Veiga, poi M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa, da una parte, all’annullamento delle decisioni della Commissione di applicare alle retribuzioni o pensioni dei ricorrenti l’adeguamento dello 0 % per il 2011 previsto dal regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5) e l’adeguamento dello 0,8 % per il 2012, previsto dal regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12) e, d’altra parte, al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa di tali decisioni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 96 del 23.3.2015 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione Europea con numero di ruolo F-4/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione Europea il 1.9.2016).